Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 26007/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20978-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.20978/2020 Cron.

Rep.

Ud.13/06/2023 CC -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 526/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/11/2019 R.G.N. 265/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 20978/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 27.11.2019 n. 526, la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 1.094,00, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2010, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme.Il tribunale accoglieva il ricorso sia perché i crediti azionati erano prescritti e sia perché non sussisteva alcun obbligo del professionista di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], avendo percepito, per l’anno in contestazione, redditi pari ad € 2.250,00, inferiori alla soglia minima di € 5.000,00.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che siccome la professionista aveva percepito un reddito inferiore alla soglia prevista per l’assoggettamento a contribuzione, ciò poteva far presumere che nel 2010 avesse svolto la libera professione in modo assolutamente sporadico e occasionale, quindi, non era tenuta ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduceil vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 11 e 12 del DL n.98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 53 del DPR n. 917/86, modificato dal d.lgs. n. 344/03, degli artt. 10, 11 e 22 della legge n. 576/80, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e dell’art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la professionista non fosse tenuta ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto percettrice di redditi sotto la soglia dei cinquemila euro, indice del carattere occasionale dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 269/03, mentre, ad avviso dell’Inps, il professionista iscritto ad un Albo di categoria ed assoggettato a partita Iva, non potrebbe per sua natura considerarsi lavoratore occasionale.

Il motivo è fondato.

Va, in primo luogo evidenziato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli avvocati che svolgono l’attività professionale pur non avendo l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale (alla quale versano il solo contributo integrativo di carattere solidaristico, essendo iscritti all’Albo), nel caso di percezione di redditi sotto la soglia prevista dal regolamento della stessa Cassa, sono però tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa (Cass.nn. 24047/22, 519/19, 32167/18,).

In particolare, essi sono tenuti ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], laddove venga accertato dal giudice del merito, il carattere abituale dell’esercizio della professione forense, anche se il reddito percepitosia inferiore alla soglia di € 5.000,00, che è, invece, la soglia d’imposizione a fini contributivi, per chi esercita lavoro autonomo occasionale (cfr. Cass.n. 4152/23).

Nella specie, la Corte d’appello non ha accertato la ricorrenza in concreto del requisito dell’abitualità, ponendo un indebito automatismo, tra la percezione del reddito sotto la soglia di € 5.000,00 e l’occasionalità dell’esercizio della professione forense che comportava– ad avviso della medesima Corte -la non assoggettabilità delreddito a contribuzione; pertanto, può essere accolto il motivo di censura articolato dall’Inps come violazione di legge, ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diGenova, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20978-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.20978/2020 Cron. Rep. Ud.13/06/2023 CC -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 526/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/11/2019 R.G.N. 265/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20978/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 27.11.2019 n. 526, la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 1.094,00, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2010, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme.Il tribunale accoglieva il ricorso sia perché i crediti azionati erano prescritti e sia perché non sussisteva alcun obbligo del professionista di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], avendo percepito, per l’anno in contestazione, redditi pari ad € 2.250,00, inferiori alla soglia minima di € 5.000,00. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che siccome la professionista aveva percepito un reddito inferiore alla soglia prevista per l’assoggettamento a contribuzione, ciò poteva far presumere che nel 2010 avesse svolto la libera professione in modo assolutamente sporadico e occasionale, quindi, non era tenuta ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduceil vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 11 e 12 del DL n.98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 53 del DPR n. 917/86, modificato dal d.lgs. n. 344/03, degli artt. 10, 11 e 22 della legge n. 576/80, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e dell’art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la professionista non fosse tenuta ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto percettrice di redditi sotto la soglia dei cinquemila euro, indice del carattere occasionale dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 269/03, mentre, ad avviso dell’Inps, il professionista iscritto ad un Albo di categoria ed assoggettato a partita Iva, non potrebbe per sua natura considerarsi lavoratore occasionale. Il motivo è fondato. Va, in primo luogo evidenziato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli avvocati che svolgono l’attività professionale pur non avendo l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale (alla quale versano il solo contributo integrativo di carattere solidaristico, essendo iscritti all’Albo), nel caso di percezione di redditi sotto la soglia prevista dal regolamento della stessa Cassa, sono però tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa (Cass.nn. 24047/22, 519/19, 32167/18,). In particolare, essi sono tenuti ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], laddove venga accertato dal giudice del merito, il carattere abituale dell’esercizio della professione forense, anche se il reddito percepitosia inferiore alla soglia di € 5.000,00, che è, invece, la soglia d’imposizione a fini contributivi, per chi esercita lavoro autonomo occasionale (cfr. Cass.n. 4152/23). Nella specie, la Corte d’appello non ha accertato la ricorrenza in concreto del requisito dell’abitualità, ponendo un indebito automatismo, tra la percezione del reddito sotto la soglia di € 5.000,00 e l’occasionalità dell’esercizio della professione forense che comportava– ad avviso della medesima Corte -la non assoggettabilità delreddito a contribuzione; pertanto, può essere accolto il motivo di censura articolato dall’Inps come violazione di legge, ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello diGenova, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’
Sentenza Cassazione n. 26007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris