CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 42734/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04E90M4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato, posto che la motivazione rassegnata dalla la Corte territoriale a sostegno dell'impugnato diniego - ossia, che la pena non potesse essere sostituita con quella pecuniaria, perché sussistevano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute e perché dall'imputato privo di reddito non si poteva pretendere il pagamento di alcuna somma - non esibisce alcun profilo di illogicità evidente quanto all'uso del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito in materia (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il