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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 dicembre 2018

Cassazione n. 19440/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16603/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avvocatoARTURO SALERNI , rappresentat a e difes a dall'avvocatoCESARE PUCCI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] P . [OSCURATO:PERSONA] n.60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 854/2018depositata il 28/12/2018 , R.G. n. 707/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza del 28 dicembre 2018, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere che venisse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti intercorsi con la COOP [OSCURATO:PERSONA].

Coop. con decorrenza 1 giugno 2015 e che venisse, quindi, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tale data, con condanna alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183 del 2010. - in particolare, il giudice di secondo grad o, discostandosi in parte dall’iter decisorio del primo giudice -che aveva invece accolto la domanda ritenendo che le previsioni dei contratti e degli accordi integrativi aziendali fossero elusive delle norme di legge, consentendo una precarizzazione del lavoratore superiore a nove anni -ha ritenuto sussistente un illegittimo superamento del periodo massimo di trentasei mesi nel quale la legge vigente all’epoca consentiva di assumere un lavoratore con contratti a tempo determinato: in particolare, ha ritenuto di non poter escludere dal computo della durata complessiva dei trentasei mesi di cui all’art. 5, comma 4 bis del d.lgs. 368/2001, i contratti stipulati in forza del contratto integrativo aziendale 23 marzo 2009 e legati alla stagionalità ( art. 2), per la ragione che l’art. 5, comma 4 ter all’epoca vigente consentiva la deroga solo con riferimento alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché a quelle attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; la deroga al disposto dell’art. 5, comma 4 bis, introdotta dalla contrattazione aziendale, si poneva quindi in contrasto con la norma dilegge, che riservava tale possibilità solo alla contrattazione di livello nazionale; la Corte ha inoltre condiviso e fatto proprio il giudizio espresso dal Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che la contrattazione aziendale, là dove consentiva assunzioni legate ad attività di carattere stagionale per circa nove mesi all’anno, costituiva sostanziale elusione delle norme disciplinati i contratti a termine; -per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Coop. (di seguito Coop) affidandolo a due motivi; -resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 4 bis e 4 ter, del D. Lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 85 comma 2, e 99 comma 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa; -con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 4 bis e 4 ter, del D. Lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 85 comma 2, e 99 comma 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1344 cod. civ.; -il ricorso non può essere accolto; - giova evidenziare come le censure di parte ricorrente si appuntino in entrambi i motivi sulla opzione interpretativa della Corte territoriale che ha escluso la estensione alla contrattazione a livello aziendale della possibilità di consentire il superamento del termine massimo di 36 mesi per i contratti a termine legislativamente prevista; - invero, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso ad assunzioni temporanee per il carattere stagionale dell’attività con superamento del limite temporale di 36 mesi fosse possibile soltanto per effetto di previsione della contrattazione collettiva nazionale, non anche ad opera del contratto integrativo aziendale, invocato dalla società appellante; - in particolare, ha osservato che, con corretta attuazione della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, l’art. 5, comma 4 bis del D. Lgs. n. 368 del 2001 ha previsto il termine di 36 mesi quale durata massima del rapporto nel caso di reiterazione dei contratti a termine; - ha, quindi, evidenziato, alla luce delle f inalità della Direttiva, che la possibilità di derogare a tale limite massimo deve essere intesa in modo restrittivo, non potendosi, al contrario, adottare interpretazioni estensive idonee a vanificare il sistema di protezione previsto dalla legge; - segna tamente la Corte, con un’interpretazione immune da vizi logici e conforme alla ratio della normativa dell’Unione, ha correttamente valutato la portata letterale del comma 4 ter, che - con formulazione diversa e più restrittiva rispetto a quanto previsto nel precedente comma 4 bis -prevede con riferimento alle attività stagionali che consentono il superamento del termine massimo dei trentasei mesi che esse siano da individuarsi “dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”; ha poi opportunamente sottolineato come, con tale previsione, il legislatore abbia inteso individuare in modo esplicito il livello contrattuale ed il requisito di rappresentatività che consentono la deroga al limite massimo di legge, rilevando come in altri ambiti il legislatore si sia orientato diversamente consentendo una facoltà derogatoria anche ai contratti aziendali; - ha escluso, quindi, la Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materie consimili (fra le altre, Cass. n. 19122 del 2003 con riguardo alle aziende autoferrotramviarie), che la contrattazione aziendale possa introdurre periodi di esclusione dal computo dei 36 mesi massimi fissati dalla legge legati alla stagionalità, essendo tale possibilità riservata solo alla contrattazione nazionale; - si tratta, come si è detto, di una opzione interpretativa rispondente alla lettera e alla ratiodella norma, che resiste alla diversa prospettazione auspicata dalla società appellante; -quanto al secondo motivo, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il numero e la durata dei contratti costituissero elusione della disciplina che regola i contratti di lavoro a tempo determinato e in particolare della direttiva 28 giugno 1999/70/CE, esso deve ritenersi assorbito nella decisione di rigetto del motivo che precede, in applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui, “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa”(Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108). -alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; -le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versam ento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16603/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avvocatoARTURO SALERNI , rappresentat a e difes a dall'avvocatoCESARE PUCCI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] P . [OSCURATO:PERSONA] n.60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 854/2018depositata il 28/12/2018 , R.G. n. 707/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza del 28 dicembre 2018, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere che venisse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti intercorsi con la COOP [OSCURATO:PERSONA]. Coop. con decorrenza 1 giugno 2015 e che venisse, quindi, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tale data, con condanna alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183 del 2010. - in particolare, il giudice di secondo grad o, discostandosi in parte dall’iter decisorio del primo giudice -che aveva invece accolto la domanda ritenendo che le previsioni dei contratti e degli accordi integrativi aziendali fossero elusive delle norme di legge, consentendo una precarizzazione del lavoratore superiore a nove anni -ha ritenuto sussistente un illegittimo superamento del periodo massimo di trentasei mesi nel quale la legge vigente all’epoca consentiva di assumere un lavoratore con contratti a tempo determinato: in particolare, ha ritenuto di non poter escludere dal computo della durata complessiva dei trentasei mesi di cui all’art. 5, comma 4 bis del d.lgs. 368/2001, i contratti stipulati in forza del contratto integrativo aziendale 23 marzo 2009 e legati alla stagionalità ( art. 2), per la ragione che l’art. 5, comma 4 ter all’epoca vigente consentiva la deroga solo con riferimento alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché a quelle attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; la deroga al disposto dell’art. 5, comma 4 bis, introdotta dalla contrattazione aziendale, si poneva quindi in contrasto con la norma dilegge, che riservava tale possibilità solo alla contrattazione di livello nazionale; la Corte ha inoltre condiviso e fatto proprio il giudizio espresso dal Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che la contrattazione aziendale, là dove consentiva assunzioni legate ad attività di carattere stagionale per circa nove mesi all’anno, costituiva sostanziale elusione delle norme disciplinati i contratti a termine; -per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (di seguito Coop) affidandolo a due motivi; -resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 4 bis e 4 ter, del D. Lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 85 comma 2, e 99 comma 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa; -con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 4 bis e 4 ter, del D. Lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 85 comma 2, e 99 comma 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1344 cod. civ.; -il ricorso non può essere accolto; - giova evidenziare come le censure di parte ricorrente si appuntino in entrambi i motivi sulla opzione interpretativa della Corte territoriale che ha escluso la estensione alla contrattazione a livello aziendale della possibilità di consentire il superamento del termine massimo di 36 mesi per i contratti a termine legislativamente prevista; - invero, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso ad assunzioni temporanee per il carattere stagionale dell’attività con superamento del limite temporale di 36 mesi fosse possibile soltanto per effetto di previsione della contrattazione collettiva nazionale, non anche ad opera del contratto integrativo aziendale, invocato dalla società appellante; - in particolare, ha osservato che, con corretta attuazione della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, l’art. 5, comma 4 bis del D. Lgs. n. 368 del 2001 ha previsto il termine di 36 mesi quale durata massima del rapporto nel caso di reiterazione dei contratti a termine; - ha, quindi, evidenziato, alla luce delle f inalità della Direttiva, che la possibilità di derogare a tale limite massimo deve essere intesa in modo restrittivo, non potendosi, al contrario, adottare interpretazioni estensive idonee a vanificare il sistema di protezione previsto dalla legge; - segna tamente la Corte, con un’interpretazione immune da vizi logici e conforme alla ratio della normativa dell’Unione, ha correttamente valutato la portata letterale del comma 4 ter, che - con formulazione diversa e più restrittiva rispetto a quanto previsto nel precedente comma 4 bis -prevede con riferimento alle attività stagionali che consentono il superamento del termine massimo dei trentasei mesi che esse siano da individuarsi “dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”; ha poi opportunamente sottolineato come, con tale previsione, il legislatore abbia inteso individuare in modo esplicito il livello contrattuale ed il requisito di rappresentatività che consentono la deroga al limite massimo di legge, rilevando come in altri ambiti il legislatore si sia orientato diversamente consentendo una facoltà derogatoria anche ai contratti aziendali; - ha escluso, quindi, la Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materie consimili (fra le altre, Cass. n. 19122 del 2003 con riguardo alle aziende autoferrotramviarie), che la contrattazione aziendale possa introdurre periodi di esclusione dal computo dei 36 mesi massimi fissati dalla legge legati alla stagionalità, essendo tale possibilità riservata solo alla contrattazione nazionale; - si tratta, come si è detto, di una opzione interpretativa rispondente alla lettera e alla ratiodella norma, che resiste alla diversa prospettazione auspicata dalla società appellante; -quanto al secondo motivo, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il numero e la durata dei contratti costituissero elusione della disciplina che regola i contratti di lavoro a tempo determinato e in particolare della direttiva 28 giugno 1999/70/CE, esso deve ritenersi assorbito nella decisione di rigetto del motivo che precede, in applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui, “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa”(Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108). -alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; -le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versam ento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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