Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2011/2014
ECLI:EU:C:2014:313
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
30 aprile 2014 (
*
)
«Impugnazione – Contestazione di sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] – Incompetenza del Tribunale dell’Unione europea»
Nella causa C‑11/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 13 gennaio 2014,
Associazione sportiva Taranto calcio Srl,
in liquidazione, con sede in Taranto (Italia), rappresentata da N. Russo, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Repubblica italiana,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, E. Levits e M. Berger, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo
181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, l’Associazione sportiva Taranto calcio Srl in liquidazione (in prosieguo: l’«AS Taranto») chiede
l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 novembre 2013, Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA]/Italia
(T‑476/13, EU:T:2013:620; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), recante il rigetto del suo ricorso volto all’annullamento
delle sanzioni che le sono state inflitte da taluni organi disciplinari sportivi italiani, all’annullamento di talune disposizioni
della normativa italiana e alla condanna della Repubblica italiana al risarcimento del danno patito a causa di tali sanzioni.
Fatti
2
Come riferito nel ricorso di primo grado, l’AS Taranto ha partecipato al campionato italiano di calcio nella stagione 2011/2012.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto all’AS Taranto sei punti di penalizzazione a motivo del fatto che
essa avrebbe commesso alcune infrazioni alle disposizioni della normativa sportiva applicabile, quest’ultima associazione
non ha potuto ottenere la promozione alla successiva divisione del campionato.
3
Risulta altresì dal ricorso di primo grado che l’AS Taranto ha presentato ricorso giurisdizionale amministrativo per ottenere
l’annullamento del provvedimento di irrogazione dei suddetti punti di penalizzazione. Ebbene, tale ricorso è stato respinto
in ultima istanza dal Consiglio di Stato (Italia), che ha dichiarato la propria incompetenza, rimandando alla competenza esclusiva
degli organi di giustizia sportiva.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
4
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2013, l’AS Taranto ha proposto un ricorso volto all’annullamento
delle sanzioni che le sono state inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA], all’annullamento di talune disposizioni
della normativa italiana ed alla condanna della Repubblica italiana a risarcire il danno patito a causa di tali sanzioni.
5
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso per incompetenza manifesta.
6
Ai punti 7 e 8 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato di essere competente – in applicazione dell’articolo 256 TFUE,
come precisato dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 1 dell’allegato
I di quest’ultimo – a conoscere dei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 263 TFUE solamente quando siano diretti contro
gli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea.
7
Al punto 9 della suddetta ordinanza, il Tribunale ha altresì ricordato che, in forza delle medesime disposizioni, in materia
di responsabilità extracontrattuale esso è competente a conoscere unicamente dei ricorsi proposti ai sensi degli articoli
268 TFUE, 340, secondo e terzo comma, TFUE nonché 188, secondo comma, EA e volti ad ottenere il risarcimento dei danni causati
dalle istituzioni, dagli organi o organismi dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle rispettive funzioni.
8
Al punto 10 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’autore degli atti di cui era chiesto l’annullamento
non era né un’istituzione né un organo o un organismo dell’Unione. Parimenti, esso ha constatato che l’autore del comportamento
censurato dall’AS Taranto ed asseritamente all’origine del danno subìto da quest’ultima non era né un’istituzione né un organo
o un organismo dell’Unione.
9
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a conoscere del ricorso.
Sull’impugnazione
10
Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente
irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere
in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
11
Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta degli atti di causa e decide di statuire con ordinanza
motivata, ai sensi della suddetta disposizione.
12
Con la sua impugnazione, l’AS Taranto chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata e di accogliere le domande formulate
in primo grado.
13
Nella fattispecie, si deve rilevare che, ai punti da 7 a 9 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esposto in modo corretto
le disposizioni che disciplinano la sua competenza e giustamente ne ha tratto la conclusione di essere manifestamente incompetente
a conoscere di un ricorso di annullamento o per risarcimento danni proposto da una persona fisica nei confronti di uno Stato
membro (v., in tal senso, ordinanza Killinger/Germania e a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, punti 15 e 26).
14
Il Tribunale, essendo tenuto a respingere il ricorso di cui non era competente a conoscere, non doveva esaminare gli elementi
di fatto e di diritto ad esso sottoposti al fine di stabilire la fondatezza del medesimo ricorso, essendo detti elementi,
comunque, inoperanti (v., in tal senso, ordinanza Dipace/Italia, C‑315/04 P, EU:C:2005:139, punto 10).
15
Ciò posto, giustamente il Tribunale ha dichiarato, alla luce delle attribuzioni ad esso conferite dai vigenti testi normativi,
la propria manifesta incompetenza a conoscere del ricorso proposto dall’AS Taranto contro la Repubblica italiana.
16
Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione deve essere respinta
in quanto manifestamente infondata.
Sulle spese
17
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo
184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.
18
Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e, quindi, prima che la stessa
abbia sostenuto spese, si deve dichiarare che l’AS Taranto sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Associazione sportiva Taranto calcio Srl, in liquidazione, sopporta le proprie spese.
Firme
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Lingua processuale: l’italiano.