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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45422/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0572NCF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epi- grafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di trattamento sanziona- tono e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.613 comma 1, in re- lazione agli art.111 e 127 costituzione e con l'art.6 par.3, lett.c) CEDU e con l'art.48 Carta di Nizza, in quanto limitativo del diritto di autodifesa dell'imputato nell'escludere il diritto dell'imputato di impugnare personalmente le sentenze di- nanzi al giudice di legittimità.

3. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione.

Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che con- sentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione

4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta.

5. La questione di legittimità costituzionale avanzata sul punto si appalesa ma- nifestamente infondata e deve essere dichìarata inammissibile in quanto già pro- posta e risolta con decisione a Su del giudice di legittimità n.8915 del 21/12/2017 Aiello, Rv.272010).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle -tzevt."-ksQ.Q., spese processuali e della somma di eurolguattromilalin favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0572NCF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epi- grafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di trattamento sanziona- tono e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.613 comma 1, in re- lazione agli art.111 e 127 costituzione e con l'art.6 par.3, lett.c) CEDU e con l'art.48 Carta di Nizza, in quanto limitativo del diritto di autodifesa dell'imputato nell'escludere il diritto dell'imputato di impugnare personalmente le sentenze di- nanzi al giudice di legittimità. 3. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che con- sentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta. 5. La questione di legittimità costituzionale avanzata sul punto si appalesa ma- nifestamente infondata e deve essere dichìarata inammissibile in quanto già pro- posta e risolta con decisione a Su del giudice di legittimità n.8915 del 21/12/2017 Aiello, Rv.272010). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle -tzevt."-ksQ.Q., spese processuali e della somma di eurolguattromilalin favore della cassa delle ammende. Così deciso
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