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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42797/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23248-21 Cacocciola [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa; che il difensore lamenta la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'uso personale della coltivazione, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché delle attenuanti generiche; che la prima doglianza attiene a motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; che, quanto alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ne ha adeguatamente valutato la mancanza dei presupposti, evidenziando -in quanto ostative- le modalità della condotta con particolare riferimento al rinvenimento di un bilancino di precisione; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23248-21 Cacocciola [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa; che il difensore lamenta la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'uso personale della coltivazione, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché delle attenuanti generiche; che la prima doglianza attiene a motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; che, quanto alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ne ha adeguatamente valutato la mancanza dei presupposti, evidenziando -in quanto ostative- le modalità della condotta con particolare riferimento al rinvenimento di un bilancino di precisione; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident