CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 24372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11060/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 LANCIANO – VASTO – CHIETI, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 63/2021 della CORTE D'APPELLO DI L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 118/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno domandato il pagamento delle prestazioni (nel settore della emodinamica diagnostica ed interventistica, in particolare consistenti in angioplastiche, coronografie, cateterismi cardiaci) da essi svolte, nel periodo dall’11 novembre 1999 al 26 ottobre 2000 e per tre giorni alla settimana, presso l’unità di cardiochirurgia della Casa di [OSCURATO:PERSONA] in Lazio, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, poi confluita nella [OSCURATO:PERSONA] 2 Lanciano –Vasto – C hieti (di seguito ASL) aveva posto in essere una convenzione, poi dichiarata nulla dal Tribunale di Chieti, al fine di governare il flusso di pazienti dalla limitrofa regione, apprestando le cure direttamente sul territorio laziale; 2. l’originaria sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di L’Aquila, confermando il rigetto pronunciato dal Tribunale di Chieti, aveva ritenuto che quelle prestazioni fossero state in effetti svolte, ma aveva ritenuto che esse risultassero in parte coperte dal normale debito di prestazioni “istituzionali”, alla fine rigettando la domanda anche per difficoltà di quantificazione dei compensi; 3. questa S.C. con sentenza 32264/2019 resa nel ricorso per cassazione proposto dai due medici, sulla premessa che quelle eseguite fossero prestazioni c.d. intramoenia, come tali da riportare comunque al lavoro subordinato, ha affermato che esse, in quanto eseguite per conto della ASL, dovevano essere pagate, eventualmente ex art. 2126 c.c., anche qualora si fosse ritenuta l’invalidità dei corrispondenti incarichi; 4. quindi, cassando la sentenza di appello, la S.C. ha rimesso alla Corte del rinvio di accertare, attraverso le opportune indagini anche peritali, quale fosse la misura di tali prestazioni “aggiuntive”, rispetto al debito di prestazione “istituzionale”, provvedendo poi a individuare un idoneo criterio liquidatorio, se del caso poi procedendo, sotto il profilo strettamente liquidatorio , a determinazione giudiziale della misura della retribuzione ai sensi dell’art. 2099, co. 2, c.c.; 5. la Corte d’Appello di L’Aquila, quale giudice del rinvio, ha accolto integralmente la domanda dei due medici, attribuendo rilievo decisivo alla mancanza di contestazioni da parte della ASL, fin dal primo grado di giudizio, rispetto alle prestazioni quali indicate dai ricorrenti; 6. essa ha quindi ritenuto che il parametro di quantificazione prospettato dai ricorrenti (tariffario DRG della Regione Lazio) costituisse idoneo parametro liquidatorio, se del caso in via equitativa ex art. 432 c.p.c. e, ritenuta superflua una c.t.u., ha condannato la ASL ai corrispondenti pagamenti, in misura di euro 112.833 quanto a [OSCURATO:PERSONA] e di euro 304.075 quanto a [OSCURATO:PERSONA]; 7. la ASL ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistitida controricorso dei due medici; 8. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 9. entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1. n. 3, c.p.c. e con esso si assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 179/2012, sostenendosi che il processo sarebbe da considerare estinto per irritualità nell’introduzione del giudizio di rinvio in forma cartacea mentre, dovendosi ritenere atto endoprocessuale, vi era obbligo di forma telematica, ai sensi della disposizione sopra citata; 2. il motivo è infondato; 3. l’affermazione per cui il giudizio di rinvio costituirebbe la mera prosecuzione del giudizio in sede di legittimità è priva di fondamento; 4. è ben vero che, se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la S.C. può anche, quando cassa la pronuncia di appello, definire nel merito il giudizio, ma ciò non esclude che, quando ciò non avvenga, il giudizio di rinvio mantenga i connotati propri di un’ulteriore fase processuale; 5. si deve intanto considerareche «il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) …. integra …. una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti» (C. 15143/2021; C. 1824/2005) 6. va poi rilevato che la notificazione della riassunzione va effettuata, in quella sede, alla parte personalmente (art. 392, co. 2., c.p.c.) ed inoltre che , come rilevato giustamente dalla Corte territoriale, essa introduce il processo presso un altro giudice, a riprova dell’autonomia processuale di quella fase e dell’impossibilità di parlare di fase ulteriore appartenente al giudizio di legittimità, perché così non è; 7. è dunque evidente che la previsione su cui fa leva la ricorrente, secondo cui «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» (art. 16-bis, co. 9-ter, cit.) non può riferirsi all’atto di riassunzione in sede di rinvio e che pertanto l’introduzione di tale fase in forma cartacea è del tutto rituale; 8. il secondo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. come denuncia della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi, la Corte di Appello di L’Aquila, uniformata ai principi di diritto formulati dal Collegio della fase rescindente; 9. il motivo è fondato; 10. l’oggetto del contendere riguarda, come si è detto, la pretesa dei ricorrenti di ricevere remunerazioni per le attività da essi svolte presso la Casa di Cura esterna; 11. la sentenza rescindente ha alla base il rilievo in diritto per cui, in presenza di prestazioni “aggiuntive” concretamente rese, non si potesse eluderne la remunerazione , eventualmente anche ai sensi dell’art. 2126 c.c. ed alla luce del riportarsi delle attività “intramoenia” all’alveo del lavoro subordinato, neppure potendosi addurre difficoltà di determinazione della misura del compenso, in ultima analisi soccorrendo la sua determinazione giudiziale ai sensi dell’art. 2099, co. 2, c.c.; 12. al contempo la sentenza rescindente ha alla base, in punto di fatto, il dato pacifico dell’esecuzione delle prestazioni allegate in causa dai ricorrenti ed il dato, rimasto invece non definito nella originaria sentenza di appello, di quale fosse la misura in cui quelle prestazioni dovessero considerarsi effettivamente “aggiuntive”, avendo la stessa Corte territoriale nella sentenza poi cassata affermato che almeno in parte tali prestazioni potevano rientrare nel debito “istituzionale”; 13. la natura della sentenza rescindente è dunque duplice e la cassazione è da aversi pronunciata, al contempo, per ragioni di diritto e di fatto; 14. sono stati sicuramente rispettati, in sede di rinvio, i principi in ordine al diritto dei ricorrenti di ricevere remunerazione per le attività svolte e ciò a prescindere da ogni questione sulla regolarità degli incarichi e dalle modalità di quantificazione della retribuzione; 15. il punto è però altro e riguarda l’ulteriore principio per cui, sotto il profilo del diritto, la remunerazione avrebbe potuto riguardare quelle attività che effettivamente fossero emerse come “aggiuntive” e, in punto di fatto, la necessità di accertare quali fossero effettivamente tali; 16. ci si trova in sostanza in un’ipotesi, tradizionalmente nota, in cui la cassazione coinvolge al contempo profili di diritto e profili di fatto, sicché la «"potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione» (C. 27337/2019 ed altre conformi); 17. la Corte del rinvio, cui era stato rimesso il compito di individuare quali prestazioni tra quelle allegate rientrassero nell’ambito dei compiti “istituzionali” e quali nell’ambito degli incarichi “aggiuntivi” extramoenia, ha ritenuto che, per l’accertamento di quanto necessario a fondare la domanda dispiegata, fosse dato idoneo l’elencazione delle attività svolte dai ricorrenti presso la Casa di Cura e la mancata contestazione di esse, in primo grado, da parte della ASL; 18. in tal modo essa non si però attenuta a quanto stabilito nella sentenza rescindente, perché non era in discussione lo svolgimento delle prestazioni enumerate presso la Casa di Cura, ma il rientrare di esse nell’ambito dell’attività “istituzionale”o “aggiuntiva”; 19. l’avere riportato l’intero novero delle prestazioni svolte presso la Casa di Cura, sulla base della sola elencazione delle prestazioni svolta in primo grado dei ricorrenti, sorvola de plano sull’accertamento in concreto che, con indicazioni di dettaglio, era stato demandato al giudice del rinvio, senza contare che solo i profili di fatto e non certo la qualificazione come “aggiuntive” o “istituzionali” delle prestazioni rese, quale conseguenza di una complessa attività di valutazione e raffronto, potrebbero essere oggetto di “non contestazione” valorizzabile a fini decisori (tra le molte, C. 6172/2020; C. 21460/2019; C. 19181/2016); 20. la sentenza rescindente aveva in particolare ritenuto che la Corte del rinvio dovesse «anche in esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 e 437 c.p.c. e con le acquisizioni del caso, in ipotesi anche peritali (Cass. 25169/2019 cit.), muovere dall'apprezzamento del contenuto della prestazione "istituzionale" richiesta in quel periodo ai medici interessati e dell'orario per essa in ipotesi stabilito, per poi verificare se l'attività svolta presso la casa di cura costituisse, in tutto o in parte, mera espressione di tale attività "istituzionale" (ad es. sub specie di distacco, comando, attività comunque dovuta per raggiungimento di obiettivi insiti nella prestazione "istituzionale" o quant'altro) così come se essa fosse assorbita ed in quale misura, dall'impegno orario dovuto per la prestazione "istituzionale"», ma nulla di ciò è stato fatto; 21. pertanto, la sentenza qui impugnata va cassata; 22. si devono peraltro aggiungere alcune ulteriori precisazioni; 23. la pronuncia rescindente ha concluso che, sulla base della regola di diritto della necessaria remunerazione di quanto in concreto svolto, si imponeva l’accertamento di quale parte di tali prestazioni fosse “aggiuntiva” e quale fosse “istituzionale”, menzionandosi esplicitamente la possibilità che si trattasse “in toto” di attività “istituzionali”, cui evidentemente poteva anche conseguire che si trattasse “in toto” di attività “aggiuntive”; 24. pertanto, gli esiti di causa potranno essere corrispondentemente regolati con l’integrale rigetto (qualora tutte le prestazioni dovessero rientrare nel debito lavorativo “istituzionale”) o l’ integrale acc oglimento (qualora tutte le prestazioni dovessero emergere come “aggiuntive”) della domanda di retribuzione quale avanzata dai ricorrenti, sia, in caso di accertamento concreto della misura di quanto “aggiuntivo” o “istituzionale”, con l’accoglimento in ragione di quanto così apprezzato; 25. ciò è quanto non è stato fatto e dovrà essere invece accertato in sede di ulteriore rinvio, altresì con l’aggiunta finale che, qualora non risulti in concreto possibile, neanche attraverso le attività istruttorie demandate (cui al giudice del rinvio non è concesso discrezionalmente - ma semmai motivatamente, se esse siano impossibili o davvero inutili – sottrarsi), addivenire ad un accertamento concreto, inevitabilmente l’onere probatorio ex art.2697 c.c. non potrà che operare in pregiudizio di chi agisce, dovendosi in tal caso ritenersi indimostrati i presupposti del credito azionato; 26. in definitiva, si impone una nuova pronuncia cassatoria, con rinvio alla diversa Corte d’Appello indicata in dispositivo, affinché sia dia corso agli accertamenti disposti con la prima pronuncia rescindente ed elusi nella sentenza impugnata, nonostante tra l’altro l’esistenza di istanze istruttorie (di acquisizione documentale e c.t.u., eventualmente integrabili anche d’ufficio sotto i profili rilevanti per i fini di cui all’accertamento demandato) avanzate dai ricorrenti in ragione degli sviluppi conseguenti al tenore della pronuncia cassatoria; 27. sono infattiprincipi acquisiti sia quello per cui nessun vincolo può esservi, anche in sede di rinvio, per le attività istruttorie officiose, sia quello per cui l’istruzione probatoria ad iniziativa di parte, anche in quella sede, non intercetta le preclusioni qualora essa si renda necessaria in ragione della parziale o totale reimpostazione delle esigenze di accertamento, quale conseguenza della focalizzazione dell’oggetto del decidere, in fatto e diritto, ad opera della sentenza rescindente (C. 27823/2018; C. 9768/2017); 28. restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo in quanto riguardanti il profilo consequenziale del quantum debeatur; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il