CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19916/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, inriforma della pronuncia del Tribunale di Torino dell’1 marzo 2024 — checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e alle pene accessorieper il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva della somma di euro 380.000(capo 1) e di bancarotta impropria da operazioni dolose per sistematicoinadempimento, dal 2003, di debiti erariali e tributari, sino alla complessivasomma di euro 450.000 (capo 2), nella qualità di Presidente e di componente delconsiglio di amministrazione e di liquidatore della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] ar.l., dichiarata insolvente dal Tribunale di Torino con sentenza del 14 gennaio2016 — ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 1) perché il fatto nonsussiste, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall., e haconfermato nel resto.2. Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a duemotivi, sintetizzati nei termini di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione per erronea e/o mancata valutazione, in relazione agli artt. 216 e223 L. Fall., in punto di elemento soggettivo del reato contestato al capo 2) dibancarotta impropria da operazioni dolose.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe accertato l’incidenza del debitoerariale sulla posizione debitoria della società complessivamente intesa, nél’azzeramento di tutti i debiti verso dipendenti e fornitori, al fine di verificare sel’evasione fiscale costituisse una autentica operazione dolosa, ossia rispondessea una precipua scelta gestionale preordinata a un sistematico inadempimentodegli obblighi tributari, e se in essa potesse rintracciarsi, quale effetto voluto, lacausazione o l’aggravamento del dissesto.Si duole, inoltre, dell’omessa considerazione di una serie di dati eterogenei,quali lo status di lavoratore del prevenuto, le difficoltà della cooperativa inragione della non sostenibile concorrenza, l’aspettativa di migliorarne l’assettoeconomico-finanziario attraverso il lavoro dei soci, l’inaffidabilità dei consulenticontabili, l’intervento tardivo del nuovo consulente — delle cui indicazioni ilricorrente si sarebbe potuto avvalere solo a partire dall’anno 2008 — l’assenza diprelievi personali, l’accertato pagamento di tutte le poste e il versamentoparziale di oltre 170.000 euro per tasse e oneri previdenziali dal 2005 al 2011,come indicato negli F24 allegati, elementi che avrebbero potuto condurre laCorte di merito a un diverso giudizio.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto dielemento soggettivo.Si duole del generico richiamo per relationem alla sentenza del Tribunale, inassenza di una valutazione autonoma e critica delle specifiche eccezioni sollevatecon il motivo di appello, in punto di elemento soggettivo, supportate dadocumentazione probatoria non esaminata neppure dal Tribunale, che si èbasato sul dato oggettivo del mancato versamento di imposte, tasse e contributidal 2003, limitandosi a considerare pagamenti parziali, in percentuale ridottarispetto all’ammontare del debito erariale, pagamenti funzionali alla gestionedella crisi aziendale e non, come ritenuto dalla Corte di merito, volti ad allungarela vita della cooperativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Vanno fatte delle puntualizzazioni sui principi applicabili nella specie.2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema dibancarotta fraudolenta, le operazioni dolose attengono alla commissione di abusidi gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativonell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi perla “salute” economico-finanziaria dell’impresa, che possono anche nondeterminare un’immediata diminuzione dell’attivo, e postulano una modalità dipregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosadel soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensìda un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasiiniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità dil’esposizione nei confronti dell’erario, rendeva prevedibile il conseguente dissestodella società. Tali atti possono anche consistere in una condotta omissivaproduttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse perl’impresa, sicché anche il protratto, esteso e sistematico inadempimento delleobbligazioni contributive, aumentando ingiustificatamente l’esposizione neiconfronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto dellasocietà (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446; Sez. 5,n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del12/03/2015, Rv. 264080; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv.270046).L’incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l’evasionefiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti,ossia la causazione o l’aggravamento del dissesto della società, e sempre che leviolazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprieoperazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive sceltegestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (cosìSez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Deve rifuggirsi, inoltre, dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo:il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbia condottola società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessario,sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il dolo generico, ossia la coscienza evolontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come effetto dellacondotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349–01; Sez.5, n. 26862 del 29/02/2024).2.2. Con riguardo all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità èsalda nell’affermare che il dolo deve investire le operazioni — nel senso che ènecessaria la consapevolezza e volontà dell’amministratore di porre in essere lacomplessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementinaturalistici, in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società— ma non anche il dissesto, che deve essere “soltanto” prevedibile (Sez. 5, n.45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510-01; Sez. 5, n. 38728 del03/04/2014, Rampino, Rv. 262207-01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, CassaDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01). In sintesi, occorre laconsapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretandosi in un abusoo in un’infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero in un attointrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società,determini la prevedibilità della decozione quale effetto della condottaantidoverosa.Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l’affermazione secondo cui dalsistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di unaconsapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società,consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confrontidell’erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in terminidi dissesto dell’impresa, a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese allariscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n.30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018,[OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017,Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, nonmassimata sul punto; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684;Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997). Nei casi indicati, dunque, lespecifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio diprevedibilità dell’emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza,dell’attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociarenel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società (cfr., tra le più recenti,Sez. 5, n. 21484 del 09/05/2025, Mancuso, non massimata).In ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell’evento non volutodeve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando tutti glielementi del caso specifico, dovendosi evitare meccanismi automatici egeneralizzanti dietro i quali può celarsi il rischio di una responsabilità oggettiva.Questa Corte (v. Sez. 5, sentenza n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351-01) ha di recente affermato, richiamando la giurisprudenzacostituzionale in tema di concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen., che, aifini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta da operazionidolose, deve sussistere non solo un rapporto di causalità materiale, ma anche unrapporto di causalità psichica, nel senso che l’agente deve potersi rappresentareil dissesto (non voluto), secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fattiumani, come uno sviluppo logicamente prevedibile delle operazioni dolosamentecompiute; in tal modo si richiede una partecipazione psichica dell’agente al fattoe, quindi, un coefficiente di colpevolezza che tiene il reato indenne da dubbi dicostituzionalità.Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolentada operazioni dolose, si richiede, in capo all’agente, la consapevolezza e volontàdella complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementinaturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché laprevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, nonessendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell’eventofallimentare.3. Tanto premesso, la Corte di merito non ha risposto alle specifichedoglianze contenute nei motivi di appello e desume dal mancato adempimento,sin dal 2003, degli obblighi fiscali da parte della società una scelta volontaria dievasione d’imposta, complessiva e risalente fin dalla costituzione della fallita, cheaveva procurato un indebitamento vistoso verso l’erario, non recuperabile,ammontante a oltre 442.000 euro al 31 dicembre 2010 (per fisco e ritenute),lievitato a oltre 872.000 euro al momento dell’insinuazione al passivo, a fronte didebiti di altra natura per soli 17.000 euro, sì da rendere inevitabile il dissestodella società e, di conseguenza, il suo esito.La Corte territoriale ha ritenuto che il grave debito erariale, protrattosi peranni e compensato con la manovra di abbellimento del bilancio mediante creditidi diversa natura, avrebbe provocato una continua ingravescenza dellasituazione economica, poi sfociata nel dissesto. In tale prospettiva, i pagamentiparziali non potevano efficacemente indurre dubbi sull’omesso adempimentofiscale in termini di deliberata scelta gestionale.In punto di elemento soggettivo, la Corte territoriale, premettendo che ilfallimento può essere conseguenza di operazioni dolose compiutedall’imprenditore che possa anche solo prevedere come l’aggravamento delpassivo sia tale da condurre al dissesto economico, ha sottolineato che, nellaspecie, il sistematico inadempimento delle obbligazioni erariali, cui era tenutol’imputato, integra il reato contestato, trattandosi di debiti accumulatisi neglianni, addirittura sin dal 2003, e di ammontare tale — nel complesso 450.000euro in corso di attività —, in rapporto alla modesta entità dell’attività d’impresa,da rendere inevitabile il dissesto della società e, di conseguenza, il suo esito.Quanto ai pagamenti parziali verso l’Erario, la Corte di merito ha rilevato chesi tratta di pagamenti in percentuale molto ridotta rispetto all’ammontare deldebito erariale, da ritenersi volti soltanto ad allungare la vita della cooperativa,senza poterne evitare il prevedibile esito; e, a fronte dell’evidenza della prova,tenuto conto del riconoscimento del debito fiscale da parte dell’imputato e delsuo accertamento in termini di certezza, ha ritenuto non necessario ricorrere aulteriore indagine contabile.Sul punto, la Corte d’appello non si confronta con la produzionedocumentale della difesa, costituita dagli estratti conto del conto correnteintestato alla società, dai quali risultavano i pagamenti di volta in volta effettuatidalla cooperativa, nonché dall’elenco degli F24, tratto dagli estratti del contocorrente allegati, da cui emergeva il pagamento della complessiva somma dieuro 173.159,64 mediante F24, corrisposti con versamenti periodici, anno peranno, dal 2005 al 2011, da cui risulterebbe il pagamento periodico di tutte leposte, comprese quelle verso l’erario, oltre ai debiti nei confronti di dipendenti efornitori.La Corte territoriale non spiega, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, inche termini le giustificazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo alle risorse dallostesso impiegate nel tentativo di risollevare le sorti della società in grave crisi(pagamento dei debiti della cooperativa e, in parte, di quello erariale), e leconseguenze di tale condotta costituiscano indici della consapevolezza e volontàdella complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementinaturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché inrelazione alla prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azioneantidoverosa.La Corte di merito, inoltre, non risponde alla specifica doglianza secondo cuile operazioni di pagamento degli F24 sarebbero state funzionali alla gestionedella crisi aziendale.La motivazione non affronta neppure l’ulteriore doglianza relativa allamancata valutazione delle ulteriori circostanze dedotte, quali lo status di sociolavoratore, le difficoltà della cooperativa dovute alla concorrenza, le aspettativedi risollevare la situazione critica attraverso il lavoro dei soci, l’inaffidabilità deiconsulenti contabili e l’intervento del nuovo commercialista solo nel 2008, le cuiindicazioni il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe seguito.4. In ragione di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullatacon rinvio per nuovo esame dinanzi ad altra Sezione della Corte d’appello diTorino. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso in Roma il 5/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]