CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2021
Cassazione n. 13175/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 31528-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 616/01/2021della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 24.05.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 2 marzo 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Nel febbraio 2014 la [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata dall’odierna ricorrente, presentò la dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2013, con richiesta di rimborsoiva, ex art. 38 bis del d.P.R. 26 Iva –Rimborsi RGN 31528/2021 Consigliere rel. Federici ottobre 1972, n. 633, dell’importo di € 762.227,00. L’Agenzia delle entrate richiese documentazione e invitò la società a produrre “idonea garanzia” relativamente alla pendenza di due avvisi d’accertamento per maggior imponibile emessi a carico della società, rispettivamente per iva e per imposte dirette, dell’importo, comprensivo di sanzioni, di € 5.828.495,00. La società presentò la documentazione e la fideiussione a garanzia dell’esistenza del credito, mentre omise di costituire garanzia in relazione alle pendenze fiscali. L’Ufficio sospese il rimborso. Il successivo contenzioso, promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lucca, esitò nella sentenza n. 186/2017, che ridusse le pretese fiscali dell’Amministrazione finanziaria relative agli accertamenti ad € 251.046,00, ritenendo invece fondato il diniego di rimborso iva in ragione della mancata presentazione della fideiussione. Il 31 luglio 2017 la società reiterò la richiesta di rimborso di € 762.227,00, che l’ufficio accolse limitatamente alla somma di € 511.231,00, rigettandolo per l’importo corrispondente alle maggiori imposte accertate. Il parziale diniego fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lucca, che ne rigettò le ragioni con sentenza n. 195/2018, avverso la quale la contribuente ha proposto appello, che si afferma ancora pendente al momento della introduzione del presente giudizio. Quanto al rimborso parziale, in data 6 agosto 2018 la società richiese il pagamento degli interessi maturati dal 2014, nella misura di € 50.261,00, avverso cui l’Agenzia delle entrate nulla dispose. Contro il silenzio rifiuto maturato sull’ultima richiesta la ricorrente ha di nuovo adito la Commissione tributaria provinciale di Lucca, che con sentenza n. 381/01/2019 ha rigettato il ricorso. L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana è stato respinto con sentenza n. 616/01/2021. Il giudice regionale, dopo aver riassunto la vicenda e dopo aver evidenziato scarsa chiarezza espositiva dei motivi d’appello, senza una critica adeguata alla decisione impugnata, ha dichiarato che «i presupposti giuridici della pretesa sono stati invero rappresentati durante al discussione orale e tuttavia non trovano alcun riscontro documentale; infatti, gli atti dei procedimenti presupposti non sono stati prodotti e dunque le asserzioni di parte appellante sono sfornite di un qualunque elemento di prova».RGN 31528/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] società ha censurato con quattro motivi la pronuncia, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nell’adunanza camerale del 22 marzo 2023 la causa è stata trattata e decisa.La ricorrente ha ritualmente depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che La società ha denunciato: con il primo motivo la «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.)», quanto alla prospettata inammissibilità dell’appello introdotto dalla contribuente per la scarsa chiarezza delle ragioni esposte; con il secondo motivo la «censurabilità della sentenza per violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, del principio dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. e comunque del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) (art. 360, n. 3 c.p.c.)», quanto all’affermazione secondo cui non sarebbero chiari i principi giuridici fondanti il diritto alla liquidazione degli interessi fin dalla prima richiesta di rimborso; con il terzo motivo la «censurabilità della sentenza per violazione dell’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 e dei principi di proporzionalità e neutralità vigenti in ambito Iva (art. 360, n. 3 c.p.c.)», quanto alla questione relativa alla illegittimità del mancato pagamento degli interessi sin dall’istanza di rimborso presentata nel 2014 ed alla violazione della giurisprudenza unionale e di legittimità; con il quarto motivo la «censurabilità della sentenza per mancata considerazione di un fatto decisivo ai fini del presente giudizio, consistente nella prestazione, da parte del contribuente, della garanzia prevista ex art. 38 bis D.P.R. n. 633/1972 a garanzia del credito chiesto a rimborso (art. 360, n. 5, c.p.c.)». I motivi, che pur criticando la pronuncia impugnata sotto molteplici profili e in forza di diversi parametri di censura tra quelli previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., possono essere trattati unitariamente perché tutti afferenti ad una critica mossa al complessivo impianto motivazionale adoperato dal giudice d’appello, sono tutti inammissibili. È inammissibile il primo, perché, pur indiscutibile il rilievo di una scarsa chiarezza delle ragioni esposte dalla contribuente nell’atto d’appello, la RGN 31528/2021 Consigliere rel. Federici sentenza non ha affatto definito la controversia con una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, ma valutandone il merito. È inammissibile il secondo motivo, perché la critica indirizzata alla decisione in ordine alla violazione del principio dell’onere probatorio, di quello di non contestazione, alla scarsa chiarezza dei principi giuridici fondanti il diritto agli interessi,si infrange sulla constatazione che i rilievi pur formulati nella pronuncia impugnata fanno da corollario alla valutazione del giudice regionale, assorbente ed in fatto, secondo cui «le asserzioni di parte appellante sono sfornite di un qualunque elementodi prova». Né la sentenza risulta criticata sotto il profilo dellamotivazione apparente o contraddittoria, perché diversi dovevano essere i vizi (processuali) contestati. Inammissibile è il terzo motivo, perché in esso si epifanizza più una critica alla condotta dell’Agenzia delle entrate che una censura alla decisione, imperniata esplicitamente sullo scarso o inesistente riscontro delle ragioni addotte dalla società, senza il benché minimo riferimento ai principi di “proporzionalità o neutralità” dell’iva, così come fondati sulla normativa e la giurisprudenza unionale. Inammissibile infine è il quarto motivo, che invoca un vizio di motivazione fuori dal perimetro entro il quale l’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lo consenta. Per mera completezza, posto come sia pacifico che:a) la primarichiesta di rimborso di fatto negata dall’ufficio risalga al 2014; b) avverso quella denegazione, unitamente alla impugnazione degli avvisi di accertamento, fu instaurato un contenzioso, all’esito del quale le pretese fiscali portate dagli atti impositivi furono ridotte, ma la richiesta di rimborso fu rigettata, senza che risulti alcuna impugnazione del provvedimento giurisdizionale; c) il 31 luglio 2017fu reiterata la richiesta di rimborso, accolta solo parzialmente, e a tal fine la ricorrente ha dichiarato che pende ancora il giudizio avverso il parziale diniego; d) quanto al rimborso parziale,in data 6 agosto 2018 la società ha richiesto ilpagamento degli interessi maturati dal 2014, su cui si è formato il silenzio rifiuto oggetto della presente controversia; ebbene risulta incomprensibile perché si pretendano gli interessi a partire dal 2014 con una nuova domanda, presentata nel 2018, laddove la società è rimasta inerte rispetto ad un provvedimento giurisdizionale che aveva negato il RGN 31528/2021 Consigliere rel. Federici diritto al rimborso (sentenza n. 186/2017 della Commissione tributaria provinciale di Lucca). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e all’esito del giudizio segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano nella misura di €5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura pari a quello previ