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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16016/2022

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016 ORDINANZA sul ricorso 14603/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini n.146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta Pag. 1 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n.146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 104/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, pubblicata il 13/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 1989 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e premettendo di essere subentrati quali promissari acquirenti nei contratti d’appalto conclusi dall’impresa Cacco di [OSCURATO:PERSONA] con il Lando, aventi ad oggetto la costruzione di uno stabile in Stra, di aver sottoscritto con il Lando una transazione in data 30.9.86, e fissato un termine essenziale per l’ultimazione dei lavori alla data del 30.9.87, alla cui scadenza il Lando non aveva completato le opere, dichiararono di risolvere il contratto in relazione a tale termine essenziale, chiedendo la Pag. 2 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni.

Si costituì il Lando, eccependo che la precedente committente, [OSCURATO:PERSONA], morto il titolare al quale erano subentrati gli eredi, aveva interrotto i pagamenti perché i promissari acquirenti non avevano versato le loro quote, estromettendo peraltro l’impresa Cacco cui si erano sostituiti.

Con sentenza del 2003, il Tribunale pronunciò la risoluzione dei contratti d’appalto del 20.3.83 e del 6.3.85 per colpa del Lando e, operata la compensazione con il residuo credito di quest’ultimo, lo condannò a pagare agli attori la somma di lire 229.831,076 oltre interessi per le opere non eseguite o viziate, rigettando la domanda riconvenzionale.

Lando proponeva appello lamentando che il Tribunale avesse pronunciato la risoluzione contrattuale, sebbene non avesse stipulato alcun contratto con gli attori, ma solo un accordo transattivo, atteso che i precedenti contratti d’appalto erano stati risolti consensualmente, né era risolvibile la transazione perchè di natura novativa.

Con sentenza del 2007, la corte d’appello accolse l’impugnazione, condannando gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 25.080,91 (successivamente corretta nella somma di 30.864,26), previa compensazione dei reciproci crediti, osservando che il Tribunale aveva erroneamente pronunciato la risoluzione contrattuale in quanto i contratti d‘appalto erano già risolti consensualmente in ragione della convenzione transattiva del 1986 che, però, non era risolvibile per inadempimento poiché a contenuto novativo, con la conseguenza che il Lando aveva diritto al pagamento delle somme oggetto della stessa transazione.

Pag. 3 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Proponevano ricorso per cassazione gli originari attori e l’appellante, originario convenuto.

Con sentenza del 2014 la Cassazione rigettò il ricorso degli originari appellati, mentre accolse quello del Lando, cassando con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la Corte territoriale, pur evidenziando che il contratto tra il Lando e gli altri non fosse stato risolto, e che quest’ultimo non fosse stato inadempiente, non aveva tuttavia determinato i suoi diritti rispetto al recesso ingiustificato dei committenti.

Lando riassunse il giudizio riproponendo le stesse domande e dichiarando di aver raggiunto un accordo con gli eredi dell’originario attore, [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio di cassazione.

Con sentenza del 13.4.16, la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame del Lando, rigettò le domande di quest’ultimo nei confronti di alcuni appellati, condannandone altri al pagamento, in solido, in suo favore, della somma di euro 30.864,26 nonché dell’ulteriore somma di euro 46.767,51 oltre interessi e rivalutazione, osservando che: era assorbente rilevare che i convenuti in riassunzione avevano dichiarato di voler profittare della transazione tra il Lando e gli eredi del Bettini, sicché ogni questione risultava ormai preclusa con riferimento a costoro, a nulla rilevando che tale dichiarazione fosse avvenuta solo in comparsa conclusionale (volontà transattiva già espressa sin dalla comparsa di costituzione ove i convenuti avevano eccepito il parziale pagamento in base a quanto versato dagli eredi Bettini); non era fondata l’eccezione secondo la quale la transazione avrebbe avuto ad oggetto la sola quota di pertinenza del Bettini, poiché nel contesto dell’accordo transattivo era fatto riferimento a tutte le pretese degli attori originari e del Lando, nonché alla decisione della Corte d’appello e alla pendenza dei ricorsi Pag. 4 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 per cassazione, affermando che “era intenzione delle parti addivenire ad un accordo transattivo dando atto che gli eredi Bettini versavano la somma di euro 30.000,00 a totale saldo e stralcio di quanto preteso da [OSCURATO:PERSONA]..”, senza formulare riserve o precisare che la transazione riguardava la sola quota ascrivibile agli eredi Bellini; nessun dubbio era mai stato sollevato in ordine alla sussistenza della solidarietà passiva tra tutti i convenuti in riassunzione, solidarietà peraltro affermata dalla Corte d’appello e non contestata; invece la domanda del Lando nei confronti delle controparti, convenuti rimasti contumaci (e che non avevano ancora potuto dichiarare se profittare della transazione), era fondata in quanto la convezione ebbe comunque esecuzione con il conseguente diritto di percepire le somme dovute, pur fermo il diritto di controparte di recedere dal contratto d’appalto; pertanto, spettava al Lando la somma complessiva rivalutata di euro 46.767,51 per spese e mancato guadagno, mentre la domanda risarcitoria non era stata provata. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con sette motivi, illustrati con memoria.

I soggetti indicati in epigrafe resistono con controricorso, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] propone altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 84 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, per aver la Corte d’appello rigettato le domande del ricorrente nei confronti degli appellati costituiti, per l’asserita volontà di profittare della transazione conclusa dall’appellante, che era stata espressa dal solo loro difensore, non munito del potere di transigere.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 101, 112,167, 189, 347, 394, c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, per aver la Corte Pag. 5 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 d’appello ritenuto che gli appellati avessero dichiarato di profittare della transazione, mentre tale dichiarazione era stata formulata tardivamente nella comparsa conclusionale.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1362,1363 e 1372, c.c., in ulteriore subordine, per aver la Corte territoriale ritenuto che l’accordo transattivo del 2014 stipulato con gli eredi Bettini avesse definito la lite anche con gli altri condebitori solidali, che non ne furono parti, sulla base di un’interpretazione della volontà dei contraenti sull’espressione contenuta nel suddetto accordo- “ a totale saldo e stralcio di quanto preteso da [OSCURATO:PERSONA]”- non accompagnata da riserve o precisazioni volte a limitare l’accordo alla sola quota degli eredi Bettini- da ritenere erronea in quanto i contraenti non avevano affermato espressamente di transigere l’intera lite anche per gli altri condebitori.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1671, 1965, 1976, 209, c.c., nonché degli artt. 112, 324, 384 e 394, c.p.c, ex art. 360, n.3 e 4, per aver la Corte d’appello rigettato, nei confronti degli appellati non costituiti nel giudizio di rinvio, la domanda dell’appellante di pagamento del prezzo dei lavori di euro 200.901,73 stabilito dalla convenzione transattiva, sull’assunto che i committenti potessero recedere dal contratto d’appalto con il conseguente solo obbligo a loro carico di tenere l’appaltatore indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Al riguardo, il ricorrente lamenta che l’eccezione riguardante il diritto di recesso fu sollevata tardivamente, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, dagli appellati costituiti, peraltro in violazione del giudicato interno formatosi a seguito della sentenza della cassazione sulla risolubilità del contratto d’appalto, e che l’art. 1671 c.c. non avrebbe potuto dunque applicarsi al contratto di transazione.

Pag. 6 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 115, 167, 394, c.p.c., per aver la Corte territoriale rigettato la domanda risarcitoria per la mancata prova che l’assunzione del mutuo e il successivo suo inadempimento siano stati una diretta conseguenza causale dell’inadempimento degli appellati, sebbene la contestazione di tale rapporto di causalità sia stata formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio, mentre i documenti prodotti in primo grado dall’appellante (il contratto di mutuo e il verbale di vendita all’incanto dell’immobile espropriato) non furono tempestivamente contestati.

Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 2727, c.c., in subordine, per aver la Corte d’appello affermato che non era stato provato il nesso causale tra l’inadempimento degli appellati e il mancato pagamento del mutuo fondiario acceso dall’appellante e la successiva espropriazione della propria casa.

Il settimo motivo denunzia violazione degli artt. 1667, 1668, 2909, c.c., e degli artt. 324 e 384 c.p.c., per aver la Corte d’appello compensato il suo credito con il controcredito fatto valere dagli appellati in ordine a vizi e difetti dell’opera per la somma di euro 17.188,08, sebbene gli appellati avessero rinunciato a tale credito con la transazione del 1986, e senza considerare sia che la stessa Corte territoriale aveva escluso ogni sua inadempienza per il mancato completamento dell’opera, sia che si era formato il giudicato interno sulla mancanza di ogni responsabilità contrattuale del ricorrente.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 112, 115, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente omesso di pronunciare d’ufficio sull’eccezione di pagamento della somma di euro 30000,00, versata in esecuzione della transazione del 2014 con gli eredi Bettini, e pertanto per aver omesso di scomputare tale importo dalle somme che gli appellati contumaci erano stati dichiarati tenuti Pag. 7 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 a versare al Lando.

Al riguardo, [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace nel giudizio di rinvio, si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del suddetto pagamento quale fatto estintivo del diritto fatto valere dal Lando ai sensi dell’art. 1671 c.c.

Quanto al ricorso principale, il primo motivo è inammissibile poiché relativo a questione nuova, riguardante l’asserita mancanza del potere di transigere, non contemplato dalla procura speciale conferita degli appellati, ex art. 84 c.p.c.; invero, tale questione non emerge dall’oggetto del giudizio di secondo grado.

Il motivo è comunque infondato, in applicazione dell’orientamento secondo il quale la dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione già conclusa tra altro condebitore e il terzo costituisce esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della volontà di concludere un contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e può esser resa anche al procuratore alle liti del creditore (Cass., n. 7548/03; n. 7212/02).

Il secondo motivo è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza (Cass., n. 20250/14; n. 16087/18).

Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’accordo transattivo del 2014 stipulato con gli eredi Bettini avesse definito la lite anche con gli altri Pag. 8 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale doglianza è diretta a ribaltare l’interpretazione della Corte di merito circa il contenuto del suddetto accordo transattivo.

Invero, al riguardo s’afferma che il ricorrente in cassazione il quale deduca che l'interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l'elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l'applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto (Cass., n. 13603/19).

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass., n. 11254/18).

Ora, nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a prospettare un’interpretazione diversa da quella adottata dalla Corte d’appello, senza esplicitare quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato.

Il quarto motivo è in parte inammissibile, relativamente alla doglianza afferente al diritto fatto valere dal Lando in esecuzione del contratto d’appalto, poiché diretta al riesame dei fatti; è invece infondato il Pag. 9 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il quinto motivo è infondato.

Anzitutto, va osservato che la Corte d’appello ha respinto la domanda risarcitoria per non aver il Lando dimostrato che il mancato pagamento delle rate di mutuo- cui seguì l’espropriazione dell’immobile di sua proprietà- fosse stata una diretta ed univoca conseguenza dell’inadempimento del contratto d’appalto.

Al riguardo, giova altresì rilevare, in astratto, che la non contestazione può riguardare i fatti storici e non la relativa qualificazione giuridica; nella fattispecie, il rilievo sulla condotta di non contestazione ha riguardato i documenti prodotti dal ricorrente in primo grado, fatto che, di per sé, non potrebbe equivalere all’ammissione della fondatezza della domanda risarcitoria.

Il sesto motivo è inammissibile, in quanto teso al riesame dei fatti circa il risarcimento dei danni richiesto dal Lando e non riconosciuto per la mancata prova del rapporto di causalità tra l’inadempimento ascritto alla controparte e i fatti dedotti dal ricorrente, come detto.

Il settimo motivo è parimenti inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, in ordine all’asserita compensazione tra i reciproci crediti.

Infatti, la Corte territoriale ha rilevato che: anzitutto, con la transazione del 1986 le controparti non rinunciarono a far valere i vizi e i difetti delle opere eseguite dal Lando (su commessa dell’impresa Cacco), come desumibile chiaramente dal testo della stessa convenzione transattiva; non era condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui non sarebbe responsabile dei vizi delle opere, perché non Pag. 10 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L’unico motivo dell’incidentale va accolto.

Invero, l’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass., n. 41474/2021), considerando altresì che la produzione di nuovi documenti può avvenire anche in appello se siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa (Cass., n. 17196/18; n. 9965/16).

Pertanto, dato che la sentenza impugnata non ha rilevato il suddetto pagamento, la somma pagata va detratta da quella oggetto della sentenza impugnata.

Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso incidentale, decidendo nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini, la somma oggetto della condanna- che si articola in due distinti capi del dispositivo- va ridotta della somma di euro 30.000,00 versata dagli eredi Bettini in esecuzione della transazione del 2014, e ciò limitatamente alla posizione del Meneghetti, quale condebitore solidale, considerando che gli altri condebitori non hanno impugnato la sentenza emessa dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio e che le rispettive posizioni sono scindibili.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] in solido con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a Pag. 11 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 30.864,26 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché della somma di euro 46.767,51 oltre interessi legali sulla somma di euro 22.226,76 via via rivalutata dal 21.9.1988 sino alla data della sentenza impugnata; dalla stessa data sino al saldo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata; detratta la somma di euro 30.000,00 limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei controricorrenti, al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.500,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.[OSCURATO:PERSONA]. 12 a 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
016 ORDINANZA sul ricorso 14603/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini n.146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta Pag. 1 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n.146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 104/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, pubblicata il 13/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 1989 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e premettendo di essere subentrati quali promissari acquirenti nei contratti d’appalto conclusi dall’impresa Cacco di [OSCURATO:PERSONA] con il Lando, aventi ad oggetto la costruzione di uno stabile in Stra, di aver sottoscritto con il Lando una transazione in data 30.9.86, e fissato un termine essenziale per l’ultimazione dei lavori alla data del 30.9.87, alla cui scadenza il Lando non aveva completato le opere, dichiararono di risolvere il contratto in relazione a tale termine essenziale, chiedendo la Pag. 2 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni. Si costituì il Lando, eccependo che la precedente committente, [OSCURATO:PERSONA], morto il titolare al quale erano subentrati gli eredi, aveva interrotto i pagamenti perché i promissari acquirenti non avevano versato le loro quote, estromettendo peraltro l’impresa Cacco cui si erano sostituiti. Con sentenza del 2003, il Tribunale pronunciò la risoluzione dei contratti d’appalto del 20.3.83 e del 6.3.85 per colpa del Lando e, operata la compensazione con il residuo credito di quest’ultimo, lo condannò a pagare agli attori la somma di lire 229.831,076 oltre interessi per le opere non eseguite o viziate, rigettando la domanda riconvenzionale. Lando proponeva appello lamentando che il Tribunale avesse pronunciato la risoluzione contrattuale, sebbene non avesse stipulato alcun contratto con gli attori, ma solo un accordo transattivo, atteso che i precedenti contratti d’appalto erano stati risolti consensualmente, né era risolvibile la transazione perchè di natura novativa. Con sentenza del 2007, la corte d’appello accolse l’impugnazione, condannando gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 25.080,91 (successivamente corretta nella somma di 30.864,26), previa compensazione dei reciproci crediti, osservando che il Tribunale aveva erroneamente pronunciato la risoluzione contrattuale in quanto i contratti d‘appalto erano già risolti consensualmente in ragione della convenzione transattiva del 1986 che, però, non era risolvibile per inadempimento poiché a contenuto novativo, con la conseguenza che il Lando aveva diritto al pagamento delle somme oggetto della stessa transazione. Pag. 3 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Proponevano ricorso per cassazione gli originari attori e l’appellante, originario convenuto. Con sentenza del 2014 la Cassazione rigettò il ricorso degli originari appellati, mentre accolse quello del Lando, cassando con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la Corte territoriale, pur evidenziando che il contratto tra il Lando e gli altri non fosse stato risolto, e che quest’ultimo non fosse stato inadempiente, non aveva tuttavia determinato i suoi diritti rispetto al recesso ingiustificato dei committenti. Lando riassunse il giudizio riproponendo le stesse domande e dichiarando di aver raggiunto un accordo con gli eredi dell’originario attore, [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio di cassazione. Con sentenza del 13.4.16, la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame del Lando, rigettò le domande di quest’ultimo nei confronti di alcuni appellati, condannandone altri al pagamento, in solido, in suo favore, della somma di euro 30.864,26 nonché dell’ulteriore somma di euro 46.767,51 oltre interessi e rivalutazione, osservando che: era assorbente rilevare che i convenuti in riassunzione avevano dichiarato di voler profittare della transazione tra il Lando e gli eredi del Bettini, sicché ogni questione risultava ormai preclusa con riferimento a costoro, a nulla rilevando che tale dichiarazione fosse avvenuta solo in comparsa conclusionale (volontà transattiva già espressa sin dalla comparsa di costituzione ove i convenuti avevano eccepito il parziale pagamento in base a quanto versato dagli eredi Bettini); non era fondata l’eccezione secondo la quale la transazione avrebbe avuto ad oggetto la sola quota di pertinenza del Bettini, poiché nel contesto dell’accordo transattivo era fatto riferimento a tutte le pretese degli attori originari e del Lando, nonché alla decisione della Corte d’appello e alla pendenza dei ricorsi Pag. 4 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 per cassazione, affermando che “era intenzione delle parti addivenire ad un accordo transattivo dando atto che gli eredi Bettini versavano la somma di euro 30.000,00 a totale saldo e stralcio di quanto preteso da [OSCURATO:PERSONA]..”, senza formulare riserve o precisare che la transazione riguardava la sola quota ascrivibile agli eredi Bellini; nessun dubbio era mai stato sollevato in ordine alla sussistenza della solidarietà passiva tra tutti i convenuti in riassunzione, solidarietà peraltro affermata dalla Corte d’appello e non contestata; invece la domanda del Lando nei confronti delle controparti, convenuti rimasti contumaci (e che non avevano ancora potuto dichiarare se profittare della transazione), era fondata in quanto la convezione ebbe comunque esecuzione con il conseguente diritto di percepire le somme dovute, pur fermo il diritto di controparte di recedere dal contratto d’appalto; pertanto, spettava al Lando la somma complessiva rivalutata di euro 46.767,51 per spese e mancato guadagno, mentre la domanda risarcitoria non era stata provata. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con sette motivi, illustrati con memoria. I soggetti indicati in epigrafe resistono con controricorso, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] propone altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 84 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, per aver la Corte d’appello rigettato le domande del ricorrente nei confronti degli appellati costituiti, per l’asserita volontà di profittare della transazione conclusa dall’appellante, che era stata espressa dal solo loro difensore, non munito del potere di transigere. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 101, 112,167, 189, 347, 394, c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, per aver la Corte Pag. 5 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 d’appello ritenuto che gli appellati avessero dichiarato di profittare della transazione, mentre tale dichiarazione era stata formulata tardivamente nella comparsa conclusionale. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1362,1363 e 1372, c.c., in ulteriore subordine, per aver la Corte territoriale ritenuto che l’accordo transattivo del 2014 stipulato con gli eredi Bettini avesse definito la lite anche con gli altri condebitori solidali, che non ne furono parti, sulla base di un’interpretazione della volontà dei contraenti sull’espressione contenuta nel suddetto accordo- “ a totale saldo e stralcio di quanto preteso da [OSCURATO:PERSONA]”- non accompagnata da riserve o precisazioni volte a limitare l’accordo alla sola quota degli eredi Bettini- da ritenere erronea in quanto i contraenti non avevano affermato espressamente di transigere l’intera lite anche per gli altri condebitori. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1671, 1965, 1976, 209, c.c., nonché degli artt. 112, 324, 384 e 394, c.p.c, ex art. 360, n.3 e 4, per aver la Corte d’appello rigettato, nei confronti degli appellati non costituiti nel giudizio di rinvio, la domanda dell’appellante di pagamento del prezzo dei lavori di euro 200.901,73 stabilito dalla convenzione transattiva, sull’assunto che i committenti potessero recedere dal contratto d’appalto con il conseguente solo obbligo a loro carico di tenere l’appaltatore indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Al riguardo, il ricorrente lamenta che l’eccezione riguardante il diritto di recesso fu sollevata tardivamente, per la prima volta, nel giudizio di rinvio, dagli appellati costituiti, peraltro in violazione del giudicato interno formatosi a seguito della sentenza della cassazione sulla risolubilità del contratto d’appalto, e che l’art. 1671 c.c. non avrebbe potuto dunque applicarsi al contratto di transazione. Pag. 6 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 115, 167, 394, c.p.c., per aver la Corte territoriale rigettato la domanda risarcitoria per la mancata prova che l’assunzione del mutuo e il successivo suo inadempimento siano stati una diretta conseguenza causale dell’inadempimento degli appellati, sebbene la contestazione di tale rapporto di causalità sia stata formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio, mentre i documenti prodotti in primo grado dall’appellante (il contratto di mutuo e il verbale di vendita all’incanto dell’immobile espropriato) non furono tempestivamente contestati. Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 2727, c.c., in subordine, per aver la Corte d’appello affermato che non era stato provato il nesso causale tra l’inadempimento degli appellati e il mancato pagamento del mutuo fondiario acceso dall’appellante e la successiva espropriazione della propria casa. Il settimo motivo denunzia violazione degli artt. 1667, 1668, 2909, c.c., e degli artt. 324 e 384 c.p.c., per aver la Corte d’appello compensato il suo credito con il controcredito fatto valere dagli appellati in ordine a vizi e difetti dell’opera per la somma di euro 17.188,08, sebbene gli appellati avessero rinunciato a tale credito con la transazione del 1986, e senza considerare sia che la stessa Corte territoriale aveva escluso ogni sua inadempienza per il mancato completamento dell’opera, sia che si era formato il giudicato interno sulla mancanza di ogni responsabilità contrattuale del ricorrente. L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 112, 115, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente omesso di pronunciare d’ufficio sull’eccezione di pagamento della somma di euro 30000,00, versata in esecuzione della transazione del 2014 con gli eredi Bettini, e pertanto per aver omesso di scomputare tale importo dalle somme che gli appellati contumaci erano stati dichiarati tenuti Pag. 7 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 a versare al Lando. Al riguardo, [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace nel giudizio di rinvio, si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del suddetto pagamento quale fatto estintivo del diritto fatto valere dal Lando ai sensi dell’art. 1671 c.c. Quanto al ricorso principale, il primo motivo è inammissibile poiché relativo a questione nuova, riguardante l’asserita mancanza del potere di transigere, non contemplato dalla procura speciale conferita degli appellati, ex art. 84 c.p.c.; invero, tale questione non emerge dall’oggetto del giudizio di secondo grado. Il motivo è comunque infondato, in applicazione dell’orientamento secondo il quale la dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione già conclusa tra altro condebitore e il terzo costituisce esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della volontà di concludere un contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e può esser resa anche al procuratore alle liti del creditore (Cass., n. 7548/03; n. 7212/02). Il secondo motivo è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza (Cass., n. 20250/14; n. 16087/18). Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’accordo transattivo del 2014 stipulato con gli eredi Bettini avesse definito la lite anche con gli altri Pag. 8 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 condebitori solidali, che non ne furono parti, sulla base di un’interpretazione della volontà dei contraenti sull’espressione contenuta nel suddetto accordo “a totale saldo e stralcio di quanto preteso da [OSCURATO:PERSONA]”. Tale doglianza è diretta a ribaltare l’interpretazione della Corte di merito circa il contenuto del suddetto accordo transattivo. Invero, al riguardo s’afferma che il ricorrente in cassazione il quale deduca che l'interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l'elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l'applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto (Cass., n. 13603/19). L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass., n. 11254/18). Ora, nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a prospettare un’interpretazione diversa da quella adottata dalla Corte d’appello, senza esplicitare quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato. Il quarto motivo è in parte inammissibile, relativamente alla doglianza afferente al diritto fatto valere dal Lando in esecuzione del contratto d’appalto, poiché diretta al riesame dei fatti; è invece infondato il Pag. 9 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 motivo nella parte sull’asserita novità della questione concernente il diritto di recesso nel giudizio di rinvio, atteso che la sentenza della cassazione del 2014 affermò che non sussisteva un recesso giustificato del committente, ma non ha escluso il recesso ad nutum, avallando anzi l’applicabilità delle norme sul contratto d’appalto al contratto transattivo. Il quinto motivo è infondato. Anzitutto, va osservato che la Corte d’appello ha respinto la domanda risarcitoria per non aver il Lando dimostrato che il mancato pagamento delle rate di mutuo- cui seguì l’espropriazione dell’immobile di sua proprietà- fosse stata una diretta ed univoca conseguenza dell’inadempimento del contratto d’appalto. Al riguardo, giova altresì rilevare, in astratto, che la non contestazione può riguardare i fatti storici e non la relativa qualificazione giuridica; nella fattispecie, il rilievo sulla condotta di non contestazione ha riguardato i documenti prodotti dal ricorrente in primo grado, fatto che, di per sé, non potrebbe equivalere all’ammissione della fondatezza della domanda risarcitoria. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto teso al riesame dei fatti circa il risarcimento dei danni richiesto dal Lando e non riconosciuto per la mancata prova del rapporto di causalità tra l’inadempimento ascritto alla controparte e i fatti dedotti dal ricorrente, come detto. Il settimo motivo è parimenti inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, in ordine all’asserita compensazione tra i reciproci crediti. Infatti, la Corte territoriale ha rilevato che: anzitutto, con la transazione del 1986 le controparti non rinunciarono a far valere i vizi e i difetti delle opere eseguite dal Lando (su commessa dell’impresa Cacco), come desumibile chiaramente dal testo della stessa convenzione transattiva; non era condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui non sarebbe responsabile dei vizi delle opere, perché non Pag. 10 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 gli sarebbe stato consentito l’ultimazione dei lavori, in quanto avrebbe comunque dovuto sostenere il costo per rimediare ai predetti vizi. L’unico motivo dell’incidentale va accolto. Invero, l’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass., n. 41474/2021), considerando altresì che la produzione di nuovi documenti può avvenire anche in appello se siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa (Cass., n. 17196/18; n. 9965/16). Pertanto, dato che la sentenza impugnata non ha rilevato il suddetto pagamento, la somma pagata va detratta da quella oggetto della sentenza impugnata. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso incidentale, decidendo nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini, la somma oggetto della condanna- che si articola in due distinti capi del dispositivo- va ridotta della somma di euro 30.000,00 versata dagli eredi Bettini in esecuzione della transazione del 2014, e ciò limitatamente alla posizione del Meneghetti, quale condebitore solidale, considerando che gli altri condebitori non hanno impugnato la sentenza emessa dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio e che le rispettive posizioni sono scindibili. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] in solido con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a Pag. 11 a 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 14603/2016 Numero sezionale 1057/2022 Numero di raccolta generale 16016/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 30.864,26 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché della somma di euro 46.767,51 oltre interessi legali sulla somma di euro 22.226,76 via via rivalutata dal 21.9.1988 sino alla data della sentenza impugnata; dalla stessa data sino al saldo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata; detratta la somma di euro 30.000,00 limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dei controricorrenti, al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.500,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.[OSCURATO:PERSONA]. 12 a 1
Sentenza Cassazione n. 16016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris