CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1922
Cassazione n. 03973/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1922 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello nel motivare l'applicazione della recidiva non si è limitata a rilevare la presenza di numerosi specifici precedenti penali ma ha anche considerato che alcuni di questi sono cronologicamente non distanti dal reato per il quale si procede sicché la commissione di quest'ultimo consolidando la propensione dell'imputato allo spaccio di sostanze stupefacente esprime una rinnovata pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA],e idente