CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5832-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 215/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato irripetibile, ai sensi dell'art. 2035 c.c., la somma di C. 12.850,00, ed ha, per l'effetto, eliminato la condanna al relativo pagamento che il tribunale, in accoglimento della domanda proposta in via monitoria da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva pronunciato ai danni dell'appellante, compensando per intero tra le parti le spese di giudizio. 2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver affermato che la norma prevista dall'art. 2035 c.c. precludeva la ripetizione dell'indebito in ipotesi di pagamento per uno scopo contrario al buon costume, com'era avvenuto nel caso in esame, in cui il Rubino aveva versato al Gubitosa la somma complessiva di C. 12.850,00 quale corrispettivo del suo illecito interessamento per ottenere l'assunzione nella [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che sussistevano più che evidenti ragioni di equità per compensare le spese di giudizio in ragione della particolarità del caso di specie e del principio in pari causa turpítudinis melior est condicio possidentis. 3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 15/2/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese di lite senza, tuttavia, indicare specificamente quali aspetti o circostanze della controversia integrerebbero le gravi ed eccezionali ragioni che, a norma dell'art. 92 c.p.c., lo consentono. 6. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese di lite senza, tuttavia, considerare che, in ragione della sua totale Ric. 2021 n. 5832 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 -------...soccombenza, l'appellato doveva essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 7. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 8. L'art. 91, comma 2°, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla I. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis in quanto il ricorso monitorio è stato proposto il 29/10/2013) legittima, invero, la compensazione delle spese di lite, ove non sussista reciproca soccombenza, solo ove concorrano "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019). 9. Nel caso in esame, la corte d'appello, facendo esplicito riferimento al comportamento illegittimamente assunto da entrambe le parti, ha, pertanto, correttamente motivato la decisione di compensare integramente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 10. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato. 11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 12. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2021 n. 5832 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]' -4,7v1 v O CANCELLIERF,'":!,Y1