CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 7 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. finalizzato alla realizzazione di furti aggravati, nonché a tre reati fine, di furto aggravato, consumato e tentato, alla pena di anni sei di reclusione ed euro duemila di multa. 2. Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen., con correlato vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento del concorso di persone nel reato. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis, 69, 133 cod. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censure non consentite. 3.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo del motivo di gravame svolto sul punto, rispetto al quale la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e logico, privo di censure di ogni tipo. Corretta, appare la qualificazione della condotta alla stregua della motivazione offerta dai giudici di merito, che hanno rilevato, come richiesto secondo i canoni interpretativi fissati da questa Corte di legittimità, la esistenza di un ruolo non meramente passivo da parte dell'imputato, rispetto agli scopi del sodalizio, né l'assenza di affectio societatis, invero, soltanto adombrata nel motivo di ricorso, risulta specificamente articolata. Tanto a fronte di una motivazione (cfr. pag. 6) della Corte territoriale puntuale e corretta circa il contributo apportato non solo nelle azioni criminose relative ai reati fine, ma anche all'interno del sodalizio, attraverso l'assunzione di un ruolo tutt'altro che marginale, peraltro diretto anche al rafforzamento dell'intento criminoso dei sodali. 3.2.11 secondo motivo è inammissibile. La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della negativa personalità dell'imputato, risultando a suo carico precedenti penali, sulla gravità della condotta e pericolosità dell'azione, reputata espressione di capacità a delinquere consistente. Ragionamento che, del pari, può considerarsi adeguata valutazione dei criteri di riferimento di cui all'art. 133 cod. pen., anche in relazione alla misura della pena irrogata. Tanto in linea con il pacifico orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 2606109) secondo cui, in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26