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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 06075/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28628/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 2469/2020 depositata il 21/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] propose appello contro la sentenza del giudice di pace di Milano che aveva respinto la sua opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento a favore della [OSCURATO:SOCIETA]del compenso di prestazioni consistite nella preparazione della documentazione necessaria al depositodi un modello di utilità.

L’appello fu respinto dal Tribunale di Milanoe la relativa sentenza fu cassata da questa Corte, con rinvio, in accoglimento del primo (assorbente) motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che aveva dedotto la nullità della sentenza stessa in relazione all'art. 281-sexies cod. proc. civ., essendo stata la motivazione pubblicata alcuni mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza.Attesa l’irrilevanza di una motivazione successiva del provvedimento adottato a verbale ai sensi dell’art. 281-sexies, la sentenza è stata ritenuta consistente nel solo dispositivo, e come tale nulla per mancanza di motivazione.

Nel giudizio di rinvio il tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo , nei limiti dell’obbligazione relativa agli interessi,e ha preso atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato nel frattempo gli importi precettati.

Ha quindi condannato la società alla restituzione di quanto percepito in eccesso per interessi di mora, erroneamente determinati al tasso commerciale anziché a quello legale ordinario.

Ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei ¾ delle spese “di tutti i gradi di giudizio”.Onde motivare il suoconvincimento, il tribunale ha osservato che l’incarico conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] era stato adempiuto e che nessuna prova era stata fornita in ordine all’essere in esso compresaanche una previa attività di ricerca di eventuali anteriorità rispetto al trovato.

In questo senso non ha condiviso l’affermazione relativa all’essere tale attività necessariamente e implicitamente correlata all’incarico assunto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, ai quali la società ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione

I. - Il primo motivo assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1218 e 1176 cod. civ., in quanto nell’escludere l’inadempimento della Grigorj il tribunale avrebbe erroneamente applicato inesistenti fatti notori di comune esperienza.

II. - Il motivo, che attiene alla parte della motivazione mercé la quale il giudice a quo ha disatteso la tesi dell’accessorietà dell’obbligo di ricerche sulle anteriorità brevettuali, suscettibili di escludere la sussistenza della novità del trovato,non possiede fondamento.

Risulta dalla sentenza che [OSCURATO:PERSONA] aveva per l’appunto eccepito l’inadempimento della società all’obbligazione accessoria anzidetta, implicita nell’incarico di ottenere il brevetto quale modello di utilità per un dispositivo di retroilluminazione.

Il tribunale ha respinto la tesi perché una tale attività non era risultata esplicitamente pattuita e non poteva dirsi implicita nell’incarico in effetticonferito, essendo un’attività impegnativa al punto da risultare nella prassi commerciale normalmente oggetto di specifica richiesta.

Nel far ciò ha menzionato l’esito dell’esame testimoniale, dal quale era emerso che per l’appunto durante i colloqui antecedente al contratto mai era stata prospettata l’ipotesi di una ricerca di anteriorità.

III. - Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente non si tratta dell’applicazione (giusta o sbagliata) del notorio, sebbene della comune attività valutativa degli elementi di prova acquisiti in giudizio, svolta mediante riferimento a una massima di esperienza qual è quella indotta dall’aderenzaalla comune prassi commerciale.

Il giudice è in vero tenuto ad avvalersidelle massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendere come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni anche socioeconomici.

In questo senso l’utilizzazione delle massime d’esperienza è essa stessa una regola di giudizio, destinata a governare sia la valutazione delle prove, che l'argomentazione di tipo presuntivo(v.

Cass. Sez. 3 n. 22022-10, Cass. Sez. 2 n. 20313-11), al punto che il mancato ricorso alle nozioni rientranti nella comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., attenendo al giudizio di fatto, deve essere dal giudice specificamente spiegato(v.

Cass. Sez. 3 n. 5644-12).

Del tutto distinta è la questione del notorio, perché il ricorso al fatto notorio attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito.

Esso è sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su un'inesatta nozione di notorio, da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo(v.

Cass. Sez. 1 n. 17906-15, Cass. Sez. 1 n. 5089-16, Cass. Sez. 5 n. 5438-17).

Nella concreta fattispecie il giudice del merito ha tratto da una massima d’esperienza la conseguenza pratica essenziale, vale a dire che un’attività di ricerca di eventuali anteriorità brevettuali è a tal punto specifica da non esser compresa – salva apposita pattuizione - nella normalità di un incarico professionale semplicemente orientato al deposito della documentazione da allegare a una domanda di brevetto.

IV. -Il secondo motivo assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. essendo state liquidate le spese processuali in forma cumulativa,per tutti i gradi del giudizio, così da non consentire il vaglio di correttezza della liquidazione.

Il secondo motivo è fondato.Il tribunale di Milano, ritenendo esistente la soccombenza prevalente di [OSCURATO:PERSONA], ha compensato le spese per ¼ e ha liquidato il residuo a suo carico.

Lo ha fatto però in modo indistinto, per tutte le fasi di giudizio, senza specificazione dei compensi per ciascuna fase.

Questo non è consentito, essendo costante giurisprudenza che, invece, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese e onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottatiin rapporto alla nota spese(v.

Cass. Sez. 6-3 n. 18905- 17, Cass. Sez. 6-5 n. 19623- 16).

Per questa parte quindi l’impugnata sentenza va senz’altro cassata.

V. - Non è tuttavia necessario svolgere ulteriori accertamenti di fatto, sicché la Corte può decidere direttamente la causa nel merito liquidando le spese come da dispositivo, ferma la proporzione di ¾ ritenuta dal tribunale.

Possono invece essere compensate quelle del giudizio svoltosi in questa sede, in considerazione del complessivo esito del ricorso in rapporto ai singoli motivi di doglianza. p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, ferma la condanna di [OSCURATO:PERSONA] secondo la proporzione indicata dal tribunale, liquida le spese delle anteriori fasi processuali come segue: 1.850,00 EUR per il giudizio di primo grado, 1.750,00 EUR per il giudizio d’appello, 2.0 50 ,00 EUR per il primo giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28628/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 2469/2020 depositata il 21/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] propose appello contro la sentenza del giudice di pace di Milano che aveva respinto la sua opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento a favore della [OSCURATO:SOCIETA]del compenso di prestazioni consistite nella preparazione della documentazione necessaria al depositodi un modello di utilità. L’appello fu respinto dal Tribunale di Milanoe la relativa sentenza fu cassata da questa Corte, con rinvio, in accoglimento del primo (assorbente) motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che aveva dedotto la nullità della sentenza stessa in relazione all'art. 281-sexies cod. proc. civ., essendo stata la motivazione pubblicata alcuni mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza.Attesa l’irrilevanza di una motivazione successiva del provvedimento adottato a verbale ai sensi dell’art. 281-sexies, la sentenza è stata ritenuta consistente nel solo dispositivo, e come tale nulla per mancanza di motivazione. Nel giudizio di rinvio il tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo , nei limiti dell’obbligazione relativa agli interessi,e ha preso atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato nel frattempo gli importi precettati. Ha quindi condannato la società alla restituzione di quanto percepito in eccesso per interessi di mora, erroneamente determinati al tasso commerciale anziché a quello legale ordinario. Ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei ¾ delle spese “di tutti i gradi di giudizio”.Onde motivare il suoconvincimento, il tribunale ha osservato che l’incarico conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] era stato adempiuto e che nessuna prova era stata fornita in ordine all’essere in esso compresaanche una previa attività di ricerca di eventuali anteriorità rispetto al trovato. In questo senso non ha condiviso l’affermazione relativa all’essere tale attività necessariamente e implicitamente correlata all’incarico assunto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, ai quali la società ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. - Il primo motivo assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1218 e 1176 cod. civ., in quanto nell’escludere l’inadempimento della Grigorj il tribunale avrebbe erroneamente applicato inesistenti fatti notori di comune esperienza. II. - Il motivo, che attiene alla parte della motivazione mercé la quale il giudice a quo ha disatteso la tesi dell’accessorietà dell’obbligo di ricerche sulle anteriorità brevettuali, suscettibili di escludere la sussistenza della novità del trovato,non possiede fondamento. Risulta dalla sentenza che [OSCURATO:PERSONA] aveva per l’appunto eccepito l’inadempimento della società all’obbligazione accessoria anzidetta, implicita nell’incarico di ottenere il brevetto quale modello di utilità per un dispositivo di retroilluminazione. Il tribunale ha respinto la tesi perché una tale attività non era risultata esplicitamente pattuita e non poteva dirsi implicita nell’incarico in effetticonferito, essendo un’attività impegnativa al punto da risultare nella prassi commerciale normalmente oggetto di specifica richiesta. Nel far ciò ha menzionato l’esito dell’esame testimoniale, dal quale era emerso che per l’appunto durante i colloqui antecedente al contratto mai era stata prospettata l’ipotesi di una ricerca di anteriorità. III. - Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente non si tratta dell’applicazione (giusta o sbagliata) del notorio, sebbene della comune attività valutativa degli elementi di prova acquisiti in giudizio, svolta mediante riferimento a una massima di esperienza qual è quella indotta dall’aderenzaalla comune prassi commerciale. Il giudice è in vero tenuto ad avvalersidelle massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendere come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni anche socioeconomici. In questo senso l’utilizzazione delle massime d’esperienza è essa stessa una regola di giudizio, destinata a governare sia la valutazione delle prove, che l'argomentazione di tipo presuntivo(v. Cass. Sez. 3 n. 22022-10, Cass. Sez. 2 n. 20313-11), al punto che il mancato ricorso alle nozioni rientranti nella comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., attenendo al giudizio di fatto, deve essere dal giudice specificamente spiegato(v. Cass. Sez. 3 n. 5644-12). Del tutto distinta è la questione del notorio, perché il ricorso al fatto notorio attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito. Esso è sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su un'inesatta nozione di notorio, da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo(v. Cass. Sez. 1 n. 17906-15, Cass. Sez. 1 n. 5089-16, Cass. Sez. 5 n. 5438-17). Nella concreta fattispecie il giudice del merito ha tratto da una massima d’esperienza la conseguenza pratica essenziale, vale a dire che un’attività di ricerca di eventuali anteriorità brevettuali è a tal punto specifica da non esser compresa – salva apposita pattuizione - nella normalità di un incarico professionale semplicemente orientato al deposito della documentazione da allegare a una domanda di brevetto. IV. -Il secondo motivo assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. essendo state liquidate le spese processuali in forma cumulativa,per tutti i gradi del giudizio, così da non consentire il vaglio di correttezza della liquidazione. Il secondo motivo è fondato.Il tribunale di Milano, ritenendo esistente la soccombenza prevalente di [OSCURATO:PERSONA], ha compensato le spese per ¼ e ha liquidato il residuo a suo carico. Lo ha fatto però in modo indistinto, per tutte le fasi di giudizio, senza specificazione dei compensi per ciascuna fase. Questo non è consentito, essendo costante giurisprudenza che, invece, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese e onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottatiin rapporto alla nota spese(v. Cass. Sez. 6-3 n. 18905- 17, Cass. Sez. 6-5 n. 19623- 16). Per questa parte quindi l’impugnata sentenza va senz’altro cassata. V. - Non è tuttavia necessario svolgere ulteriori accertamenti di fatto, sicché la Corte può decidere direttamente la causa nel merito liquidando le spese come da dispositivo, ferma la proporzione di ¾ ritenuta dal tribunale. Possono invece essere compensate quelle del giudizio svoltosi in questa sede, in considerazione del complessivo esito del ricorso in rapporto ai singoli motivi di doglianza. p.q.m. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, ferma la condanna di [OSCURATO:PERSONA] secondo la proporzione indicata dal tribunale, liquida le spese delle anteriori fasi processuali come segue: 1.850,00 EUR per il giudizio di primo grado, 1.750,00 EUR per il giudizio d’appello, 2.0 50 ,00 EUR per il primo giudizio di
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