CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 28995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21-8799 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per essere i motivi addotti generici, manifestamente infondati e meramente ripetitivi di quelli spesi con l'impugnazione proposta nella sede di merito e motivatamente rigettati dalla Corte territoriale. La medesima sorte avvince i motivi aggiunti, depositati il 22 maggio u.s., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in tema di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. 2. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, riformava quoad poenam la sentenza emessa 1'11 novembre 2022 dal tribunale del medesimo capoluogo, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per concorso in più delitti di estorsione aggravate dall'uso del metodo mafioso. 3. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, riproducendo i motivi di gravame spesi per censurare la decisione di merito di primo grado, sia in punto di responsabilità, sia per l'aggravante ad effetto speciale ritenuta in primo grado, che in tema di trattamento sanzionatorio e misura dell'effetto ingravescente 4. I motivi di ricorso palesano manifesta infondatezza, aspecificità anche per difetto di autosufficienza, mera prospettazione di un differente apprezzamento delle prove utilizzabili assunte nel corso del giudizio di merito. 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Manifestamente infondati e meramente reiterativi degli argomenti spesi nel merito e rigettati dalla Corte territoriale, con congrua e puntuale motivazione, sono i motivi proposti nell'interesse dello Ielapi (replicati con i motivi aggiunti di cui si è detto sopra), che censurano la sentenza impugnata in tema di valutazione della prova, riconoscimento della aggravante e misura dell'effetto ingravescente riconosciuto. I motivi sono meramente reiterativi delle censure di merito, rigettate dalla Corte territoriale con diffuse e puntuali argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta e non possono pertanto trovare albergo nella sede di legittimità. La mera presenza consapevole, in funzione di accompagnamento rafforzativo, al conato estorsivo rivolto dal complice loquente, costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 110 cod. pen., che disciplina l'equivalenza del contributo causale (Sez. 2, n. 20320, del 15/5/2024, Rv. 286426, in motivazione: ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita). 6. [OSCURATO:PERSONA], 6.1. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio 21-8799 probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,.n. 44765 del 22/10/20.13, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). La Corte territoriale ha argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente. La differente versione che il difensore vorrebbe accreditare, non solo non appare l'unica prospettabile, ma neanche è accompagnata dal corredo documentale necessario a riconoscere come adempiuto l'onere dell'autosufficienza del ricorso. 7. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consi