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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06502/2025

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[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 1069/2023 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -controricorrenti - Avverso la SENTENZA n. 4375/2022 della COMM.

TRIB.REGIONALE [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendosi le amministrazioni costituite ben oltre il termine stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Roma, il 2 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 1069/2023 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -controricorrenti - Avverso la SENTENZA n. 4375/2022 della COMM. TRIB.REGIONALE [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendosi le amministrazioni costituite ben oltre il termine stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma, il 2 marz
Sentenza Cassazione n. 06502/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris