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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 23511/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13607-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 13607 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -2- -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 564/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1954), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1957) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1962), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1967), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandando la divisione di alcuni beni dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], indicando per taluni di essi particolari modalità divisorie.

Il Tribunale, con la sentenza n. 1886/2019, definendo la complessa controversia, che vedeva coinvolte dieci parti, una delle quali decedute nel corso della causa, disponeva lo scioglimento della comunione insistente su taluni cespiti, prevedendo altresì assegnazioni di determinate quote e condanne al pagamento di conguagli.

Ric. 2021 n. 13607 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -3- Avverso tale sentenza proponevano gravame innanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1967), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (1957), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1957), [OSCURATO:PERSONA] (venuta meno nel corso del secondo grado di giudizio, cui sono succeduti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1954), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1962) e [OSCURATO:PERSONA] (1964) già parte in causa) e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello con la sentenza n. 564/2021 rigettava integralmente l’appello proposto e per l’effetto confermava l’impugnata decisione.

Disponeva, inoltre, la correzione di alcuni errori materiali contenuti nella pronuncia gravata.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (1967) e [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1954), [OSCURATO:PERSONA] (1957) e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], è rimasta intimata, non avendo svolto in questa fase difese.

Le parti hanno anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.

3. Con unico e articolato motivo gli odierni ricorrenti censurano l’impugnata sentenza denunziandone la nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, del [OSCURATO:PERSONA] di procedura civile dolendosi della violazione delle norme sul contraddittorio previste dagli articoli 102, 110, 331, 350, comma secondo, e 784 del [OSCURATO:PERSONA] di rito.

Sostengono che la violazione di tali Ric. 2021 n. 13607 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -4- disposizioni sia dipesa dall’aver erroneamente omesso, la Corte d’Appello di Bari, di pronunziare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (1962), nonostante questi fosse stato parte necessaria del giudizio di primo grado.

La pretermissione di tale parte comporterebbe che la sentenza sia stata inutiliter data , in quanto non sarebbe stata pronunciata nei confronti di tutte le parti aventi la qualità di litisconsorti necessari.

La Corte distrettuale, infatti, non avrebbe ordinato l’integrazione del contraddittorio rispetto al predetto litisconsorte necessario, già partecipante al giudizio divisorio di primo grado.

La mancata partecipazione di un litisconsorte impedisce quindi che la sentenza di appello possa dispiegare i propri effetti non solo nei confronti del pretermesso ma anche nei confronti delle altre parti.

In ordine alla violazione dell’articolo 784 c.p.c. i ricorrenti argomentano che tutti i coeredi devono – in quanto litisconsorti necessari – partecipare al giudizio divisorio ed essere destinatari della relativa pronuncia, il che non è avvenuto, in ragione della pretermissione del [OSCURATO:PERSONA] (1962) dal novero dei soggetti nei confronti dei quali l’impugnata pronuncia è stata resa.

Sostengono, inoltre, che la pretermissione di [OSCURATO:PERSONA] (1962) abbia comportato anche la violazione delle previsioni dell’articolo 102 del [OSCURATO:PERSONA], il quale impone il litisconsorzio in tutti i casi in cui il rapporto giuridico dedotto apud iudicem sia un rapporto plurisoggettivo e inscindibile.

Ric. 2021 n. 13607 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -5- Aggiungono che la qualità di litisconsorte del citato [OSCURATO:PERSONA] (1962), si ricaverebbe anche dalla norma di cui all’art. 110 c.p.c., essendo questi anche erede di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa dei controricorrenti, pur non contestando la ricostruzione delle vicende processuali operata dai ricorrenti, e non negando quindi che [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso parte al giudizio di appello, sostiene la natura dilatoria e strumentale della censura in quanto volta solo a posticipare l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla impugnata sentenza.

Si deduce che [OSCURATO:PERSONA] (1962) fosse – e non potesse non essere - perfettamente edotto della pronuncia della sentenza di primo grado e che proprio perciò avesse prestato acquiescenza a tale decisione.

Si assume altresì che il Tribunale non avrebbe pronunciato in ordine ad alcuna divisione ereditaria che coinvolgesse anche [OSCURATO:PERSONA] (1962), il che renderebbe inconferente il richiamo all’articolo 784 del [OSCURATO:PERSONA] di rito nonché all’art. 102 dello stesso codice.

4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e debba quindi essere accolto.

L’articolo 784 del [OSCURATO:PERSONA] di procedura civile sancisce che “le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”.

Ric. 2021 n. 13607 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -6- Nell’interpretazione che la giurisprudenza ha offerto della norma è stato chiarito come la stessa trovi applicazione fintantoché persista lo stato di comunione ereditaria, che vien meno con l’attribuzione – giudiziale o stragiudiziale – delle quote ai singoli coeredi (si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013).

Più nello specifico, questa Corte ha affermato che “il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art.784 c.c., con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21510 del 20/08/2019; che sul punto riprende: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998 ove si evidenzia altresì che una sentenza di tal fatta, avente natura dichiarativa, non può che dispiegare i propri effetti nei confronti dei partecipanti alla comunione).

È peraltro meritevole notare che questa pronunzia è stata resa per un’ipotesi di difetto di integrazione del contraddittorio per rinunzia agli atti di taluni condividenti.

Anche nell’odierna controversia l’estromissione di una delle parti dal contradditorio risulta – nelle argomentazioni dei controricorrenti – imputa bile al comportamento volontario della medesima (sub speciedell’acquiescenza alla sentenza di primo grado): nondimeno, come si è appena visto, la giurisprudenza di questa Corte impone che il contraddittorio Ric. 2021 n. 13607 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -7- debba rimanere integro fintanto che la comunione non sia definitivamente sciolta nei confronti di ciascuno dei coeredi.

Peraltro, e proprio al fine di assicurare il costante rispetto del litisconsorzio necessario, l’articolo 331 c.p.c. prevede che qualora in una causa inscindibile sia stata tra più parti pronunciata sentenza e questa sia stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, così che la qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell'art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che, se, in fase di appello, l'appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in forza dell'art. 331 cod. proc. civ., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15358 del 05/12/2001).

La peculiarità del litisconsorzio necessario fa sì che, e proprio in relazione alle controversie in tema di scioglimento della comunione ereditaria, ancorché uno dei coeredi non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, è sufficiente la proposizione dell'appello contro la stessa da parte di un altro dei litisconsorti per impedirne il passaggio in giudicato anche nei confronti di quello (Cass. Sez. 2, Sentenza Ric. 2021 n. 13607 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -8- n. 24751 del 05/11/2013), che per l’effetto deve quindi essere chiamato a partecipare al relativo giudizio di appello.

Posti tali principi, nella fattispecie si rileva che sia il giudizio di primo grado che quello di appello avessero ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra gli altri, anche con [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1962.

In particolare, in più punti della sentenza d’appello è fatto riferimento tanto alla divisione ereditaria, quanto ai conseguenti conguagli.

La semplice circostanza che l’oggetto del giudizio d’appello insistesse solamente su questi ultimi non tramuta la causa in scindibile, in quanto avente ad oggetto meri diritti di credito.

Al contrario, essa continua a essere una causa divisoria, e dunque inscindibile.

Prova ne sia il disposto dell’articolo 728 del [OSCURATO:PERSONA] civile, secondo il quale “l’ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro”.

Tale previsione dimostra che il conguaglio è si un diritto di credito, ma è strettamente dipendente dall’operazione divisoria – nella quale trova titolo e che ne condiziona la sussistenza –, che dunque rimane l’oggetto del giudizio, rendendo quindi la controversia in cui ancora si dibatte dell’an e del quantuminscindibile.

La pretermissione in appello di [OSCURATO:PERSONA] (1962), affermata in ricorso, risulta nella sostanza confermata anche dalla difesa dei controricorrenti e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, che non reca il nominativo del detto comunista nella sua intestazione, non essendo presente alcun riferimento alla sua evocazione in giudizio in grado di appello Ric. 2021 n. 13607 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -9- (e ciò a differenza di quanto invece accaduto, per l’altra parte non costituitasi in appello, [OSCURATO:PERSONA], correttamente menzionata nell’intestazione come parte, ancorché contumace).

Alla luce di quanto ora esposto, appare evidente che nel caso di specie il litisconsorzio necessario, imposto dall’articolo 784 c.p.c. in ragione della natura divisoria ereditaria della controversia, nonché dal fatto che giusta l’art. 102 del [OSCURATO:PERSONA] la relativa sentenza non potesse pronunciarsi che in confronto di più parti, sia stato violato.

La violazione del contraddittorio dovuta alla mancata partecipazione al giudizio di appello di tutti i litisconsorti necessari comporta dunque la nullità della sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018), dovendosi pertanto provvedere alla cassazione della sentenza impugnata.

5. Il giudice del rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Bari, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13607-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 13607 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -2- -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 564/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1954), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1957) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1962), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1967), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandando la divisione di alcuni beni dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], indicando per taluni di essi particolari modalità divisorie. Il Tribunale, con la sentenza n. 1886/2019, definendo la complessa controversia, che vedeva coinvolte dieci parti, una delle quali decedute nel corso della causa, disponeva lo scioglimento della comunione insistente su taluni cespiti, prevedendo altresì assegnazioni di determinate quote e condanne al pagamento di conguagli. Ric. 2021 n. 13607 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -3- Avverso tale sentenza proponevano gravame innanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nata nel 1967), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (1957), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1957), [OSCURATO:PERSONA] (venuta meno nel corso del secondo grado di giudizio, cui sono succeduti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1954), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1962) e [OSCURATO:PERSONA] (1964) già parte in causa) e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello con la sentenza n. 564/2021 rigettava integralmente l’appello proposto e per l’effetto confermava l’impugnata decisione. Disponeva, inoltre, la correzione di alcuni errori materiali contenuti nella pronuncia gravata. 2. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (1967) e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1954), [OSCURATO:PERSONA] (1957) e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], è rimasta intimata, non avendo svolto in questa fase difese. Le parti hanno anche depositato memorie in prossimità dell’udienza. 3. Con unico e articolato motivo gli odierni ricorrenti censurano l’impugnata sentenza denunziandone la nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, del [OSCURATO:PERSONA] di procedura civile dolendosi della violazione delle norme sul contraddittorio previste dagli articoli 102, 110, 331, 350, comma secondo, e 784 del [OSCURATO:PERSONA] di rito. Sostengono che la violazione di tali Ric. 2021 n. 13607 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -4- disposizioni sia dipesa dall’aver erroneamente omesso, la Corte d’Appello di Bari, di pronunziare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (1962), nonostante questi fosse stato parte necessaria del giudizio di primo grado. La pretermissione di tale parte comporterebbe che la sentenza sia stata inutiliter data , in quanto non sarebbe stata pronunciata nei confronti di tutte le parti aventi la qualità di litisconsorti necessari. La Corte distrettuale, infatti, non avrebbe ordinato l’integrazione del contraddittorio rispetto al predetto litisconsorte necessario, già partecipante al giudizio divisorio di primo grado. La mancata partecipazione di un litisconsorte impedisce quindi che la sentenza di appello possa dispiegare i propri effetti non solo nei confronti del pretermesso ma anche nei confronti delle altre parti. In ordine alla violazione dell’articolo 784 c.p.c. i ricorrenti argomentano che tutti i coeredi devono – in quanto litisconsorti necessari – partecipare al giudizio divisorio ed essere destinatari della relativa pronuncia, il che non è avvenuto, in ragione della pretermissione del [OSCURATO:PERSONA] (1962) dal novero dei soggetti nei confronti dei quali l’impugnata pronuncia è stata resa. Sostengono, inoltre, che la pretermissione di [OSCURATO:PERSONA] (1962) abbia comportato anche la violazione delle previsioni dell’articolo 102 del [OSCURATO:PERSONA], il quale impone il litisconsorzio in tutti i casi in cui il rapporto giuridico dedotto apud iudicem sia un rapporto plurisoggettivo e inscindibile. Ric. 2021 n. 13607 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -5- Aggiungono che la qualità di litisconsorte del citato [OSCURATO:PERSONA] (1962), si ricaverebbe anche dalla norma di cui all’art. 110 c.p.c., essendo questi anche erede di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dei controricorrenti, pur non contestando la ricostruzione delle vicende processuali operata dai ricorrenti, e non negando quindi che [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso parte al giudizio di appello, sostiene la natura dilatoria e strumentale della censura in quanto volta solo a posticipare l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla impugnata sentenza. Si deduce che [OSCURATO:PERSONA] (1962) fosse – e non potesse non essere - perfettamente edotto della pronuncia della sentenza di primo grado e che proprio perciò avesse prestato acquiescenza a tale decisione. Si assume altresì che il Tribunale non avrebbe pronunciato in ordine ad alcuna divisione ereditaria che coinvolgesse anche [OSCURATO:PERSONA] (1962), il che renderebbe inconferente il richiamo all’articolo 784 del [OSCURATO:PERSONA] di rito nonché all’art. 102 dello stesso codice. 4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e debba quindi essere accolto. L’articolo 784 del [OSCURATO:PERSONA] di procedura civile sancisce che “le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”. Ric. 2021 n. 13607 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -6- Nell’interpretazione che la giurisprudenza ha offerto della norma è stato chiarito come la stessa trovi applicazione fintantoché persista lo stato di comunione ereditaria, che vien meno con l’attribuzione – giudiziale o stragiudiziale – delle quote ai singoli coeredi (si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013). Più nello specifico, questa Corte ha affermato che “il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art.784 c.c., con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21510 del 20/08/2019; che sul punto riprende: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998 ove si evidenzia altresì che una sentenza di tal fatta, avente natura dichiarativa, non può che dispiegare i propri effetti nei confronti dei partecipanti alla comunione). È peraltro meritevole notare che questa pronunzia è stata resa per un’ipotesi di difetto di integrazione del contraddittorio per rinunzia agli atti di taluni condividenti. Anche nell’odierna controversia l’estromissione di una delle parti dal contradditorio risulta – nelle argomentazioni dei controricorrenti – imputa bile al comportamento volontario della medesima (sub speciedell’acquiescenza alla sentenza di primo grado): nondimeno, come si è appena visto, la giurisprudenza di questa Corte impone che il contraddittorio Ric. 2021 n. 13607 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -7- debba rimanere integro fintanto che la comunione non sia definitivamente sciolta nei confronti di ciascuno dei coeredi. Peraltro, e proprio al fine di assicurare il costante rispetto del litisconsorzio necessario, l’articolo 331 c.p.c. prevede che qualora in una causa inscindibile sia stata tra più parti pronunciata sentenza e questa sia stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, così che la qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell'art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che, se, in fase di appello, l'appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in forza dell'art. 331 cod. proc. civ., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15358 del 05/12/2001). La peculiarità del litisconsorzio necessario fa sì che, e proprio in relazione alle controversie in tema di scioglimento della comunione ereditaria, ancorché uno dei coeredi non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, è sufficiente la proposizione dell'appello contro la stessa da parte di un altro dei litisconsorti per impedirne il passaggio in giudicato anche nei confronti di quello (Cass. Sez. 2, Sentenza Ric. 2021 n. 13607 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -8- n. 24751 del 05/11/2013), che per l’effetto deve quindi essere chiamato a partecipare al relativo giudizio di appello. Posti tali principi, nella fattispecie si rileva che sia il giudizio di primo grado che quello di appello avessero ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra gli altri, anche con [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1962. In particolare, in più punti della sentenza d’appello è fatto riferimento tanto alla divisione ereditaria, quanto ai conseguenti conguagli. La semplice circostanza che l’oggetto del giudizio d’appello insistesse solamente su questi ultimi non tramuta la causa in scindibile, in quanto avente ad oggetto meri diritti di credito. Al contrario, essa continua a essere una causa divisoria, e dunque inscindibile. Prova ne sia il disposto dell’articolo 728 del [OSCURATO:PERSONA] civile, secondo il quale “l’ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro”. Tale previsione dimostra che il conguaglio è si un diritto di credito, ma è strettamente dipendente dall’operazione divisoria – nella quale trova titolo e che ne condiziona la sussistenza –, che dunque rimane l’oggetto del giudizio, rendendo quindi la controversia in cui ancora si dibatte dell’an e del quantuminscindibile. La pretermissione in appello di [OSCURATO:PERSONA] (1962), affermata in ricorso, risulta nella sostanza confermata anche dalla difesa dei controricorrenti e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, che non reca il nominativo del detto comunista nella sua intestazione, non essendo presente alcun riferimento alla sua evocazione in giudizio in grado di appello Ric. 2021 n. 13607 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -9- (e ciò a differenza di quanto invece accaduto, per l’altra parte non costituitasi in appello, [OSCURATO:PERSONA], correttamente menzionata nell’intestazione come parte, ancorché contumace). Alla luce di quanto ora esposto, appare evidente che nel caso di specie il litisconsorzio necessario, imposto dall’articolo 784 c.p.c. in ragione della natura divisoria ereditaria della controversia, nonché dal fatto che giusta l’art. 102 del [OSCURATO:PERSONA] la relativa sentenza non potesse pronunciarsi che in confronto di più parti, sia stato violato. La violazione del contraddittorio dovuta alla mancata partecipazione al giudizio di appello di tutti i litisconsorti necessari comporta dunque la nullità della sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018), dovendosi pertanto provvedere alla cassazione della sentenza impugnata. 5. Il giudice del rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Bari, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte a
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