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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03142/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4163-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5465/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 04163 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 4163/2020 FATTO e DIRITTO Ritenuto che: La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Salerno con cui era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Agenzia delle Entrate per un maggior reddito riscontrato correlato a versamenti non giustificati sul proprio conto corrente bancario.

La CTR, sulla premessa che ai sensi dell'art 39 del DPR 600/1973 si verifica un inversione dell'onere della prova a carico del contribuente il quale in tema di accertamenti bancari è tenuto a dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano recuperarsi a tassazione o perché già oggetto di tassazione o perché irrilevanti ai fini fiscali, rilevava che il contribuente non aveva giustificato il versamento della somma di C 1.870,00.

Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso affidato a due motivi cui non resiste il contribuente che resta intimato.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art 156 secondo comma c.p.c., in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c., per contrasto insanabile fra dispositivo e motivazione.

Si osserva al riguardo che la decisione aveva accolto parzialmente l'appello omettendo di specificare se tale parziale accoglimento si riferisse all'appello principale proposto dal contribuente o a quello incidentale dell'Ufficio.

In particolare, si rileva che le motivazioni addotte dal giudice del gravame sarebbero inconciliabili evidenziando che sembrerebbero riferirsi solo all'appello incidentale comportando il recupero di movimentazioni finanziarie per C 1.870,00, senza tuttavia vagliare le restanti movimentazioni pari ad C 27.000,00 oggetto dell'appello principale. i Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art 36 del dlgs nr 546/1992, dell'art 112 c.p.c., dell'art 118 disp att. c.p.c., dell'art 111 Cost, in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c., per essere la decisione impugnata solo apparentemente motivata.

Il secondo motivo, che deve essere vagliato per priorità logico giuridica, è fondato, con assorbimento del primo.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., Sez.

U, 7/04/2014, n. 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass., Sez.

U., 3/11/2016, n. 22232).

La motivazione è, quindi, solo apparente quando, benché graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez.

U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14927).

La motivazione della sentenza impugnata, estremamente sintetica e lacunosa, è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente ponendosi al di sotto del "minimo costituzionale".

La decisione si presenta priva della " succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto " (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1, n. 4) della pronuncia e non consente di comprendere quale sia l'appello che il giudice del gravame abbia inteso accogliere - se quello principale del contribuente o quello dell'Ufficio - mancando nella parte motiva ogni riferimento al riguardo e limitando l'esame ad una parte delle movimentazioni finanziarie oggetto di contestazione (C 1.870,00), senza dare alcuna spiegazione sui restanti movimenti oggetto dell'appello principale (C 27.000,00).

La decisione impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Roma 16.12.2021 Il Presidente (dott.

A irtakèmusie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4163-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5465/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04163 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 4163/2020 FATTO e DIRITTO Ritenuto che: La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Salerno con cui era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Agenzia delle Entrate per un maggior reddito riscontrato correlato a versamenti non giustificati sul proprio conto corrente bancario. La CTR, sulla premessa che ai sensi dell'art 39 del DPR 600/1973 si verifica un inversione dell'onere della prova a carico del contribuente il quale in tema di accertamenti bancari è tenuto a dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano recuperarsi a tassazione o perché già oggetto di tassazione o perché irrilevanti ai fini fiscali, rilevava che il contribuente non aveva giustificato il versamento della somma di C 1.870,00. Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso affidato a due motivi cui non resiste il contribuente che resta intimato. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art 156 secondo comma c.p.c., in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c., per contrasto insanabile fra dispositivo e motivazione. Si osserva al riguardo che la decisione aveva accolto parzialmente l'appello omettendo di specificare se tale parziale accoglimento si riferisse all'appello principale proposto dal contribuente o a quello incidentale dell'Ufficio. In particolare, si rileva che le motivazioni addotte dal giudice del gravame sarebbero inconciliabili evidenziando che sembrerebbero riferirsi solo all'appello incidentale comportando il recupero di movimentazioni finanziarie per C 1.870,00, senza tuttavia vagliare le restanti movimentazioni pari ad C 27.000,00 oggetto dell'appello principale. i Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art 36 del dlgs nr 546/1992, dell'art 112 c.p.c., dell'art 118 disp att. c.p.c., dell'art 111 Cost, in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c., per essere la decisione impugnata solo apparentemente motivata. Il secondo motivo, che deve essere vagliato per priorità logico giuridica, è fondato, con assorbimento del primo. Costituisce principio consolidato quello secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass., Sez. U., 3/11/2016, n. 22232). La motivazione è, quindi, solo apparente quando, benché graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14927). La motivazione della sentenza impugnata, estremamente sintetica e lacunosa, è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente ponendosi al di sotto del "minimo costituzionale". La decisione si presenta priva della " succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto " (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1, n. 4) della pronuncia e non consente di comprendere quale sia l'appello che il giudice del gravame abbia inteso accogliere - se quello principale del contribuente o quello dell'Ufficio - mancando nella parte motiva ogni riferimento al riguardo e limitando l'esame ad una parte delle movimentazioni finanziarie oggetto di contestazione (C 1.870,00), senza dare alcuna spiegazione sui restanti movimenti oggetto dell'appello principale (C 27.000,00). La decisione impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Roma 16.12.2021 Il Presidente (dott. A irtakèmusie
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