CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17061/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL])e dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL])e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimiin Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5; –ricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3188 /20 18 depositatail 22 novembre 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I medici odierni ricorrenti, unitamente ad altri, convennero davanti al Tribunale di Venezia, con citazione notificata il 27 giugno 2008, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il M.I.U.R. ed il Ministero dell'Economia e Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione della direttiva CEE 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione in anni anteriori al 1991. Con sentenza depositata in data 17 giugno 2016 il Tribunale rigettò le domande degli odierni ricor renti: di alcuni perché non avevano comprovato l'avvenuta frequenza della scuola di specializzazione; di altri in quanto non avevano allegato il certificato di specializzazione; di altri in quanto avevano allegato documenti o copie dei diplomi di specializzazione che tuttavia non davano indicazioni riguardo all'anno di immatricolazione o al la durata del corso; di altri ancora perché avevano presentato diplomi di specializzazione relativi a discipline non ricomprese nei «corsi comuni a tutti gli Stati membrio a due o più di essi». 2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, pronunciando anche sui gravami interposti dai predetti, li ha rigettati confermando per essi la decisione di primo grado e compensando le spese. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventidue medici indicati in epigrafe propongono ricorso affidato a cinque motivi, cui resistono le amministrazioni intimate, depositando controricorso. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l a sentenza impugnata è stata resaanche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso nonè stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Sempre in via preliminare va disattesa, in quanto inammissibile, l’eccezione di giudicato esterno opposta dalle amministrazioni resistenti, con riferimento a tre ricorrenti (dottoresse Martino, Cervi e Bedin), in quanto già destinatarie di sfavorevole sentenza del Tribunale di Roma, n. 17039/2005 del 22 luglio 2005, passata in giudicato. Va al riguardo rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va in questa sede ribadito, l'eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo diappello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti «nuovi» sopravvenuti, sicché l'eccezione è preclusa, e il motivo d'impugnazione è inammissibile, se ─ come accade nel caso in esame ─ il giudicatosia intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede, posto che in tal caso la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U.20/10/2010, n. 21493; v. anche Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170; 31/05/2019 , n. 14883). 3. I primi tre motivi di ricorso sono proposti nell’interesse dei (soli) dottori Benetti, Breda, Cadore, Cibin, Coin, Lazzarin, Mantovani, Negri, Pastò, Prospero, [OSCURATO:PERSONA], Riva, Rosati, Scomparin, [OSCURATO:PERSONA] (n. 16 ricorrenti s u un totale di 23) , la cui domanda è stata rigettata in primo grado, con sentenza confermata in appello, per mancata prova degli anni e della durata del corso di specializzazione. Con essi si deduce, rispettivamente: I) violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. (si richiamano alcuni principi giurisprudenziali circa i limiti nei quali è ammessa la richiesta di nuove prove e la produzione di nuovi documenti in appello; si lamenta anche omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie formulate in primo grado e ribadite in appello); II) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, lamentandosi omessa pronuncia sulle richieste, formulate nella seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ.: b1) di emissione di ordine di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ. e di acquisizione di informazioni presso le Università e/o le Scuole di specializzazione ex art. 213 cod. proc. civ.; b2) di prova per testi; III) violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte fatto malgoverno del principio di non contestazione. 4. Il quarto motivo di ricorso è propost o nell’interesse dei (soli) dottori Bedin, Milito, Martino, Osti, Cervi, Occari e [OSCURATO:PERSONA] (7 su 23:l’ultimo dei quali, [OSCURATO:PERSONA], compreso anche nel primo gruppo ) , la cui domanda è stata rigettata in primo grado, con sentenza confermata in appello, perché riferita a specializzazioni non comprese negli elenchi allegati alle direttive europee. Peressi si deduce: IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE e loro allegati nonché dei DM 31.10.1991, DM 30.10.1993, DM 25.11.1994, DM 11.2.1999, DM 9.3.2000. Si sostiene, in base al richiamo di precedenti giurisprudenziali, che per «specialità» (scilicet: specializzazioni) non previste espressamente nel 1982, ma che lo risultino successivamente, va corrisposta la remunerazione. Si richiama anche a fondamento il principio di«equiparazione». L’illustrazione di tale argomento è affidata alle seguenti testuali proposizioni (v. ricorso pagg. 19 –20): «DIRETTIVA 93/ 16/[OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] «Articolo 7 - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 6 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti compenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, corrispondono per la specializzazione in questione, alle denominazioni che figurano per quanto concerne gli Stati membri in cui essa esiste nel paragrafo 2 del presente articolo.«omissis «geriatria: Spagna: geriatria Irlanda: geriatrics [OSCURATO:PERSONA]: klinische geriatrie [OSCURATO:PERSONA]: geriatrics» Si lamenta, in conclusione, che « la gravata sentenza non ha dunque tenuto conto di dette indicazioni normative e dei precedenti giurisprudenziali in materia». 5. Il quinto motivo è, infine, riferito alla posizione del solo dott. [OSCURATO:PERSONA]. Con esso si denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 169 cod. proc. civ. e degli artt. 74 –77 e 78 disp. att. cod. proc. civ.. Si assume che erroneamente è stato ritenuto ostativo all’accoglimento della domanda lo smarrimento del certificato comprovante la data di immatricolazione e gli anni di «specialità». Si afferma che: il certificato era stato regolarmente depositato;lo "strappo" in alto a destra lo comprova; il fatto può essere avvenuto incidentalmente in cancelleria dato che esso era l'ultimo dei molti documenti prodotti; il fascicolo di parte non è mai stato ritirato dalla Cancelleria. Si evidenzia che con l’appello e le successive memorie era stato precisato che il fascicolo di primo grado non era mai stato ritiratoe si era fatta istanza di ricostruzione del documento mancante. 6. Il primo motivo è inammissibile. Nella prima parte il motivo è manifestamente generico , non essendo con esso in alcun modo spiegata la rilevanza e la pertinenza dei principi richiamati, il primo dei quali peraltro riferibile alla formulazione della norma (art. 345, comma terzo, cod. proc. civ.) anteriore alla modifica introdotta dalla lett. 0b) del comma 1 dell'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 : testo non applicabile alla fattispecie, ratione temporis, come pure correttamente evidenziato in sentenza, essendo stata la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado pubblicata dopo l'11 settembre 2012 (v. Cass . n. 21606 del 28/07/2021; n. 6590 del 14/03/2017). Nella seconda parte─ là dove denuncia vizio d i omessa pronuncia (in realtà non predicabile, nemmeno in astratto, rispetto a richieste istruttorie, in relazione alle quali può semmai prospettarsi un difetto di ricognizione della fattispecie concreta nei limiti in cui un tale vizio è deducibile ex art. 360 n. 5) ─ la censura ( tralasciando anche l’eccentricità rispetto alla rubrica e alla restante parte del motivo) si appalesa inosservante dell’onere di specifica indicazione, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., degli atti ove sarebbero contenute le richieste istruttorie asseritamente non esaminate, nulla deducendosi peraltro in ordine al loro mantenimento anche in sede di precisazione delle conclusioni ed alla loro riproposizione con l’appello e nelle relative conclusioni («La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare conprecisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte»: Cass. n. 19352 del 03/08/2017 ; n. n. 33103 del 10/11/2021; n.10767 del 04/04/2022; « In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello»:Cass. n. 22883 del 13/09/2019) . 7. Per analoghe considerazioni va detto inammissibile anche il secondo motivo. Né nell’esposizione del fatto, né nell’illustrazione del motivo, si dice che cosa decise il primo giudice in ordine alle istanze istruttorie di cui si discorre. È vero che su di esse la sentenza non si è pronunciata, ma ─ a parte che, essendo onere probatorio dei medici quello di dimostrare i corsi frequentati quanto alla loro durata, si può dubitare che dette istanze, quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. ed a quella ex art. 213 c.p.c. fossero ammissibili, in quanto la loro ammissione sirisolveva in una relevatio ab onere probandi e fermo che il capitolo di prova testimoniale non si riferiva alla durata del corso ─si deve rilevare che l’omissione non risulta in alcun modo decisiva, perché non si sa se la mera riproposizione ─ di cui dà conto pure la sentenza nelle conclusioni ─fu legittima. Invero, se il primo giudice avesse rigettato o ignorato le istanze istruttorie, in quanto ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, sarebbe stato necessario appello incidentale e non sarebbe stata sufficiente la mera riproposizione. Peraltro, non ci si dice se le istanze vennero riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e se non lo fossero state bene il giudice di appello avrebbe ignorato la loro riproposizione. È appena il caso di aggiungere, peraltro, che i poteri istruttori attribuiti al giudice ex art. 210 cod. proc. civ. e 213 cod. proc. civ., da un lato non possono valere a sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sula parte, dall’altro hanno natura prettamente discrezionale e il loro mancato esercizio non è sindacabile dalla Corte di cassazione(Cass. n. 27412 del 08/10/2021: «In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa»; Cass. n. 34158 del 20/12/2019: «L'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità»; v. anche Cass. n. 23120 del 16/11/2010; n. 24188 del 25/10/2013). 8. È inammissibile anche il terzo motivo. Il principio di non contestazione non è evocato nei termini in cui questa Corte lo dice deducibile. Deve al riguardo rammentarsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (da ultimo Cass. 22 maggio 2017, n. 12840). L'onere processuale in discorso non risulta assolto. 9. Il quarto motivo resta assorbito in quanto relativo alla posizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il rigetto della cui domanda risarcitoria resterebbe comunque efficacemente sorretto dalla motivazione infondatamente censurata con i visti primi tre motivi di ricorso. Nei confronti di tutti i ricorrenti per i quali è proposto il motivo si appalesa comunque inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod.proc. civ.. La censura, infatti, non si confronta minimamente con la ratio decidendi sul punto spesa in sentenza, quale esposta in particolare alle pagine 21 – 22 , ove si legge: « in primo luogo, gli appellanti non hanno negato che, come precisato dal giudice di prime cure, i suddetti corsi di specializzazione non siano compresi negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva. La censura proposta dagli appellanti, inoltre, è del tutto generica, limitandosi a richiamare il principio applicato da alcune pronunce della Suprema Corte, secondo cui, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, in caso di mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi allenorme comunitarie, perché non indicato nell'art. 5 della direttiva 75/363 fra quelli comuni a tutti gli stati membri dell'Unione europea, ma assunto come equivalente ad un corso comune solo a due (o più) Stati, e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva, il giudice italiano è tenuto a verificare in concreto se quella equivalenza si configuri o meno. Gli appellanti, in ossequio al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., erano tenuti a precisare, fornendone adeguata dimostrazione, i riscontri fattuali sulla base dei quali compiere detta equiparazione, sicché in difetto il motivo di gravame rimane generico ed inammissibile. Anche l'affermazione che "le specializzazioni sono state riconosciute dai D.M. 31.10.1991... e D.M. 30.10.1993 ...", senza precisare a quali materie e corsi si riferiscano e a quali medici, è del tutto generica. Il motivo di doglianza, dunque, non può essere accolto». Con tale motivazione si esprime, evidentemente, un giudizio di inammissibilità del motivo di gravame, per aspecificità, ex art. 342 cod. proc. civ.. Essa, dunque, avrebbe richiesto una critica argomentata che si muovesse su tale piano prettamente processuale e preliminare rispetto alle questioni di merito astrattamente agitate. Di essa invece il ricorso si disinteressa e si limita a riproporre i medesimi generici argomenti circa i presupposti per il riconoscimento del diritto indennitario (corredati da citazioni giurisprudenziali altrettanto astratte da ogni riferimento alla fattispecie), che già la Corte d’appello ha valutato, in quanto tali, come aspecifici e dunque inammissibili. 10. Il quinto motivo è inammissibile per analoghe considerazioni. Anch’esso invero non si confronta affatto con la motivazione. La tesi censoria muove dal postulato che la prova documentale che il Tribunale ha ritenuto tardivamente prodotta ( certificato comprovante la data di immatricolazione e gli anni di «specialità») era stato in realtà regolarmente depositato ma successivamente era andato smarrito per fatto non addebitabile alla parte che non lo aveva mai ritirato. Tale premessa fattuale non trova però alcuna conferma in sentenza, che muove piuttosto dal rilievo della mancanza di una attestazione di cancelleria del tempestivo deposito di tale certificazione. Il contrario assunto non è supportato dall’allegazione, tanto meno osservante degli oneri di specificità e autosufficienza dettati dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 2 cod. proc. civ., dell’esistenza in atti di un elenco, vistato dalla cancelleria, dei documenti proposti in limine litis. Attestazione, questa, invece necessaria poiché la sola in grado di dimostrare che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, il documento era stato tempestivamente proposto e poi smarrito per fatto non addebitabile alla parte: unica premessa a sua volta idonea a rendere possibile e anzi necessaria la concessione di un termine per la ricostruzione della documentazione andata smarrita. Ben diversamente il ricorrente si limita a evidenziare, richiamando quanto al riguardo già dedotto in appello, che:a) l’«elenco documenti» depositato al momento della iscrizione a ruolo conteneva la dicitura : « p er ogni attore si produce la copia del documento di identità, del codice fiscale e dei certificati di frequenza della Scuola di Specializzazione»; b) ne ssun rilievo veniva effettuato da parte della Cancelleria che riceveva il fascicolo per la iscrizione a ruolo. E però, come rettamente evidenziato dai giudici a quibus , tale indicazione, in quanto proveniente dalla stessa parte, non può certamente considerarsi equipollente ad una positiva attestazione di cancelleria, apposta in calce all’elenco , di effettivo deposito dei documenti ivi indicati: attestazione che in sentenza si dice mancante, senza che sul punto risulti svolta alcuna specifica censura. In ogni caso, ed il rilievo è preliminare e assorbente, il ricorso si appalesa sul punto inosservante dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato («elenco documenti»), quanto meno risultando omessa ogni necessaria indicaz ione in ordine alla sua localizzazione nel fascicolo di causa. Analogamente deve dirsi del certificato («datato 6.5.89») cui pure si fa riferimento con il motivo in esame. Non è spiegato per qual motivo lo «strappo» visibile in alto a destra sullo stesso dovrebbe dimostrare che esso era stato regolarmente e tempestivamente depositato e, ancor prima, in via assorbente, non è indicata, nemmeno di questo, la localizzazione nel fascicolo di causa, in palese inosservanza dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 369 n. 2 cod. proc. civ.. 11. La memoria che, come detto, è stata depositata dairicorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio deimotivi. 12. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. 13. Poiché la parte vittoriosa è un'amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis, Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 10.000, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v