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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09968/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27397/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Libia n. 25, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la decisione della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 78/06/18, depositata il 22 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -IVA - Detrazione.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 7 8 / 0 6 /1 8 del 22 / 0 2 /20 1 8 la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CT R ) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico in liquidazione (di seguito Merak) avverso la sentenza n. 191/03/15della Commissione tributaria provinciale di Ancona (di seguito CTP) , la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla societàcontribuente avverso il provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2009.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la sospensione era motivata dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) in ragione della carenza, evidenziata dalla Guardia di finanza in sede di verifica, dell’effettivo svolgimento di attività d’impresa da parte della società contribuente.

1.2. La CTRrespingeva l’appello di Merak evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza era emersa la mancanza dei requisiti soggettivi per l’applicazione dell’IVA, con conseguente impossibilità di detrarre l’imposta assolta per gli acquisti; b) in particolare, emergeva l’assoluta carenza di organizzazione dell’impresa, con autonoma assunzione del rischio, utilizzando la società personale di Inoxa s.r.l. e limitandosi l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a effettuare operazioni di carico e scarico delle spedizioni.

2. Avverso la sentenza della CTR Merak proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AEresisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso Merak deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere il giudice di appello ritenuto la necessità del requisito Cons. est.

G.M.

Nonno dell’organizzazione ai fini della effettuazione di operazioni economiche rilevanti a fini IVA.

1.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

1.2. Non è dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per il requisito della necessità dell'“organizzazione”, indispensabile per il diritto civile ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della “professionalità abituale”, anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta» (Cass. n. 8982 del 06/04/2017) e che ai fini dell’imponibilità IVA «assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio» (Cass. n. 9461 del 18/04/2018).

1.3. Tuttavia,la CTR ha ritenuto, con accertamento in fatto che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge, che Merak sia un soggetto fittizio, costituito al solo scopo di consentire a Inoxa s.r.l.

«di agire nel mercato straniero senza eludere formalmente i contratti di esclusiva con i propri clienti».

1.3.1. Nella prospettazione del giudice di appello, pertanto, Merak è un mero soggetto interposto, essendo l’attività della società imputabile a Inoxa s.r.l.; e ciò si evincerebbe dalla assenza di un’autonoma organizzazione e dalla incapacità di assumere autonomamente attività imprenditoriali.

1.4. Pertanto, a Merak è stato negato il diritto a detrarre l’imposta non già perché carente di organizzazione imprenditoriale, ma perché soggetto meramente fittizio e, quindi, non svolgente attività commercialeallo stesso direttamente imputabile.Cons. est.

G.M.

Nonno

1.5. Tale accertamento in fatto non è stato adeguatamente censurato dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare la non necessità dell’organizzazione ai fini della soggettività IVA: circostanza che si rivela eccentrica rispetto alla motivazione adottata dal giudice di appello. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato.

2.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 178.074,00.

2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente del contributo unificato previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27397/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Libia n. 25, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la decisione della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 78/06/18, depositata il 22 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -IVA - Detrazione.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 7 8 / 0 6 /1 8 del 22 / 0 2 /20 1 8 la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CT R ) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico in liquidazione (di seguito Merak) avverso la sentenza n. 191/03/15della Commissione tributaria provinciale di Ancona (di seguito CTP) , la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla societàcontribuente avverso il provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2009. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la sospensione era motivata dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) in ragione della carenza, evidenziata dalla Guardia di finanza in sede di verifica, dell’effettivo svolgimento di attività d’impresa da parte della società contribuente. 1.2. La CTRrespingeva l’appello di Merak evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza era emersa la mancanza dei requisiti soggettivi per l’applicazione dell’IVA, con conseguente impossibilità di detrarre l’imposta assolta per gli acquisti; b) in particolare, emergeva l’assoluta carenza di organizzazione dell’impresa, con autonoma assunzione del rischio, utilizzando la società personale di Inoxa s.r.l. e limitandosi l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a effettuare operazioni di carico e scarico delle spedizioni. 2. Avverso la sentenza della CTR Merak proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AEresisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso Merak deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere il giudice di appello ritenuto la necessità del requisito Cons. est. G.M. Nonno dell’organizzazione ai fini della effettuazione di operazioni economiche rilevanti a fini IVA. 1.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. 1.2. Non è dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per il requisito della necessità dell'“organizzazione”, indispensabile per il diritto civile ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della “professionalità abituale”, anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta» (Cass. n. 8982 del 06/04/2017) e che ai fini dell’imponibilità IVA «assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio» (Cass. n. 9461 del 18/04/2018). 1.3. Tuttavia,la CTR ha ritenuto, con accertamento in fatto che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge, che Merak sia un soggetto fittizio, costituito al solo scopo di consentire a Inoxa s.r.l. «di agire nel mercato straniero senza eludere formalmente i contratti di esclusiva con i propri clienti». 1.3.1. Nella prospettazione del giudice di appello, pertanto, Merak è un mero soggetto interposto, essendo l’attività della società imputabile a Inoxa s.r.l.; e ciò si evincerebbe dalla assenza di un’autonoma organizzazione e dalla incapacità di assumere autonomamente attività imprenditoriali. 1.4. Pertanto, a Merak è stato negato il diritto a detrarre l’imposta non già perché carente di organizzazione imprenditoriale, ma perché soggetto meramente fittizio e, quindi, non svolgente attività commercialeallo stesso direttamente imputabile.Cons. est. G.M. Nonno 1.5. Tale accertamento in fatto non è stato adeguatamente censurato dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare la non necessità dell’organizzazione ai fini della soggettività IVA: circostanza che si rivela eccentrica rispetto alla motivazione adottata dal giudice di appello. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 178.074,00. 2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente del contributo unificato previsto per
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