CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36276/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16456-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; .t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, datato 24 aprile 2008, nel quale i convenuti avevano conferito l'unico immobile di loro proprietà. A fondamento della domanda, erano addotte le seguenti circostanze: [OSCURATO:SOCIETA] era creditrice di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., già sottoposta a procedura concorsuale dinanzi al Tribunale Unico della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; l'[OSCURATO:PERSONA] aveva prestato fideiussione in data 4 dicembre 2007, a garanzia dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]; la debitrice [OSCURATO:SOCIETA] e i fideiussori (lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA]) non avevano adempiuto e [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 313.014,90; l'[OSCURATO:PERSONA], in data successiva all'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, aveva distratto il proprio patrimonio, conferendo in un fondo patrimoniale - unitamente alla coniuge - l'unico immobile di sua proprietà. 1.1. Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 859 del 2015, accolse la domanda dell'attrice. 2. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 687 del 2016, pubblicata il 29 aprile 2016 e notificata il 5 maggio 2016, ha rigettato l'appello confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. 3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi, ai quali resiste [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso anche illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ. e vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe affermato al sussistenza dell'eventus damni senza tenere conto delle risultanze della documentazione prodotta, avuto riguardo alla consistenza del patrimonio del fideiussore, che era tale da garantire ampiamente la realizzazione del credito vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Ulteriormente si lamenta che la Corte d'appello non avrebbe considerato la circostanza, anch'essa documentata, che l'immobile conferito nel fondo patrimoniale era gravato da ipoteca, essendo stato acquistato con mutuo bancario, con la conseguenza che l'eventus damni avrebbe dovuto essere valutato con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario ed il creditore ipotecario. 2. Con il secondo motivo è denunciata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ. nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, e si contesta che la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente la scientia damni attribuendo rilievo esclusivo alla sequenza temporale degli atti e alla qualità di fideiussore rivesta dall'[OSCURATO:PERSONA], senza considerare altre circostanze, di pari valenza indiziaria e di segno opposto. In particolare, i ricorrenti evidenziano che la società garantita ([OSCURATO:SOCIETA]), al momento della costituzione del fondo patrimoniale (aprile 2008), aveva adempiuto alle obbligazioni contratte con [OSCURATO:SOCIETA]. Era stato documentatoil pagamento, tra il 2008 e il 2010, da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] di forniture di materiale sanitario per un totale di euro 1.748.764,17. Per contro, pochi mesi prima della costituzione del fondo patrimoniale, il figlio dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Isidori aveva manifestato sintomi di grave disagio mentale, come n. 16456 del 2016 Picaroni est. documentato in causa, e tale circostanza aveva indotto i genitori a conferire l'abitazione familiare nel fondo, allo scopo di garantire al figlio la permanenza in un ambiente sereno e, appunto, familiare. In quel momento, ribadiscono i ricorrenti, essi non avevano alcuna intenzione di danneggiare le ragioni della società creditrice, e neppure erano consapevoli che dalla scelta, finalizzata a tutelare il figlio, potesse derivare pregiudizio alla creditrice. 3. I motivi sono entrambi privi di fondamento avuto riguardo alle denunciate violazioni di legge, ed inammissibili quanto al vizio di motivazione. 4. Con riferimento alla sussistenza, nella fattispecie, sia del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, vale a dire l'eventus damni, sia del presupposto soggettivo, la cd. scientia damni, la Corte d'appello ha fatto applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati alla fattispecie concreta, come ricostruita sulla base dell'esame del materiale probatorio, secondo lo schema del ragionamento presuntivo, che caratterizza il giudizio introdotto dall'azione ex art. 2901 cod. civ. 4.1. Accertata la sequenza temporale dei fatti (fideiussione prestata dall'[OSCURATO:PERSONA] in data 4 dicembre 2007; costituzione del fondo patrimoniale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] in data 24 aprile 2008) e la circostanza che l'immobile conferito nel fondo patrimoniale era l'unico bene immobile in proprietà dell'obbligato [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha ritenuto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale concretasse una diminuzione della garanzia prestata a favore della società Italexpert, e che i ricorrenti fossero consapevoli dell'effetto della loro scelta.n. 16456 del 2016 Picaroni est. Come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini dell'accertamento dell'eventus damni, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (ex plurimis, Cass.19/07/2018, n. 19207; Cass. 09/02/2012, n. 1896; Cass.29/03/2007, n. 7767), e la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che i restanti beni in capo all'[OSCURATO:PERSONA], costituiti da partecipazioni societarie pure significative, risultavano più difficilmente aggredibile rispetto all'unico bene immobile, conferito nel fondo patrimoniale. 5. Il vizio denunciato sub specie di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione è inammissibile, giacché dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ad opera del d.l. n. 83 del 2012, conv, con modif. dalla I. n. 134 del 2012, il vizio denunciabile ai sensi del n. 5 è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico-naturalistico, decisivo per il giudizio (giurisprudenza costante, a partire da Cass. Sez. U 07/04/2017, n. 8053), mentre risulta inammissibile per carenza di decisività il denunciato omesso esame della circostanza relativa alla presenza di ipoteca sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. 26/11/2019, n. 30736; Cass. 13/08/2015, n. 16793), l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso, con la conseguenza che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, n. 16456 del 2016 Picaroni est. un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi. La circostanza della presenza di ipoteca sull'immobile risulta priva di decisività anche nella prospettiva tracciata dalla giurisprudenza più risalente (v. Cass. 15/07/2009, n. 16464), che esigeva la verifica fattuale con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario ed il creditore garantito da ipoteca, e quindi alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo. Il solo fatto dell'iscrizione di ipoteca sul bene oggetto dell'atto revocando non ha mai costituito elemento in sé sufficiente ad escludere l'eventus damni, e perciò non si tratta di fatto decisivo la cui pretermissione rende invalida la decisione. 6. La sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati anche con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria. Nella fattispecie non è in discussione la volontà del debitore di arrecare pregiudizio all'interesse del creditore ma soltanto, come chiarito dalla Corte d'appello con il richiamo all'art. 2901, n. 1, cod. civ., la consapevolezza della potenziale lesività dell'atto dispositivo a titolo gratuito (ex plurimis, Cass.30/06/2015, n. 13343; Cass. 17/01/2007, n. 966), desumibile in via presuntiva dal dato temporale (costituzione del fondo patrimoniale di pochi mesi successiva alla assunzione dell'obbligazione fideiussoria), e dal conferimento nel fondo dell'unico bene immobile in proprietà. In questa prospettiva, la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto irrilevanti le ragioni di carattere familiare che avrebbero indotto i ricorrenti a costituire il fondo n. 16456 del 2016 Picaroni est. patrimoniale. In assenza di obblighi, la costituzione del fondo per esigenze della famiglia costituisce espressione dell'autonomia privata che, in un contesto ordinamentale in cui le aree sottratte all'azione esecutiva sono eccezionali, create dalla legge e ben delimitate, è sottoposta alla possibilità di verificare, proprio mediante l'azione revocatoria, che la stessa non si traduca in lesione della garanzia spettante ai creditori. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese dei ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezion