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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29182/2026

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del Tribunale di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al rigettodella richiesta di restituzione delle armi e munizioni diverse da quelle oggetto delladenuncia del 28 settembre 2025, con rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in accoglimento dellarichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalidadel sequestro probatorio d’urgenza di armi e munizioni emesso dal Procuratoredella Repubblica presso il medesimo Tribunale il 19 dicembre 2025, ha annullatoil provvedimento impugnato per omessa individuazione delle finalità probatorie,rigettando ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. la richiesta direstituzione delle res sottoposte a vincolo, in quanto soggette a confiscaobbligatoria, stante la ricorrenza del fumus della fattispecie contravvenzionale dicui all’art. 17, in relazione all’art. 38, quinto comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773,così riqualificata l’originaria contestazione ai sensi degli artt. 221 e 58 r.d. 6maggio 1940, n. 635.2.

Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore, articolando due motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt.324, comma 7, cod. proc. pen., 240 cod. pen., 6 legge 22 maggio 1975, n. 152,38, quinto comma, T.U.L.P.S., censurando la ritenuta operatività del divieto direstituzione e la ricorrenza del fumus della fattispecie contravvenzionaleipotizzata, in quanto una discordanza tra il luogo di custodia indicato in denunciae il luogo di rinvenimento era configurabile unicamente per la carabina e lemunizioni denunciate dall’indagato il 28 settembre 2025.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, risultando dal provvedimento impugnato che le armi e lemunizioni diverse da quelle denunciate il 28 settembre 2025 erano state rinvenutein via G. [OSCURATO:PERSONA] di Montaione, luogo di originaria detenzione, dal quale nonerano state mai trasferite, sebbene le denunce presentate da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal2011 non contenessero la specifica indicazione del luogo di custodia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso chiariti.2.

Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso dall’art. 325cod. proc. pen. solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprenderesia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logicoseguito dal giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo,Rv. 285608 – 01, che si conforma a Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692 - 01).3.

Tanto premesso, dal provvedimento impugnato risulta che il 28 settembre2025 [OSCURATO:PERSONA], residente nella via G. Galilei di Montaione, denunciava allalocale stazione dei Carabinieri di aver acquistato una carabina e cartucce di diversicalibri, detenute “presso la propria abitazione di residenza”; nella medesima sededichiarava di essere in possesso di altre armi e munizioni, specificamente elencate,già regolarmente denunciate.Il 16 dicembre 2025, a seguito di una denuncia per minacce contro ignoti daparte di un docente, il quale aveva ricevuto una busta contenente una cartucciametallica cal. 308, della stessa tipologia di quelle denunciate il 28 settembreprecedente dal [OSCURATO:PERSONA], il cui figlio aveva avuto un diverbio con la persona offesa,i Carabinieri eseguivano una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, ilquale consegnava le munizioni ricercate, prelevate da un garage nella via G. DiVittorio di Montaione, ubicato a circa un km. dall’abitazione di residenza: nel sitoerano detenute numerose armi e munizioni, tra cui quelle denunciate il 28settembre 2025, che venivano sottoposte a sequestro d’urgenza, convalidato dalpubblico ministero.Dato atto che il difensore dell’indagato in sede di udienza camerale avevaprodotto le denunce in ordine al possesso di armi e munizioni presentate daMancini negli anni dal 1990 al 2025, il Tribunale ha rilevato che, mentre nelledenunce più risalenti l’indagato aveva dichiarato quale luogo di custodia la propriaabitazione, all’epoca rispondente alla residenza in via G. [OSCURATO:PERSONA] di Montaione,a partire dalla denuncia del 21 giugno 2011, in cui [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato comeresidente nella via G. Galilei di Montaione, il detentore non aveva più indicato illuogo di custodia delle armi e delle munizioni già detenute.Il Tribunale distrettuale ha disatteso l’assunto difensivo secondo cui le armi ele munizioni sequestrate non erano state mai trasferite dal locale in via G. DiVittorio, in quanto tale prospettazione contrastava con i contenuti della denunciadel 28 settembre 2025, rimarcando la genericità delle denunce presentatedall’indagato a partire dal 2011 quanto al luogo di custodia delle armi inprecedenza detenute.Nei termini esposti l’ordinanza impugnata non si sottrae all’eccepita violazionedi legge.Il Tribunale ha ravvisato il fumus della fattispecie contravvenzionale di cuiall’art. 17 T.U.L.P.S. in conseguenza della violazione dell’obbligo, sancito dall’art.38 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], di ripetizione della denuncia in caso di trasferimentodell’arma in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia precedente,funzionale a consentire alla competente autorità, in qualsiasi momento, diconoscere con certezza il luogo di detenzione, al fine di effettuare eventualinecessari controlli (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005, Rita, Rv.232293 - 01).Pur ribadendo in più passaggi argomentativi del provvedimento che lacarabina e le munizioni denunciate il 28 settembre 2025 erano state rinvenute inluogo diverso da quello indicato, il Tribunale non esplicita concreti dati fattuali daiquali possa inferirsi l’avvenuto spostamento materiale dal luogo originariamentedenunciato delle ulteriori armi e munizioni custodite nel locale in via G. [OSCURATO:PERSONA],non potendo detto trasferimento dedursi unicamente dalla mera constatazione chenelle denunce presentate a partire dal 21 giugno 2011 l’indagato non avessepuntualmente indicato il luogo di custodia in relazione alle armi e alle munizionigià denunciate.Non si trascuri che, per quanto emerge dall’ordinanza impugnata, neldenunciare il 28 settembre 2025 la detenzione di una carabina e di 80+50 cartuccedi diversi calibri, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di essere in possesso di armi e munizioni “giàregolarmente denunciate a codesta stazione CC”, facendo una sorta di rinviorelazionale alle denunce in precedenza presentate.Se il fatto tipico è rappresentato dall’omessa ripetizione della denuncia inconseguenza del trasferimento materiale, non è logicamente e giuridicamentecorretto, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, desumernela sussistenza dal solo mutamento di residenza anagrafica del detentore o dallamancata reiterazione, in una denuncia successiva, dell’indicazione del luogo didetenzione già in precedenza comunicato all’autorità.Anziché estendere indistintamente il divieto restitutorio di cui all’art. 324,comma 7, cod. proc. pen. a tutto il materiale sequestrato, il giudice del riesameavrebbe dovuto procedere a un vaglio differenziato sulle singole res, verificando,per ciascuna delle armi e delle munizioni, se sussistesse effettivamente ilpresupposto del trasferimento in un luogo diverso da quello denunciatoall’autorità, fermo restando che l’avvenuto spostamento materiale risulta accertatoe non contestato dallo stesso ricorrente riguardo all’arma e alle munizionidenunciate nella via G. Galilei di Montaione.4.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamenteall’omessa restituzione dei beni sequestrati, con esclusione del vincoloconcernente l’arma e le munizioni denunciate come detenute in via G. Galilei diMontaione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze - Sezione misurecautelari.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla omessa restituzione deibeni sequestrati, con esclusione del vincolo concernente l’arma e le munizionidenunciate come detenute in via G. Galilei di Montaione, con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Firenze - Sezione misure cautelari.Così è deciso, 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al rigettodella richiesta di restituzione delle armi e munizioni diverse da quelle oggetto delladenuncia del 28 settembre 2025, con rigetto del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, in accoglimento dellarichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalidadel sequestro probatorio d’urgenza di armi e munizioni emesso dal Procuratoredella Repubblica presso il medesimo Tribunale il 19 dicembre 2025, ha annullatoil provvedimento impugnato per omessa individuazione delle finalità probatorie,rigettando ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. la richiesta direstituzione delle res sottoposte a vincolo, in quanto soggette a confiscaobbligatoria, stante la ricorrenza del fumus della fattispecie contravvenzionale dicui all’art. 17, in relazione all’art. 38, quinto comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773,così riqualificata l’originaria contestazione ai sensi degli artt. 221 e 58 r.d. 6maggio 1940, n. 635.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore, articolando due motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt.324, comma 7, cod. proc. pen., 240 cod. pen., 6 legge 22 maggio 1975, n. 152,38, quinto comma, T.U.L.P.S., censurando la ritenuta operatività del divieto direstituzione e la ricorrenza del fumus della fattispecie contravvenzionaleipotizzata, in quanto una discordanza tra il luogo di custodia indicato in denunciae il luogo di rinvenimento era configurabile unicamente per la carabina e lemunizioni denunciate dall’indagato il 28 settembre 2025.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, risultando dal provvedimento impugnato che le armi e lemunizioni diverse da quelle denunciate il 28 settembre 2025 erano state rinvenutein via G. [OSCURATO:PERSONA] di Montaione, luogo di originaria detenzione, dal quale nonerano state mai trasferite, sebbene le denunce presentate da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal2011 non contenessero la specifica indicazione del luogo di custodia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso chiariti.2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso dall’art. 325cod. proc. pen. solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprenderesia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logicoseguito dal giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo,Rv. 285608 – 01, che si conforma a Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692 - 01).3. Tanto premesso, dal provvedimento impugnato risulta che il 28 settembre2025 [OSCURATO:PERSONA], residente nella via G. Galilei di Montaione, denunciava allalocale stazione dei Carabinieri di aver acquistato una carabina e cartucce di diversicalibri, detenute “presso la propria abitazione di residenza”; nella medesima sededichiarava di essere in possesso di altre armi e munizioni, specificamente elencate,già regolarmente denunciate.Il 16 dicembre 2025, a seguito di una denuncia per minacce contro ignoti daparte di un docente, il quale aveva ricevuto una busta contenente una cartucciametallica cal. 308, della stessa tipologia di quelle denunciate il 28 settembreprecedente dal [OSCURATO:PERSONA], il cui figlio aveva avuto un diverbio con la persona offesa,i Carabinieri eseguivano una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, ilquale consegnava le munizioni ricercate, prelevate da un garage nella via G. DiVittorio di Montaione, ubicato a circa un km. dall’abitazione di residenza: nel sitoerano detenute numerose armi e munizioni, tra cui quelle denunciate il 28settembre 2025, che venivano sottoposte a sequestro d’urgenza, convalidato dalpubblico ministero.Dato atto che il difensore dell’indagato in sede di udienza camerale avevaprodotto le denunce in ordine al possesso di armi e munizioni presentate daMancini negli anni dal 1990 al 2025, il Tribunale ha rilevato che, mentre nelledenunce più risalenti l’indagato aveva dichiarato quale luogo di custodia la propriaabitazione, all’epoca rispondente alla residenza in via G. [OSCURATO:PERSONA] di Montaione,a partire dalla denuncia del 21 giugno 2011, in cui [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato comeresidente nella via G. Galilei di Montaione, il detentore non aveva più indicato illuogo di custodia delle armi e delle munizioni già detenute.Il Tribunale distrettuale ha disatteso l’assunto difensivo secondo cui le armi ele munizioni sequestrate non erano state mai trasferite dal locale in via G. DiVittorio, in quanto tale prospettazione contrastava con i contenuti della denunciadel 28 settembre 2025, rimarcando la genericità delle denunce presentatedall’indagato a partire dal 2011 quanto al luogo di custodia delle armi inprecedenza detenute.Nei termini esposti l’ordinanza impugnata non si sottrae all’eccepita violazionedi legge.Il Tribunale ha ravvisato il fumus della fattispecie contravvenzionale di cuiall’art. 17 T.U.L.P.S. in conseguenza della violazione dell’obbligo, sancito dall’art.38 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], di ripetizione della denuncia in caso di trasferimentodell’arma in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia precedente,funzionale a consentire alla competente autorità, in qualsiasi momento, diconoscere con certezza il luogo di detenzione, al fine di effettuare eventualinecessari controlli (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005, Rita, Rv.232293 - 01).Pur ribadendo in più passaggi argomentativi del provvedimento che lacarabina e le munizioni denunciate il 28 settembre 2025 erano state rinvenute inluogo diverso da quello indicato, il Tribunale non esplicita concreti dati fattuali daiquali possa inferirsi l’avvenuto spostamento materiale dal luogo originariamentedenunciato delle ulteriori armi e munizioni custodite nel locale in via G. [OSCURATO:PERSONA],non potendo detto trasferimento dedursi unicamente dalla mera constatazione chenelle denunce presentate a partire dal 21 giugno 2011 l’indagato non avessepuntualmente indicato il luogo di custodia in relazione alle armi e alle munizionigià denunciate.Non si trascuri che, per quanto emerge dall’ordinanza impugnata, neldenunciare il 28 settembre 2025 la detenzione di una carabina e di 80+50 cartuccedi diversi calibri, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di essere in possesso di armi e munizioni “giàregolarmente denunciate a codesta stazione CC”, facendo una sorta di rinviorelazionale alle denunce in precedenza presentate.Se il fatto tipico è rappresentato dall’omessa ripetizione della denuncia inconseguenza del trasferimento materiale, non è logicamente e giuridicamentecorretto, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, desumernela sussistenza dal solo mutamento di residenza anagrafica del detentore o dallamancata reiterazione, in una denuncia successiva, dell’indicazione del luogo didetenzione già in precedenza comunicato all’autorità.Anziché estendere indistintamente il divieto restitutorio di cui all’art. 324,comma 7, cod. proc. pen. a tutto il materiale sequestrato, il giudice del riesameavrebbe dovuto procedere a un vaglio differenziato sulle singole res, verificando,per ciascuna delle armi e delle munizioni, se sussistesse effettivamente ilpresupposto del trasferimento in un luogo diverso da quello denunciatoall’autorità, fermo restando che l’avvenuto spostamento materiale risulta accertatoe non contestato dallo stesso ricorrente riguardo all’arma e alle munizionidenunciate nella via G. Galilei di Montaione.4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamenteall’omessa restituzione dei beni sequestrati, con esclusione del vincoloconcernente l’arma e le munizioni denunciate come detenute in via G. Galilei diMontaione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze - Sezione misurecautelari. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla omessa restituzione deibeni sequestrati, con esclusione del vincolo concernente l’arma e le munizionidenunciate come detenute in via G. Galilei di Montaione, con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Firenze - Sezione misure cautelari.Così è deciso, 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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