CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, i ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73,comma5, D.P.R. 309/1990,BEtententit, con il primo motivo, l'uso personale dello stupefacente, con il secondo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., posto yet il giudice ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla base del quantitativo di stupefacente rinvenuto; con il terzo m ot i vo,c1 i fetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; con il quarto motivo mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, evidenziando che nelle more del procedimento de quo è sopravvenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ormai irrevocabile, per fatti successivi rispetto al procedimento odierno. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, al fine di escludere l'uso personale, la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cannabis con un principio attivo pari a 13,81%, da cui erano ricavabili 0,273 grammi di THC puro, pari a 10,92 dosi medie singole, e inoltre sostanza tipo cannabis resina con il principio attivo pari al 33,9%, da cui erano ricavabili 44,80 dosi medie singole, ed infine sostanza tipo cocaina pari a 6,384 grammi pari a 42,56 dosi medie singole. Il giudice ha inoltre 0±2) richiamPil fatto che la destinazione allo spaccio ha trovato riscontro nella attività di osservazione e controllo posta in essere dalla polizia giudiziaria, dal fatto di essere stato rinvenuto in strada con 13 grammi di cocaina e euro 500,00. Per le medesime ragioni, con motivazione congrua ed insindacabile in sede di legittimità, il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, non ricorresse un'ipotesi di speciale tenuità, anche in considerazione che l'imputato è stato trovato in possesso di tre diverse tipologie di stupefacente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle modalità dell'azione e ai precedenti penali, dei quali uno specifico. In ordine alla quarta doglianza, si osserva che le censure non sono state dedotte in appello. I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente la responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto, e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianze è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il Consigliere e