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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 32519/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1171-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ri- corso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 13/05/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1171/2021 Numero sezionale 9084/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32519/2021Data pubblicazione 08/11/2021 La Corte d'appello di Ancona con decreto del 13 maggio 2020 ha accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto del Consigliere delegato del 28 ottobre 2019 con il quale era stata accolta la domanda di equo indennizzo proposta dalla ri- corrente per la violazione della durata ragionevole della procedura fallimentare iniziata il 12/07/1982 dinanzi al Tribunale di Fermo e conclusasi con decreto del 10/7/2018, non notificato né comunica- to.

La Corte distrettuale rilevava che in relazione alle procedure con- corsuali, ancorché dichiarate aperte in epoca anteriore al 4 luglio 2009, poiché il decreto di chiusura era del luglio del 2017, al relati- vo subprocedimento si applicava il termine semestrale breve di cui alla novella dell’art. 327 c.p.c., il che comportava la improponibilità della domanda indennitaria stante la sua tardiva proposizione.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo.

Il Ministero non ha svolto difese in questa fase.

Con il mezzo di gravame si lamenta la violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 6 par. 1 della CEDU ed all’art. 1 del primo protocollo addizionale, nonché degli artt. 111 e 1117 Cost.

Si lamenta anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 26 della legge fallimentare e dell’art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006, dell’art. 58 della legge n. 69/2009, oltre che dell’art. 30 co. 3 della legge n. 87/1953.

Si deduce che poiché il decreto di chiusura del fallimento non era stato né notificato né comunicato, trattandosi di provvedimento emesso nell’ambito di una procedura fallimentare già pendente alla data del 1982, stante l’inapplicabilità della novella del 2006 alle procedure pendenti, doveva trovare applicazione quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2010, con la con- seguenza che la mancata comunicazione del decreto di chiusura, 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1171/2021 impone di ritenere applicabile il termine lungo annuale di cui all’art.

Numero sezionale 9084/2021Numero di raccolta generale 32519/2021 327 c.p.c. onde stabilire la definitività dello stesso decreto, a far Data pubblicazione 08/11/2021 data dalla quale calcolare il termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda di equo indennizzo.

Ne discende pertanto l’erroneità della declaratoria di improponibili- tà della domanda.

Il motivo è fondato.

Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi ap- plicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fal- limentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del 2007, che hanno in- trodotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va de- terminato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare.

Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 279 (in Gazz.

Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente artico- lo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interes- sati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme pre- scritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni ca- so trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione.

In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez.

I, 25 marzo 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1171/2021 Numero sezionale 9084/2021 decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualo-Numero di raccolta generale 32519/2021Data pubblicazione 08/11/2021 ra il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non ope- ra il termine di cui all'art. 26 l. fall., bensì quello annuale, decorren- te dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scaden- za (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, lo stesso diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini), occorrendo avere riguardo, non condividendo il Collegio quanto af- fermato da Cass. n. 3824/2019, richiamata dalla difesa erariale, al diverso termine semestrale, sul presupposto che si tratti di un sub- procedimento camerale autonomo, dovendo invece prevalere ai fini della pendenza la data di dichiarazione del fallimento, di cui il de- creto in questione costituisce l’esito.

I giudici di merito hanno però ritenuto che la possibilità di invocare il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare fosse estensibile, ed in contrasto con la chiara volontà del legislatore, anche alle pro- cedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, incorrendo pertanto nella erronea applicazione della legge, quanto alla verifica circa la tempestiva proposizione del ricorso ex legge n. 89/2001 (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari, cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di comunicazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art.327 c.p.c., Cass. n. 8088/2019; Cass. n. 21777/2016; Cass. n. 8816/2018; Cass. n. 19740/2020; Cass. n. 28496/2020; Cass. n. 4531/2021).

PQM 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1171/2021 Numero sezionale 9084/2021 accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, Numero di raccolta generale 32519/2021con rinvio alla Data pubblicazione 08/11/2021 Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1171-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ri- corso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 13/05/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1171/2021 Numero sezionale 9084/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32519/2021Data pubblicazione 08/11/2021 La Corte d'appello di Ancona con decreto del 13 maggio 2020 ha accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto del Consigliere delegato del 28 ottobre 2019 con il quale era stata accolta la domanda di equo indennizzo proposta dalla ri- corrente per la violazione della durata ragionevole della procedura fallimentare iniziata il 12/07/1982 dinanzi al Tribunale di Fermo e conclusasi con decreto del 10/7/2018, non notificato né comunica- to. La Corte distrettuale rilevava che in relazione alle procedure con- corsuali, ancorché dichiarate aperte in epoca anteriore al 4 luglio 2009, poiché il decreto di chiusura era del luglio del 2017, al relati- vo subprocedimento si applicava il termine semestrale breve di cui alla novella dell’art. 327 c.p.c., il che comportava la improponibilità della domanda indennitaria stante la sua tardiva proposizione. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. Il Ministero non ha svolto difese in questa fase. Con il mezzo di gravame si lamenta la violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 6 par. 1 della CEDU ed all’art. 1 del primo protocollo addizionale, nonché degli artt. 111 e 1117 Cost. Si lamenta anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 26 della legge fallimentare e dell’art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006, dell’art. 58 della legge n. 69/2009, oltre che dell’art. 30 co. 3 della legge n. 87/1953. Si deduce che poiché il decreto di chiusura del fallimento non era stato né notificato né comunicato, trattandosi di provvedimento emesso nell’ambito di una procedura fallimentare già pendente alla data del 1982, stante l’inapplicabilità della novella del 2006 alle procedure pendenti, doveva trovare applicazione quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2010, con la con- seguenza che la mancata comunicazione del decreto di chiusura, 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1171/2021 impone di ritenere applicabile il termine lungo annuale di cui all’art. Numero sezionale 9084/2021Numero di raccolta generale 32519/2021 327 c.p.c. onde stabilire la definitività dello stesso decreto, a far Data pubblicazione 08/11/2021 data dalla quale calcolare il termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda di equo indennizzo. Ne discende pertanto l’erroneità della declaratoria di improponibili- tà della domanda. Il motivo è fondato. Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi ap- plicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fal- limentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del 2007, che hanno in- trodotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va de- terminato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare. Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente artico- lo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interes- sati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme pre- scritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni ca- so trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione. In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1171/2021 Numero sezionale 9084/2021 decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualo-Numero di raccolta generale 32519/2021Data pubblicazione 08/11/2021 ra il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non ope- ra il termine di cui all'art. 26 l. fall., bensì quello annuale, decorren- te dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scaden- za (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013). Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, lo stesso diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini), occorrendo avere riguardo, non condividendo il Collegio quanto af- fermato da Cass. n. 3824/2019, richiamata dalla difesa erariale, al diverso termine semestrale, sul presupposto che si tratti di un sub- procedimento camerale autonomo, dovendo invece prevalere ai fini della pendenza la data di dichiarazione del fallimento, di cui il de- creto in questione costituisce l’esito. I giudici di merito hanno però ritenuto che la possibilità di invocare il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare fosse estensibile, ed in contrasto con la chiara volontà del legislatore, anche alle pro- cedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, incorrendo pertanto nella erronea applicazione della legge, quanto alla verifica circa la tempestiva proposizione del ricorso ex legge n. 89/2001 (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari, cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di comunicazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art.327 c.p.c., Cass. n. 8088/2019; Cass. n. 21777/2016; Cass. n. 8816/2018; Cass. n. 19740/2020; Cass. n. 28496/2020; Cass. n. 4531/2021). PQM 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 1171/2021 Numero sezionale 9084/2021 accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, Numero di raccolta generale 32519/2021con rinvio alla Data pubblicazione 08/11/2021 Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P