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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26550/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7656-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], CERALD I GAETANO, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PERFE 1-1 O FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ANTONIE1 1A, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7943/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 27/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 07656 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che:

1. con due motivi, l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Ctr della Campania ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione della Ctp di Caserta con cui era stato annullato l'avviso di accertamento relativo all'Iva e all'Irap per l'anno 2006 emesso in relazione a redditi non dichiarati conseguiti dalla società di fatto costituita da "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri 33";

2. contro tale avviso i contribuenti avevano sollevato varie eccezioni tra cui, per quanto interessa, quella di inosservanza dell'art. 12, comma 7, della 1.212/2000;

3. i contribuenti -tranne [OSCURATO:PERSONA]- resistono con c:ontroricorso; considerato che:

1. occorre acquisire il fascicolo del merito per poter controllare la ritualità della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] -notifica effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA]- alla luce della segnalazione contenuta nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] secondo cui solo questi ultimi e non anche il [OSCURATO:PERSONA] sono stati rappresentati nei gradi di merito dal [OSCURATO:PERSONA]; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7656-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], CERALD I GAETANO, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PERFE 1-1 O FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ANTONIE1 1A, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7943/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 27/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 07656 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Premesso che: 1. con due motivi, l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Ctr della Campania ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione della Ctp di Caserta con cui era stato annullato l'avviso di accertamento relativo all'Iva e all'Irap per l'anno 2006 emesso in relazione a redditi non dichiarati conseguiti dalla società di fatto costituita da "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri 33"; 2. contro tale avviso i contribuenti avevano sollevato varie eccezioni tra cui, per quanto interessa, quella di inosservanza dell'art. 12, comma 7, della 1.212/2000; 3. i contribuenti -tranne [OSCURATO:PERSONA]- resistono con c:ontroricorso; considerato che: 1. occorre acquisire il fascicolo del merito per poter controllare la ritualità della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] -notifica effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA]- alla luce della segnalazione contenuta nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] secondo cui solo questi ultimi e non anche il [OSCURATO:PERSONA] sono stati rappresentati nei gradi di merito dal [OSCURATO:PERSONA]; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di
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