CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 28819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27676/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elett.tedomiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- RIANIche, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rap- presentae difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro - tempore , elett.tedomiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to ALESSANDROVILLA che lo rappresenta e difende;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 27676/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola s entenza n. 303/2021 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTEdepositatail 4/08/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 27676/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 4/8/2021, la Corte d’appello di Trieste, inriforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha di- chiaratol’invalidità e l’inefficacia della clausola di “rischio cambio” con- tenutanei contratti di leasing in corso tr a la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(in qualità di concedente) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di utilizzatrice),confermando in ogni altra parte la decisione con la quale ilgiudice di primo grado aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al pagamento, in favore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle somme corrisposte in eccesso in esecuzione dei ridetti contratti dileasing; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – disat- tesaogni altra istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – ha rile- vatocome la clausola di indicizzazione dell’importo del canone di lea- singal Libor CHF 3 mesi e al rapporto di cambio CHF/euro fosse equi- valsa,nella specie, alla sostanziale conclusione, tra le parti, di un con- trattoaleatorio (“una sorta di swap ”), dotato di una sua riconoscibile autonomia,rispetto ai contratti di leasing , e di per sé privo di merite- volezza,ai sensi dell’art. 1322 c.c., tenuto conto del significativo squi- libriodei rischi contrattuali connessi ai mecca nismi di operatività della clausola,nella specie destinati a rifluire integralmente a carico del solo utilizzatore; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponericorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; ilFallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, pro- ponendoa sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; ilFallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 27676/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilricorso principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell’ esposi- zionesommaria dei fatti, prescritto , a pena di inammissibilità , dall’art. 366,primo comma n. 3, cod. proc. civ. ; dettaesposizione, cost ituendo (in forza della norma richiamata) un requisitodi contenuto - forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resocontodei fatti di causa idoneo a garantire , alla Corte di cassazione , l’acquisizionedi una chiara e completa cognizione del fatto s ostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorreread altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sen- tenza impugnata ( Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006 , Rv. 588770- 01 ) ; sullabase di tale premessa , è necessario che il ricorso per cassa- zionecontenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’in- dicazionesommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- postidi fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni,delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sent enza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; nelcaso di specie, il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- pitalServices s.p.a. risulta del tutto privo di alcuna esposizione dei fat ti di causa, essendosi la società ricorrente principale limitata – prima dell’esposizionedelle censure avverso la sentenza impugnata – a indi- carei contenuti del dispositivo della sentenza impugnata; a richiamare talune pronunce della C orte di cassazione asseritamente rilevanti nel caso di specie, e a specificare quelli che sarebbero i punti sottoposti all’esamedel giudice di legittimità ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 27676/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri datale esposizione non risulta evincibile alcuna informazione sulle preteseche ebbero ad originare la lite, sulle co ntrapposte ragioni delle partie sui contenuti della decisione di primo e di secondo grado ; neppuredalla lettura dei (peraltro confus amente argomentati ) mo- tivi d’impugnazione della decisione d’appello (come impone Sez. 3, Sentenzan. 17036 del 28/06/2018 , Rv. 649425 - 01) risulta possibile ricostruireil senso della controversia di cui si discute , al di là del rilievo dell’astratta questione relativa alla validità della clausola di indicizza- zionedel canone al tasso di cambio nell’ambito del leasing , o delle in- comprensibiliquestioni a proposito di dedotte transazioni o compensa- zionidi cui sfuggono le ragioni e le origini ; l’irriducibilecarenza del requisito di cui all’art . 366 n. 3 c.p.c. im- poneconseguentemente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale; con il proprio ricorso incidentale, il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.censura la sentenza impugnata per o messa pronuncia (in rela- zioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello trascurato di adottarealcuna decisione in relazione all’appello incidentale avanzato dalFallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la riforma della decisione di primo gradoin relazione al quantum debeatur , nella specie determinato dal primogiudice in misura inferiore a quanto effettivamente dovuto, es- sendosila corte territoriale limitata a giudicare con riferimento agli in- teressi,là dove l’appello incidentale proposto dal fa llimento muoveva leproprie critiche in termini più ampi rispetto alla sola richiesta di in- teressi; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, secondo quanto ricavabile dalla lettura dell’appelloincidentale riprodotto nel ricorso incidentale propost o in questasede dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risulterebbe atte- statal’avvenuta contestazione, da parte di quest’ultimo, della decisione Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 27676/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diprimo grado con riguardo al conteggio effettuato dal c.t.u. ; ma tanto, non già sul capitale dovuto dal la controparte, bensì sulle modalità di esecuzione del piano di ammortamento (ossia sulla determinazione dellesingole rate di restituzione del debito e sulla correlativa incidenza delcalcolo degli interessi): modalità di esecuzione che, secondo il fal- limento, avrebbero dovuto seguire un diverso e alternativo piano di ammortamento,nonché l’applicazione di un diverso tasso di interesse, che avrebbe condotto alla determinazione di un credito dello stesso fallimentodi importo maggiore rispetto a quello calc olato dal giudice di primogrado sulla base della c.t.u. ; inrelazione a tali contestazioni, tuttavia, la decisione emessa parte dallacorte d’appello sull’appello incidentale del fallimento (“ si tratta di impugnazione non fondata perché la domanda di rest ituzione delle sommeindebitamente versate non comprendeva gli interessi. La do- mandaproposta dal fallimento comprensiva degli interessi di legge era quellasul risarcimento del danno e non quella poi oggetto di accogli- mento”:cfr. pag. 22 della sentenza i mpugnata) deve ritenersi tale da integrare un ’esplicita decisione ( al di là della relativa correttezza o meno)proprio su quell’appello incidentale diretto a contestare le mo- dalitàdi calcolo delle rate di ammortamento e del tasso di interesse : appelloincidentale che la corte territoriale ha ritenuto di disattendere sulpresupposto che la domanda accolta non comprendesse la richiesta diinteressi; trattandosi,pertanto, di una decisione in ogni caso destinata a ren- dereragione del rigetto de ll’appello incidentale , la stessa , lungi dal l’ es- sere impugnata per violazione dell’art . 112 c.p.c. ( ossia per omessa pronuncia),avrebbe dovuto essere impugnata in ragione della relativa (eventuale)erroneità nel merito; peraltro,quand’anche si ritenesse che l’odierno ricorso incidentale avesse censur ato l’erronea interpretazione dell’appello incidentale da Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 27676/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parte della corte territoriale, il motivo in esame dovrebbe ritenersi inammissibile, poiché il fallimento ricorrente inciden tale avrebbe do- vutoevidenziare il modo attraverso il quale il giudice di appello si sa- rebbesottratto alla corretta applicazione dei canoni legali di ermeneu- tica negoziale, pacificamente applicabili, secondo il costante insegna- mento della giurisprudenza d i legittimità , anche all’interpretazione delledomande processuali della parte (al riguardo, v. Sez. 3, Ordinanza n.25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sen - tenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006,Rv. 586752 – 01 ; v altresì Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015,Rv. 637476 - 01 ) ; sulla base di tali premesse, rilevata l’inammissib ilità del ricorso principalee l’infondatezza del ricorso incidentale, dev’essere dichiarata l’inammissibilitàdel primo e pronunciato il rigetto del secondo ; lareciprocità della soccombenza vale a giustificare l’integrale com- pensazionetra le parti delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso inci- dentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudiziodi legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processua li per il versa- mento,da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove