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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 25851/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 1° dicembre 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 31 marzo 2025, con la quale sono stati ritenuti responsabili di distinte condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla confisca della somma di denaro pari ad euro 46.820,00, disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (p. 8 sentenza impugnata); considerato che, infatti, i giudici di merito pur mancando la prova del rapporto pertinenziale tra la somma ed il reato accertato (su cui pure si appunta il ricorso: p. 3), hanno ritenuto l'assenza di una ragionevole giustificazione circa la provenienza della somma, ricavandola: 1) dai redditi ricavati dal ricorrente, che ha svolto attività lavorativa soltanto per qualche mese tra gli anni 2022 e 2023; 2) dalla circostanza per cui dal 2024 il ricorrente percepisce l'assegno c.d. naspi; 3) dalla assoluta sproporzione di tali somme rispetto a quelle rinvenute, ove si considerino le somme necessarie al suo sostentamento; 4) dalle modalità di conservazione della stessa, in contanti, occultata in parte nell'armadio ed in parte custodita in involucri sottovuoto; 5) dal rinvenimento, insieme al denaro, di un quaderno con annotati nomi, località e cifre (pp. 2 e 8 sentenza impugnata; considerato che, a fronte di tale valutazione in fatto, non manifestamente illogica, grava, sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa, poiché è l'imputato stesso che, in considerazione del principio della c.d.

«vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245 - 01); onere di allegazione nella specie non assolto dall'imputato che non 2ha fornito alcun elemento utile a rendere credibile la provenienza lecita del denaro in sequestro; rilevato che con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione; considerato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità (come nella specie), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 4, n. 19861 del 29/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 25897 del 28/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01); neppure è possibile dubitare, nella specie, del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee; tali conclusioni non sono messe affatto in discussione dal recente intervento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, con cui si è affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); rilevato, infatti, che nella stessa decisione, infatti, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, nella specie non ravvisabile ed anzi nemmeno dedotto; considerato che l'aumento di pena è stato espressamente ancorato alle caratteristiche della condotta, poiché commessa in luogo pubblico ed avente ad oggetto un significativo dato ponderale, come desunto dal controvalore e dal numero di dosi medie ricavabili (p. 7 sentenza impugnata);3 fLOrilevato che con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati separatamente; considerato che il riconoscimento della continuazione presuppone l'allegazione, da parte del condannato, di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che i reati separatamente giudicati siano espressione di una medesima preventiva risoluzione criminosa; non sono sufficienti, se isolatamente considerati, la contiguità cronologica, l'omogeneità dei titoli di reato, la comune tipologia della sostanza o la reiterazione di condotte analoghe, trattandosi di dati compatibili anche con abitualità criminosa o con scelte di vita delinquenziali; piuttosto, occorre invece verificare se gli episodi siano stati concepiti ab origine, almeno nelle linee essenziali, nell'ambito di un programma complessivo unitario, mediante valutazione congiunta degli indici sintomatici di tempo, luogo, modalità, causale, soggetti coinvolti, ruolo del condannato e collegamento funzionale tra i fatti; ritenuto che, essendo necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01, proprio con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello di resistenza a pubblico ufficiale); rilevato che i fatti per cui si procede sono anteriori rispetto a quelli già giudicati, e che l'unicità che deve caratterizzare il disegno criminoso è esclusa dall'occasionalità di uno dei reati successivamente commessi; ritenuto, pertanto, che l'ordinanza abbia fatto corretta e motivata applicazione del principio secondo cui, in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01); ritenuto che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,4 (fiinsindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F., Rv. 289635 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MDon.ssa K emente 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 1° dicembre 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 31 marzo 2025, con la quale sono stati ritenuti responsabili di distinte condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla confisca della somma di denaro pari ad euro 46.820,00, disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (p. 8 sentenza impugnata); considerato che, infatti, i giudici di merito pur mancando la prova del rapporto pertinenziale tra la somma ed il reato accertato (su cui pure si appunta il ricorso: p. 3), hanno ritenuto l'assenza di una ragionevole giustificazione circa la provenienza della somma, ricavandola: 1) dai redditi ricavati dal ricorrente, che ha svolto attività lavorativa soltanto per qualche mese tra gli anni 2022 e 2023; 2) dalla circostanza per cui dal 2024 il ricorrente percepisce l'assegno c.d. naspi; 3) dalla assoluta sproporzione di tali somme rispetto a quelle rinvenute, ove si considerino le somme necessarie al suo sostentamento; 4) dalle modalità di conservazione della stessa, in contanti, occultata in parte nell'armadio ed in parte custodita in involucri sottovuoto; 5) dal rinvenimento, insieme al denaro, di un quaderno con annotati nomi, località e cifre (pp. 2 e 8 sentenza impugnata; considerato che, a fronte di tale valutazione in fatto, non manifestamente illogica, grava, sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa, poiché è l'imputato stesso che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245 - 01); onere di allegazione nella specie non assolto dall'imputato che non 2ha fornito alcun elemento utile a rendere credibile la provenienza lecita del denaro in sequestro; rilevato che con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione; considerato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità (come nella specie), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 4, n. 19861 del 29/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 25897 del 28/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01); neppure è possibile dubitare, nella specie, del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee; tali conclusioni non sono messe affatto in discussione dal recente intervento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, con cui si è affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); rilevato, infatti, che nella stessa decisione, infatti, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, nella specie non ravvisabile ed anzi nemmeno dedotto; considerato che l'aumento di pena è stato espressamente ancorato alle caratteristiche della condotta, poiché commessa in luogo pubblico ed avente ad oggetto un significativo dato ponderale, come desunto dal controvalore e dal numero di dosi medie ricavabili (p. 7 sentenza impugnata);3 fLOrilevato che con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati separatamente; considerato che il riconoscimento della continuazione presuppone l'allegazione, da parte del condannato, di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che i reati separatamente giudicati siano espressione di una medesima preventiva risoluzione criminosa; non sono sufficienti, se isolatamente considerati, la contiguità cronologica, l'omogeneità dei titoli di reato, la comune tipologia della sostanza o la reiterazione di condotte analoghe, trattandosi di dati compatibili anche con abitualità criminosa o con scelte di vita delinquenziali; piuttosto, occorre invece verificare se gli episodi siano stati concepiti ab origine, almeno nelle linee essenziali, nell'ambito di un programma complessivo unitario, mediante valutazione congiunta degli indici sintomatici di tempo, luogo, modalità, causale, soggetti coinvolti, ruolo del condannato e collegamento funzionale tra i fatti; ritenuto che, essendo necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01, proprio con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello di resistenza a pubblico ufficiale); rilevato che i fatti per cui si procede sono anteriori rispetto a quelli già giudicati, e che l'unicità che deve caratterizzare il disegno criminoso è esclusa dall'occasionalità di uno dei reati successivamente commessi; ritenuto, pertanto, che l'ordinanza abbia fatto corretta e motivata applicazione del principio secondo cui, in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01); ritenuto che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,4 (fiinsindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F., Rv. 289635 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MDon.ssa K emente 5
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