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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09267/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32136/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di furto aggravato in abitazione in anni due, mesi otto di reclusione ed C 1200 di multa.

Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., è del tutto generico e meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di appello, avendo la Corte territoriale motivato nel senso che il ruolo di "palo" rivestito dall'imputato ha avuto rilievo tutt'altro che marginale nell'economia dell'azione furtiva.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza richiede, per il riconoscimento dell'attenuante in parola, che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 6, Sentenza n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32136/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di furto aggravato in abitazione in anni due, mesi otto di reclusione ed C 1200 di multa. Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., è del tutto generico e meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di appello, avendo la Corte territoriale motivato nel senso che il ruolo di "palo" rivestito dall'imputato ha avuto rilievo tutt'altro che marginale nell'economia dell'azione furtiva. Sul punto, infatti, la giurisprudenza richiede, per il riconoscimento dell'attenuante in parola, che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 6, Sentenza n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris