CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 30648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paulica, ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione di un motoveicolo e, riconosciuta l'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato la pena. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo, nonché in riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. I motivi sono inammissibili. Le doglianze in punto di responsabilità, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vag iati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici ed esauriente disamina dei dati probatori ed a fronte dei quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei l'atti non deducibile nella presente sede di legittimità. Ed infatti, la corte di appello ha ampiamente chiarito che le censure mosse dalla difesa non consentissero una attendibile ricostruzione alternativa dei fatti, essendo piuttosto numerosi e convergenti gli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, valorizzando i fattori indiretti da cui desumere inequivocabilmente la sussistenza dell'elemento soggettivo (tra i quali, in particolare, la circostanza che la cosa ricettata fosse un bene mobile registrato privo di targa e dei relativi documenti di circolazione). In tal modo, la Corte territoriale si è anche conformata al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897), secondo il quale per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede. D'altro canto, ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515); né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U., n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali anche specifici nonché sottolineando la mancanza di elementi favorevoli di valutazione ai fini della concessione, hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi all'elemento, considerato preponderante, di cui all'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Maria aniela [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DEP