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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01549/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO4ate-a3P4s0-34e-PaFt-i-i- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 14/06/2021 la Corte di Appello di Torino, ai sensi degli artt.599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui ascritto.

L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione con il quale si lamenta vizio di motivazione e si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 111, comma settimo e 117, comma primo, Costituzione.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017.

L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695).

Le Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011, hanno sancito che "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)." Nel caso di specie, inoltre, va ricordato che il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena.

Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Per quanto attiene alle cause di proscioglimento, inoltre, il ricorso non specifica neanche a quale si esse intenda riferirsi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO4ate-a3P4s0-34e-PaFt-i-i- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 14/06/2021 la Corte di Appello di Torino, ai sensi degli artt.599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui ascritto. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione con il quale si lamenta vizio di motivazione e si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 111, comma settimo e 117, comma primo, Costituzione. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695). Le Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011, hanno sancito che "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)." Nel caso di specie, inoltre, va ricordato che il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena. Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Per quanto attiene alle cause di proscioglimento, inoltre, il ricorso non specifica neanche a quale si esse intenda riferirsi. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il