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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05395/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei delitti previsti dagli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Vasapollo avrebbe fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti riconducibile alla figura di [OSCURATO:PERSONA]; Vasapollo, cognato di Astorino, avrebbe svolto funzioni esecutive e, in un'occasione, avrebbe ceduto 58 grammi di cocaina.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi.2.1.

Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Il Tribunale, pur riconoscendo il ricorso alla tecnica del c.d. copia-incolla, avrebbe tuttavia ritenuto sussistente l'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari solo per avere questi usato un diverso carattere grafico per spiegare le ragioni della decisione.

Secondo il ricorrente, anche detta parte costituirebbe un mero duplicato della richiesta del Pubblico Ministero e in tal senso viene operato un serrato confronto tra alcune parti della richiesta cautelare del Pubblico Ministero e il contenuto dell'ordinanza cautelare genetica ed il Tribunale non avrebbe fornito adeguate risposte ai rilievi difensivi.

2.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione al reato associativo, fatta discendere dall'episodio della cessione dei 58 grammi di cocaina.

La difesa aveva evidenziato come, in relazione a detto episodio, non vi fossero certezze indiziarie in ordine alla identificazione di Vasapollo (in tal senso viene riprodotto il motivo di riesame); il Tribunale avrebbe ritenuto indentificato il ricorrente richiamando un atto di indagine dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, tuttavia, facendo riferimento all'allegato 408 della comunicazione della notizia di reato, non conterrebbe in realtà nessuna compiuta identificazione dell'indagato, limitandosi a rappresentare solo che gli acquirenti avevano incontrato un soggetto non meglio identificato a bordo di una utilitaria di colore bianco.

Sotto altro profilo, si fa riferimento all'assunto accusatorio secondo cui, ai fini del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo, assumerebbe rilievo la circostanza che Vasapollo avrebbe accompagnato in una occasione il coindagato [OSCURATO:PERSONA] a recuperare denaro da tale Passalacqua, in relazione ad una pregressa cessione di droga.

Sostiene il ricorrente che l'indagato non sarebbe stato consapevole delle dinamiche criminali sottostanti quell'incontro; né, si aggiunge, sarebbe stato spiegato dal Tribunale quale fosse il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio e su quali elementi sia stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato.

Sotto ulteriore profilo, l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui non sarebbe stata risposta all'assunto difensivo secondo cui in atti non vi sarebbe stata la trascrizione della intercettazione, utilizzata a carico del ricorrente, del 15.7.2019 il cui contenuto sarebbe stato peraltro riportato "per stralcio" e non sarebbe dimostrativo di alcunchè.

L'ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha immotivatamente ritenuto, in relazione ad un "ipotetico" episodio di importazione di sostanza stupefacente, che l'indagato dovesse identificarsi nel cognato di [OSCURATO:PERSONA]; né, pur volendo ragionare in chiave accusatoria, sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che dalla conversazione in questione non emergerebbe la consapevolezza di Vasapollo di operare con un gruppo organizzato.

2.5. Con il quinto motivo di lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura prescelta [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile

2. E' inammissibile il primo motivo.

2.1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno evidenziato come "il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (gli artt. 292, comma 2, lett. c e 292, comma 2, lett. c-bis), di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall' intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9 " (Così, Sez.

U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789).

Il tratto innovativo della riforma introdotta non riguarda tanto la previsione del rafforzamento dell'obbligo di motivazione del giudice nella parte in cui si richiede l'idoneità del provvedimento impositivo a soddisfare la necessità di una chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo posto a fondamento del provvedimento coercitivo al fine di evitare motivazioni apparenti non sostanzialmente riferibili ad un giudice terzo, quanto, piuttosto, nella modifica dei poteri attribuiti, in fase decisoria, al tribunale del riesame, con la previsione di cui al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen.

Al Tribunale è infatti attribuito il potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

La riforma impedisce dunque al giudice del riesame di riformare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione "radicalmente assente o meramente apparente", o "mancante in senso grafico" o consistente in mere "clausole di stile" di consistenza argomentativa nulla), mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti, parzialmente carenti o contraddittorie.

La questione attiene alla verifica delle condizioni minime in presenza delle quali è possibile affermare che il giudice della cautela abbia compiuto un effettivo ed autonomo giudizio valutativo.

In maniera condivisibile si è osservato in dottrina che l'incertezza sulla reale estensione dei poteri del giudice del riesame è strettamente connessa alla ineliminabile dose di discrezionalità interpretativa del giudice emittente e dei giudici dell'impugnazione nella valutazione del quantum (e del quomodo) di motivazione adeguata.

La Corte di cassazione ha spiegato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

In particolare, è stato puntualizzato che, al fine dell'autonoma valutazione, non rileva un'analisi puramente strutturale delle proposizioni che compongono la trama motivazionale, la lunghezza dei periodi sintattici o l'uso - peraltro imposto dal contenuto motivazionale del provvedimento giurisdizionale - di comuni e ricorrenti incisi stilistici, ma è necessario e sufficiente verificare che siano stati esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare (Così, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015 (dep. 2016), Belsito, Rv. 266428).

La previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari.

2.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, chiarendo come il Giudice per le indagini preliminari, pur utilizzando la tecnica del copia-incolla per riportare i fatti oggetto del procedimento, abbia nondimeno indicato gli elementi a suo giudizio rilevanti ai fini del giudizio di gravità indiziaria.

Si tratta di un assunto che sostanzialmente trova peraltro conferma nell'articolato motivo di ricorso da cui si evince come il Giudice, pur chiaramente riportando e riprendendo la piattaforma indiziaria per come prospettata nella richiesta del Pubblico Ministero, abbia tuttavia evidenziato la propria valutazione.

La Corte di cassazione ha peraltro chiarito come, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).

Sul punto, al di là della mera comparazione tra richiesta del Pubblico Ministero e ordinanza impositiva della misura cautelare, nulla di specifico è stato dedotto.

3. Sono inammissibili anche gli altri motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

Il Tribunale ha spiegato: a) quanto alla identificazione del Vasapollo per l'episodio relativo alla cessione di 58 grammi di cocaina, che il ricorrente fu "visto direttamente dagli operanti" (pagg. 12- 13, ordinanza impugnata); b) il pieno coinvolgimento nelle dinamiche criminali dell'indagato ed il suo duplice ruolo - di esattore del credito e di osservatore per conto di [OSCURATO:PERSONA] della correttezza di Papaleo- nell'episodio del recupero, insieme a Papale° [OSCURATO:PERSONA], del denaro da Passalacqua, debitore per una pregressa fornitura di sostanza stupefacente; c) il ruolo e la compenetrazione che il Vasapollo aveva nell'ambito dell'attività criminale del gruppo, richiamando, da una parte, la conversazione del 15.7.2019, il cui contenuto, ha chiarito il Tribunale - diversamente dagli assunti difensivi- è interamente riportato nella informativa di reato del 31.7.2020 (sul punto è agevole sottolineare come peraltro non fosse precluso al ricorrente di fornire la prova dell'eventuale difformità del dialogo rispetto a quello valorizzato in chiave accusatoria), e, dall'altra, la conversazione del gennaio 2020, relativa al progetto di importazione di sostanza stupefacente, in cui, diversamente dagli assunti difensivi, il riferimento all'odierno ricorrente, appare univoco in ragione dell'affermazione di Astorino al proprio "cognato, Antonio";d) il senso e la portata di ulteriori conversazioni, tutte indicate nell'ordinanza impugnata, confermative degli assunti accusatori e del rilevante ruolo ricoperto dal Vasapollo nella associazione criminale che faceva riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] e) spiegato, quanto alle esigenze cautelari, come non siano emersi elementi per neutralizzare la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del livello di integrazione del ricorrente nelle dinamiche del gruppo, quello facente riferimento ad Astorino, che aveva dimostrato una elevata e diffusiva capacità criminale.

4. Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto dall'indagato che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi motivatamente disattese, ovvero a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi indiziari, e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).5.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ade

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei delitti previsti dagli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Vasapollo avrebbe fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti riconducibile alla figura di [OSCURATO:PERSONA]; Vasapollo, cognato di Astorino, avrebbe svolto funzioni esecutive e, in un'occasione, avrebbe ceduto 58 grammi di cocaina. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi.2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale, pur riconoscendo il ricorso alla tecnica del c.d. copia-incolla, avrebbe tuttavia ritenuto sussistente l'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari solo per avere questi usato un diverso carattere grafico per spiegare le ragioni della decisione. Secondo il ricorrente, anche detta parte costituirebbe un mero duplicato della richiesta del Pubblico Ministero e in tal senso viene operato un serrato confronto tra alcune parti della richiesta cautelare del Pubblico Ministero e il contenuto dell'ordinanza cautelare genetica ed il Tribunale non avrebbe fornito adeguate risposte ai rilievi difensivi. 2.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione al reato associativo, fatta discendere dall'episodio della cessione dei 58 grammi di cocaina. La difesa aveva evidenziato come, in relazione a detto episodio, non vi fossero certezze indiziarie in ordine alla identificazione di Vasapollo (in tal senso viene riprodotto il motivo di riesame); il Tribunale avrebbe ritenuto indentificato il ricorrente richiamando un atto di indagine dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, tuttavia, facendo riferimento all'allegato 408 della comunicazione della notizia di reato, non conterrebbe in realtà nessuna compiuta identificazione dell'indagato, limitandosi a rappresentare solo che gli acquirenti avevano incontrato un soggetto non meglio identificato a bordo di una utilitaria di colore bianco. Sotto altro profilo, si fa riferimento all'assunto accusatorio secondo cui, ai fini del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo, assumerebbe rilievo la circostanza che Vasapollo avrebbe accompagnato in una occasione il coindagato [OSCURATO:PERSONA] a recuperare denaro da tale Passalacqua, in relazione ad una pregressa cessione di droga. Sostiene il ricorrente che l'indagato non sarebbe stato consapevole delle dinamiche criminali sottostanti quell'incontro; né, si aggiunge, sarebbe stato spiegato dal Tribunale quale fosse il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del sodalizio e su quali elementi sia stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato contestato. Sotto ulteriore profilo, l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui non sarebbe stata risposta all'assunto difensivo secondo cui in atti non vi sarebbe stata la trascrizione della intercettazione, utilizzata a carico del ricorrente, del 15.7.2019 il cui contenuto sarebbe stato peraltro riportato "per stralcio" e non sarebbe dimostrativo di alcunchè. L'ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha immotivatamente ritenuto, in relazione ad un "ipotetico" episodio di importazione di sostanza stupefacente, che l'indagato dovesse identificarsi nel cognato di [OSCURATO:PERSONA]; né, pur volendo ragionare in chiave accusatoria, sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che dalla conversazione in questione non emergerebbe la consapevolezza di Vasapollo di operare con un gruppo organizzato. 2.5. Con il quinto motivo di lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura prescelta [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile 2. E' inammissibile il primo motivo. 2.1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno evidenziato come "il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (gli artt. 292, comma 2, lett. c e 292, comma 2, lett. c-bis), di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall' intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9 " (Così, Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Il tratto innovativo della riforma introdotta non riguarda tanto la previsione del rafforzamento dell'obbligo di motivazione del giudice nella parte in cui si richiede l'idoneità del provvedimento impositivo a soddisfare la necessità di una chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo posto a fondamento del provvedimento coercitivo al fine di evitare motivazioni apparenti non sostanzialmente riferibili ad un giudice terzo, quanto, piuttosto, nella modifica dei poteri attribuiti, in fase decisoria, al tribunale del riesame, con la previsione di cui al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. Al Tribunale è infatti attribuito il potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. La riforma impedisce dunque al giudice del riesame di riformare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione "radicalmente assente o meramente apparente", o "mancante in senso grafico" o consistente in mere "clausole di stile" di consistenza argomentativa nulla), mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti, parzialmente carenti o contraddittorie. La questione attiene alla verifica delle condizioni minime in presenza delle quali è possibile affermare che il giudice della cautela abbia compiuto un effettivo ed autonomo giudizio valutativo. In maniera condivisibile si è osservato in dottrina che l'incertezza sulla reale estensione dei poteri del giudice del riesame è strettamente connessa alla ineliminabile dose di discrezionalità interpretativa del giudice emittente e dei giudici dell'impugnazione nella valutazione del quantum (e del quomodo) di motivazione adeguata. La Corte di cassazione ha spiegato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). In particolare, è stato puntualizzato che, al fine dell'autonoma valutazione, non rileva un'analisi puramente strutturale delle proposizioni che compongono la trama motivazionale, la lunghezza dei periodi sintattici o l'uso - peraltro imposto dal contenuto motivazionale del provvedimento giurisdizionale - di comuni e ricorrenti incisi stilistici, ma è necessario e sufficiente verificare che siano stati esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare (Così, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015 (dep. 2016), Belsito, Rv. 266428). La previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari. 2.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, chiarendo come il Giudice per le indagini preliminari, pur utilizzando la tecnica del copia-incolla per riportare i fatti oggetto del procedimento, abbia nondimeno indicato gli elementi a suo giudizio rilevanti ai fini del giudizio di gravità indiziaria. Si tratta di un assunto che sostanzialmente trova peraltro conferma nell'articolato motivo di ricorso da cui si evince come il Giudice, pur chiaramente riportando e riprendendo la piattaforma indiziaria per come prospettata nella richiesta del Pubblico Ministero, abbia tuttavia evidenziato la propria valutazione. La Corte di cassazione ha peraltro chiarito come, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). Sul punto, al di là della mera comparazione tra richiesta del Pubblico Ministero e ordinanza impositiva della misura cautelare, nulla di specifico è stato dedotto. 3. Sono inammissibili anche gli altri motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Il Tribunale ha spiegato: a) quanto alla identificazione del Vasapollo per l'episodio relativo alla cessione di 58 grammi di cocaina, che il ricorrente fu "visto direttamente dagli operanti" (pagg. 12- 13, ordinanza impugnata); b) il pieno coinvolgimento nelle dinamiche criminali dell'indagato ed il suo duplice ruolo - di esattore del credito e di osservatore per conto di [OSCURATO:PERSONA] della correttezza di Papaleo- nell'episodio del recupero, insieme a Papale° [OSCURATO:PERSONA], del denaro da Passalacqua, debitore per una pregressa fornitura di sostanza stupefacente; c) il ruolo e la compenetrazione che il Vasapollo aveva nell'ambito dell'attività criminale del gruppo, richiamando, da una parte, la conversazione del 15.7.2019, il cui contenuto, ha chiarito il Tribunale - diversamente dagli assunti difensivi- è interamente riportato nella informativa di reato del 31.7.2020 (sul punto è agevole sottolineare come peraltro non fosse precluso al ricorrente di fornire la prova dell'eventuale difformità del dialogo rispetto a quello valorizzato in chiave accusatoria), e, dall'altra, la conversazione del gennaio 2020, relativa al progetto di importazione di sostanza stupefacente, in cui, diversamente dagli assunti difensivi, il riferimento all'odierno ricorrente, appare univoco in ragione dell'affermazione di Astorino al proprio "cognato, Antonio";d) il senso e la portata di ulteriori conversazioni, tutte indicate nell'ordinanza impugnata, confermative degli assunti accusatori e del rilevante ruolo ricoperto dal Vasapollo nella associazione criminale che faceva riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] e) spiegato, quanto alle esigenze cautelari, come non siano emersi elementi per neutralizzare la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del livello di integrazione del ricorrente nelle dinamiche del gruppo, quello facente riferimento ad Astorino, che aveva dimostrato una elevata e diffusiva capacità criminale. 4. Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto dall'indagato che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi motivatamente disattese, ovvero a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi indiziari, e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ade
Sentenza Cassazione n. 05395/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris