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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 settembre 2024

Cassazione n. 38480/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi Vinammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, ha confermato l' applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990 [capi 14), 16), 18)], posti in essere nel mese di luglio 2020.

Le indagini avevano preso le mosse dalla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito alla polizia giudiziaria che la figlia diciannovenne aveva incominciato a fare uso di droghe, marijuana e cocaina.

A seguito della denuncia erano stati effettuati, il 20 marzo 2020, l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] e, il 24 aprile 2020, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]; era stato, altresì, rinvenuto, il 13 luglio 2020, nel casolare di campagna di [OSCURATO:PERSONA] un bunker occultato a circa tre metri da terra, fornito di sistema di areazione e ventilazione, adibito a coltivazione della marijuana ed a centro per il deposito della droga.

Era così emersa (attraverso operazioni di intercettazione telefonic& ed ambientale, attività di osservazione anche tramite sistema di videosorveglianza, acquisizione dei tabulati telefonici e dei tracciati dei movimenti delle auto mediante sistema GPS) una serie di reati inerenti Agli stupefacenti, posti in essere da una pluralità di indagati nei comuni di Platì, Rosarno e Taurianova e in altre parti del territorio calabrese.

In tale contesto era stata identificata la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che, in tre occasioni, aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] da vari fornitori per acquistare sostanza stupefacente, poi prontamente rivenduta nel casolare di campagna.

2. Avverso l'ordinanzas ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In relazione al reato contestato al capo 14, posto in essere il 4 luglio 2020, gli elementi a disposizione - secondo il difensore- erano suscettibili di una lettura alternativa e la ricostruzione" per cui, nella occasione ivi indicata, Catania avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare droga, era meramente congetturale.

In relazione al reato contestato al capo 16, posto in essere il 6 luglio 2020, dalle intercettazioni era solo emerso l'accordo fra [OSCURATO:PERSONA] e Catania per "fare un giretto come l'altra volta": i giudici avevano ritenuto che la volta precedente fosse quella contestata al capo 14, senza che, tuttavia, per le ragioni già dette, vi fossero evidenze che in tale occasione i due avessero acquistato droga.

In relazione al reato di cui al capo 18, posto in essere 1'8 luglio 2020, l'unico elemento indiziante sarebbe rappresentato dal contenuto di una telefonata con la quale Catania e [OSCURATO:PERSONA] si erano accordati "per fare un giretto", nonché dal posizionamento delle loro utenze, subito dopo, presso il casolare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale si sarebbero riforniti di sostanza stupefacente; il difensore ricorda anche che il Tribunale aveva annullato il titolo cautelare relativo alla cessioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Catania nelle date del 6 e 8 luglio e assume, dunque, che la motivazione in ordine a tale episodio sarebbe contraddittoria, in quanto in contrasto con tale decisione.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata derubricazione dei reati contestati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Il difensore osserva che nei capi di imputazione si fa riferimento a quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente di tipo sconosciuto, sicché in applicazione del principio del favor rei il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la fattispecie di lieve entità.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale aveva valorizzato, in merito al pericolo di recidivanza, le conversazioni intercettate ai fini della ricerca del latitante, mentre Catania si trovava in Francia, da cui sarebbe emerso il suo coinvolgimento in ulteriori trattative inerenti Ngli stupefacenti: in realtà nel corso di tali conversazioni spesso Catania si lamentava della scarsa qualità della sostanza stupefacente, sicché egli avrebbe dovuto essere considerato un mero acquirente e non anche uno spacciatore.

Difetta, dunque, nel caso di specie, il requisito della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto del fatto che le contestazioni riguardavano fatti posti in essere in un arco temporale ristretto e risalente a quasi quattro anni prima rispetto all'applicazione della misura.

Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si era allontanato dal territorio di Taurianova per ragioni di lavoro.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 settembre 2024, ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Si deve ricordare che, "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 — 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, il primo motivo deve ritenersi inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.

Il Tribunale, quanto al reato di cui al capo 14, ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle conversazioni intercettate, nonché dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza nei pressi del casolare di [OSCURATO:PERSONA], osservando che a) al rientro dal giro in macchina, asseritamente effettuato per "andare a prendere un cane", i due non recavano con loro alcun animale; b) gli spostamenti effettuati in tale occasione erano analoghi a quelli realizzati nei giorni a seguire, per effettuare l'acquisto di altri quantitativi di droga; c) dopo l'approvvigionamento, [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva chiesto se l'operazione-acquisto fosse andata a buon fine.

Quanto al reato di cui al capo 16, il Tribunale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a) dalle conversazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] e Catania avevano preso accordi "per fare un giretto" e dalle immagini del sistema di videosorveglianza che avevano ripreso [OSCURATO:PERSONA] e Catania mentre si allontanav.g4l 'a bordo dell'auto e, poi, mentre rientravano: [OSCURATO:PERSONA] era sceso dall'autovettura e recava con sé un involucro di colore bianco; b) dall'attività di osservazione con cui si era accertato che i due si erano recati presso il casolare di campagna del coindagato [OSCURATO:PERSONA]; c) dal continuo andirivieni di persone registrato, nel giorno successivo all'approvvigionamento da [OSCURATO:PERSONA], presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al reato di cui al capo 18, il Tribunale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a) dalle conversazioni intercettate con cui [OSCURATO:PERSONA] e Catania avevano preso accordi per vedersi; b) dalla localizzazione dei loro telefoni presso il casolare di Ciurlo a Rosarno; c) dalla conversazione successiva con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA]Ascola di "essere già andato" e che il cane del suo amico aveva partorito.

A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati, il motivo di ricorso è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame.

Il Tribunale ha dato conto delle risultanze delle intercettazioni, delle riprese video e del sistema di localizzazione, da cui ha desunto, in una lettura coordinata e complessiva delle indagini, i gravi indizi di colpevolezza: gli appuntamenti fra Catania e [OSCURATO:PERSONA] e le "trasferte" presso la cascina di [OSCURATO:PERSONA] sono stati valutati in ragione del linguaggio convenzionale usato (interpretato dai giudici in maniera non manifestamente illogica), della circostanza per cui di ritorno da una di tali trasferte [OSCURATO:PERSONA] aveva con sé un involucro e della coincidenza fra gli approvvigionamenti e le immediate visite nella cascina di [OSCURATO:PERSONA] da parte di soggetti identificati come acquirenti della sostanza stupefacente.

Anche la questione relativa all'intervenuto annullamento del titolo cautelare per i capi 15) e 17), è stata chiarita dal Tribunale, che ha messo in evidenza come nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] lo stesso Tribunale avesse invece confermato l'applicazione della misura in ordine alle medesime imputazioni e come nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata ritenuta insufficiente a fondare la gravità del quadro indiziario la disamina delle celle agganciate dalla sua utenza (pag.5) Tenuto conto del fatto che, come già indicato, il Tribunale nel caso in esame aveva, invece, valorizzato una pluralità di elementi portati alla sua attenzione, la motivazione adottata rispetto a tale specifica doglianza deve ritenersi coerente e adeguata.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

In sede di impugnazione dell'ordinanza genetica e nel corso dell'udienza davanti al Tribunale, secondo quanto riportato nel verbale, era stata contestata solo la gravità indiziaria in ordine a tutti i reati, sicché deve trovare applicazione il principio per cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 5.11 terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.

In maniera logica il Tribunale ha valorizzato, quali indici di pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, pur a fronte di contestazioni risalenti a circa quattro anni prima, le connotazioni dell'attività delittuosa (certamente non occasionale, protrattasi per tempo apprezzabile e con modalità idonee a denotare l'inserimento del ricorrente in una collaudata rete di soggetti dediti allo spaccio) e, soprattutto, il recente coinvolgimento del Catania in analoga condotta delittuosa in territorio francese.

Il Tribunale si è anche confrontato con l'assunto dedotto dal ricorrente per cui, con riferimento a quanto emerso dalle conversazioni intercettate ai fini della ricerca del latitante, in tali occasioni egli si sarebbe limitato ad acquistare la sostanza quale consumatore, rilevando che era l'indagato ad essere contattato dai suoi interlocutori e a concordare con loro luogo e prezzo della cessione.

La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere (›ez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277242).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi Vinammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, ha confermato l' applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990 [capi 14), 16), 18)], posti in essere nel mese di luglio 2020. Le indagini avevano preso le mosse dalla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito alla polizia giudiziaria che la figlia diciannovenne aveva incominciato a fare uso di droghe, marijuana e cocaina. A seguito della denuncia erano stati effettuati, il 20 marzo 2020, l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] e, il 24 aprile 2020, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]; era stato, altresì, rinvenuto, il 13 luglio 2020, nel casolare di campagna di [OSCURATO:PERSONA] un bunker occultato a circa tre metri da terra, fornito di sistema di areazione e ventilazione, adibito a coltivazione della marijuana ed a centro per il deposito della droga. Era così emersa (attraverso operazioni di intercettazione telefonic& ed ambientale, attività di osservazione anche tramite sistema di videosorveglianza, acquisizione dei tabulati telefonici e dei tracciati dei movimenti delle auto mediante sistema GPS) una serie di reati inerenti Agli stupefacenti, posti in essere da una pluralità di indagati nei comuni di Platì, Rosarno e Taurianova e in altre parti del territorio calabrese. In tale contesto era stata identificata la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che, in tre occasioni, aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] da vari fornitori per acquistare sostanza stupefacente, poi prontamente rivenduta nel casolare di campagna. 2. Avverso l'ordinanzas ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In relazione al reato contestato al capo 14, posto in essere il 4 luglio 2020, gli elementi a disposizione - secondo il difensore- erano suscettibili di una lettura alternativa e la ricostruzione" per cui, nella occasione ivi indicata, Catania avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare droga, era meramente congetturale. In relazione al reato contestato al capo 16, posto in essere il 6 luglio 2020, dalle intercettazioni era solo emerso l'accordo fra [OSCURATO:PERSONA] e Catania per "fare un giretto come l'altra volta": i giudici avevano ritenuto che la volta precedente fosse quella contestata al capo 14, senza che, tuttavia, per le ragioni già dette, vi fossero evidenze che in tale occasione i due avessero acquistato droga. In relazione al reato di cui al capo 18, posto in essere 1'8 luglio 2020, l'unico elemento indiziante sarebbe rappresentato dal contenuto di una telefonata con la quale Catania e [OSCURATO:PERSONA] si erano accordati "per fare un giretto", nonché dal posizionamento delle loro utenze, subito dopo, presso il casolare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale si sarebbero riforniti di sostanza stupefacente; il difensore ricorda anche che il Tribunale aveva annullato il titolo cautelare relativo alla cessioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Catania nelle date del 6 e 8 luglio e assume, dunque, che la motivazione in ordine a tale episodio sarebbe contraddittoria, in quanto in contrasto con tale decisione. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata derubricazione dei reati contestati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il difensore osserva che nei capi di imputazione si fa riferimento a quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente di tipo sconosciuto, sicché in applicazione del principio del favor rei il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la fattispecie di lieve entità. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva valorizzato, in merito al pericolo di recidivanza, le conversazioni intercettate ai fini della ricerca del latitante, mentre Catania si trovava in Francia, da cui sarebbe emerso il suo coinvolgimento in ulteriori trattative inerenti Ngli stupefacenti: in realtà nel corso di tali conversazioni spesso Catania si lamentava della scarsa qualità della sostanza stupefacente, sicché egli avrebbe dovuto essere considerato un mero acquirente e non anche uno spacciatore. Difetta, dunque, nel caso di specie, il requisito della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto del fatto che le contestazioni riguardavano fatti posti in essere in un arco temporale ristretto e risalente a quasi quattro anni prima rispetto all'applicazione della misura. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si era allontanato dal territorio di Taurianova per ragioni di lavoro. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 settembre 2024, ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Si deve ricordare che, "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 — 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, il primo motivo deve ritenersi inammissibile o, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale, quanto al reato di cui al capo 14, ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle conversazioni intercettate, nonché dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza nei pressi del casolare di [OSCURATO:PERSONA], osservando che a) al rientro dal giro in macchina, asseritamente effettuato per "andare a prendere un cane", i due non recavano con loro alcun animale; b) gli spostamenti effettuati in tale occasione erano analoghi a quelli realizzati nei giorni a seguire, per effettuare l'acquisto di altri quantitativi di droga; c) dopo l'approvvigionamento, [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva chiesto se l'operazione-acquisto fosse andata a buon fine. Quanto al reato di cui al capo 16, il Tribunale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a) dalle conversazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] e Catania avevano preso accordi "per fare un giretto" e dalle immagini del sistema di videosorveglianza che avevano ripreso [OSCURATO:PERSONA] e Catania mentre si allontanav.g4l 'a bordo dell'auto e, poi, mentre rientravano: [OSCURATO:PERSONA] era sceso dall'autovettura e recava con sé un involucro di colore bianco; b) dall'attività di osservazione con cui si era accertato che i due si erano recati presso il casolare di campagna del coindagato [OSCURATO:PERSONA]; c) dal continuo andirivieni di persone registrato, nel giorno successivo all'approvvigionamento da [OSCURATO:PERSONA], presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al reato di cui al capo 18, il Tribunale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a) dalle conversazioni intercettate con cui [OSCURATO:PERSONA] e Catania avevano preso accordi per vedersi; b) dalla localizzazione dei loro telefoni presso il casolare di Ciurlo a Rosarno; c) dalla conversazione successiva con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA]Ascola di "essere già andato" e che il cane del suo amico aveva partorito. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati, il motivo di ricorso è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Il Tribunale ha dato conto delle risultanze delle intercettazioni, delle riprese video e del sistema di localizzazione, da cui ha desunto, in una lettura coordinata e complessiva delle indagini, i gravi indizi di colpevolezza: gli appuntamenti fra Catania e [OSCURATO:PERSONA] e le "trasferte" presso la cascina di [OSCURATO:PERSONA] sono stati valutati in ragione del linguaggio convenzionale usato (interpretato dai giudici in maniera non manifestamente illogica), della circostanza per cui di ritorno da una di tali trasferte [OSCURATO:PERSONA] aveva con sé un involucro e della coincidenza fra gli approvvigionamenti e le immediate visite nella cascina di [OSCURATO:PERSONA] da parte di soggetti identificati come acquirenti della sostanza stupefacente. Anche la questione relativa all'intervenuto annullamento del titolo cautelare per i capi 15) e 17), è stata chiarita dal Tribunale, che ha messo in evidenza come nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] lo stesso Tribunale avesse invece confermato l'applicazione della misura in ordine alle medesime imputazioni e come nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata ritenuta insufficiente a fondare la gravità del quadro indiziario la disamina delle celle agganciate dalla sua utenza (pag.5) Tenuto conto del fatto che, come già indicato, il Tribunale nel caso in esame aveva, invece, valorizzato una pluralità di elementi portati alla sua attenzione, la motivazione adottata rispetto a tale specifica doglianza deve ritenersi coerente e adeguata. 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. In sede di impugnazione dell'ordinanza genetica e nel corso dell'udienza davanti al Tribunale, secondo quanto riportato nel verbale, era stata contestata solo la gravità indiziaria in ordine a tutti i reati, sicché deve trovare applicazione il principio per cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). 5.11 terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. In maniera logica il Tribunale ha valorizzato, quali indici di pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, pur a fronte di contestazioni risalenti a circa quattro anni prima, le connotazioni dell'attività delittuosa (certamente non occasionale, protrattasi per tempo apprezzabile e con modalità idonee a denotare l'inserimento del ricorrente in una collaudata rete di soggetti dediti allo spaccio) e, soprattutto, il recente coinvolgimento del Catania in analoga condotta delittuosa in territorio francese. Il Tribunale si è anche confrontato con l'assunto dedotto dal ricorrente per cui, con riferimento a quanto emerso dalle conversazioni intercettate ai fini della ricerca del latitante, in tali occasioni egli si sarebbe limitato ad acquistare la sostanza quale consumatore, rilevando che era l'indagato ad essere contattato dai suoi interlocutori e a concordare con loro luogo e prezzo della cessione. La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere (›ez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277242). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 38480/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris