Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15778/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/10/2022 del Tribunale di Parma letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 31637 del 24 giugno 2022 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 17 febbraio 2022, ha provveduto sulla istanza avanzata in data 1 dicembre 2021 con la quale i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che fosse riconosciuta la parziale identità di giudicati tra le sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2004, irrevocabile il 13 aprile 2005, e del 15 giugno 2017, irrevocabile il giorno 11 dicembre 2018, con conseguente revoca della pena in eccedenza, indicata in anni due, mesi quattro e giorni ventiquattro di reclusione.

A tal fine i difensori deducevano che con la sentenza del 16 giugno 2004 il Bosti era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso nel 1998 con condotta perdurante, mentre con la sentenza successiva egli era stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso sino al 2010 e per altri reati, con riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato per il quale era stato già giudicato con la sentenza del 16 giugno 2004 e per altri reati per i quali era stato giudicato con altra sentenza; evidenziavano, quindi, che i periodi di partecipazione alla associazione di tipo mafioso si sovrapponevano in parte e precisamente dal gennaio 2000 al 16 maggio 2003, data di pronuncia della sentenza di primo grado emessa nel processo definito con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2004.

In particolare, nell'incidente di esecuzione si afferma che con la prima sentenza è stato condannato per la partecipazione al clan Contini dal 1998 al 16 maggio 2003, mentre dalla sentenza del 15 giugno 2017 emergerebbe che la condanna riguarderebbe la sua partecipazione al medesimo clan dal gennaio 2000, in cui sarebbe stata perpetrata l'estorsione ai danni di Vinciguerra (capo di imputazione n. 84) e il giorno 1 gennaio 2010.

2. Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 17 febbraio 2022, ha accolto l'istanza affermando la violazione del principio del ne bis in idem, ma questa Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, ha annullato con rinvio detto provvedimento affermando che sussisteva carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali doveva ritenersi sussistente la violazione del ne bis in idem, considerato che era stato dato anche atto che la seconda sentenza aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con il reato associativo giudicato dalla sentenza del 16 giugno 2004.

Il Tribunale di Parma, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 649 e 669, comma 6, cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'esecuzione escluso la configurabilità del bis in idem, nonché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, anche per effetto del travisamento delle risultanze processuali.Il ricorrente afferma che il Tribunale ha rigettato l'istanza affermando che la Corte di appello, con la seconda sentenza, aveva tenuto conto anche delle precedenti condanne irrevocabili ed in particolare di quella relativa al reato associativo, avendo affermato il vincolo della continuazione anche con detto delitto già giudicato; l'affermazione della continuazione escludeva di per se stessa la possibilità del bis in idem.

Inoltre, il Tribunale aveva rilevato che il reato associativo per il quale era stata pronunciata la seconda sentenza era stato contestato senza una precisa indicazione della data di inizio della condotta delittuosa ed il mero riferimento ad un reato scopo commesso nel 2000, pure oggetto di imputazione ed esaminato in un punto della seconda sentenza del tutto diverso da quello dedicato al reato associativo, non valeva ad esprimere che con la decisione del 15 giugno 2017 la Corte di appello avesse inteso giudicare anche su condotte sulle quali si era già pronunciata la sentenza del 16 giugno 2004.

Deduce, allora, il ricorrente che, in assenza di determinazioni esplicite da parte dei giudici della cognizione, il riconoscimento del vincolo della continuazione non vale di per sé ad escludere che le due sentenze si siano pronunciate su condotte associative in parte sovrapponibili sotto il profilo cronologico o che la Corte di appello, nel pronunciare la seconda sentenza, determinando la pena, abbia eliso il quantum riferibile al periodo già coperto dalla prima sentenza.

L'applicazione della disciplina della continuazione non varrebbe ad escludere a priori la violazione del ne bis in idem, come conferma la previsione del comma 6 dell'art. 669 cod. proc. pen. che estende la disciplina prevista nei commi precedenti all'ipotesi in cui per il fatto giudicato due volte siano stati ritenuti sussistenti il concorso formale o la continuazione con altri reati.

Nemmeno il Tribunale di Parma chiarisce perché la condotta associativa giudicata con la seconda sentenza e contestata in forma aperta quanto al dies a quo non risalirebbe fino al gennaio 2000, ma si arresterebbe al 16 maggio 2003, data di pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento conclusosi con la prima sentenza della Corte di appello.

In realtà, al fine di decidere l'incidente di esecuzione occorreva prendere conoscenza del contenuto della seconda sentenza per ricavarne tutti gli elementi dai quali desumere quale fosse la data di inizio della condotta associativa oggetto di decisione.

La prima verifica doveva partire dal tenore del capo di imputazione e poiché nella seconda sentenza l'imputazione era lacunosa quanto alla indicazione del momento iniziale della condotta oggetto di giudizio, occorreva fare riferimento ad altri elementi, che i difensori avevano indicato nella condanna per il reato-fine contestato al capo 84), commesso nel «2000-2001» con metodo mafioso ed al fine di agevolare il sodalizio mafioso, al quale il Bosti aveva partecipato incaricando alcuni membri del clan della sua esecuzione e quindi svolgendo il ruolo di capo dell'associazione che gli era contestato al capo 1), relativo al delitto associativo.

In ogni caso, nell'incertezza, l'indeterminatezza della contestazione quanto alla data iniziale della condotta associativa non poteva tradursi in un pregiudizio per il condannato, dovendo comunque trovare applicazione il principio in dubio pro reo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Deve preliminarmente osservarsi che con la prima sentenza il Bosti è stato condannato per la partecipazione al clan Contini dal 1998 al 16 maggio 2003, mentre con la sentenza del 15 giugno 2017 egli è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso sino al 2010.

Nella imputazione per la quale il Bosti è stato condannato con la seconda sentenza non si precisa la data iniziale della condotta associativa e quindi il Giudice del rinvio doveva stabilire se la seconda sentenza avesse pronunciato condanna anche per una porzione della condotta anteriore al 16 maggio 2003, come denunciato dal Bosti nella sua istanza.

La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha correttamente escluso la violazione del ne bis in idem, fornendo adeguata motivazione esente da contraddizioni o da manifeste illogicità.

In particolare, la Corte di appello, dopo avere illustrato il contenuto delle due sentenze, ha chiarito che dal tenore delle loro motivazioni non emerge che i periodi di partecipazione alla associazione di tipo mafioso per i quali è stata pronunciata condanna si sovrappongano sia pure solo parzialmente, così come sostenuto dall'odierno ricorrente nella sua istanza al Giudice dell'esecuzione.

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la seconda sentenza, in ordine cronologico, pronunciata nei confronti del Bosti, applicando la disciplina del reato continuato in relazione al reato associativo per la quale era stata pronunciata la prima sentenza, ha comunque mostrato di avere apprezzato la relativa condotta di partecipazione al clan Contini e quindi ha necessariamente tenuto conto della sua estensione temporale. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha pure escluso che la condanna, con la seconda sentenza, per uno dei reati fine dell'associazione commesso in un momento incluso nell'arco temporale del reato associativo giudicato con la prima sentenza valesse a far ritenere sussistente una parziale sovrapposizione dei due periodi, in quanto la commissione di tale reato da parte del Bosti non è stata utilizzata quale elemento di prova del reato associativo giudicato con la seconda sentenza, osservando che l'esposizione delle ragioni della condanna per il reato fine e per la condotta associativa occupano parti distinte e del tutto separate della motivazione e sono tra loro anche autonome sia sotto il profilo probatorio, sia sotto il profilo logico.

In sostanza, dall'esame delle motivazioni della due sentenze non emerge la sovrapponibilità parziale dei due periodi invocata dal ricorrente.

Quest'ultimo sostiene che non è nemmeno dimostrata la non sovrapponibilità e che dovrebbe trovare applicazione il principio in dubio pro reo.

In contrario, deve osservarsi che l'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. presuppone la prova della violazione del principio suddetto e quindi la dimostrazione della pronuncia di più sentenze per il medesimo fatto, la cui prova deve essere fornita dall'interessato che invoca la disciplina prevista dalla citata disposizione.

Nel caso di specie, non risultando che la seconda sentenza abbia pronunciato condanna anche per la condotta di partecipazione oggetto della prima decisione ed essendo la partecipazione del Bosti al clan Contini dal 1998 al 16 maggio 2003 stata apprezzata dalla Corte di appello con la sentenza del 2017 e ritenuta avvinta dal vincolo della continuazione con la condotta precedente, il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione delle disposizioni che il Bosti lamenta essere state violate.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/10/2022 del Tribunale di Parma letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 31637 del 24 giugno 2022 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 17 febbraio 2022, ha provveduto sulla istanza avanzata in data 1 dicembre 2021 con la quale i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che fosse riconosciuta la parziale identità di giudicati tra le sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2004, irrevocabile il 13 aprile 2005, e del 15 giugno 2017, irrevocabile il giorno 11 dicembre 2018, con conseguente revoca della pena in eccedenza, indicata in anni due, mesi quattro e giorni ventiquattro di reclusione. A tal fine i difensori deducevano che con la sentenza del 16 giugno 2004 il Bosti era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso nel 1998 con condotta perdurante, mentre con la sentenza successiva egli era stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso sino al 2010 e per altri reati, con riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato per il quale era stato già giudicato con la sentenza del 16 giugno 2004 e per altri reati per i quali era stato giudicato con altra sentenza; evidenziavano, quindi, che i periodi di partecipazione alla associazione di tipo mafioso si sovrapponevano in parte e precisamente dal gennaio 2000 al 16 maggio 2003, data di pronuncia della sentenza di primo grado emessa nel processo definito con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2004. In particolare, nell'incidente di esecuzione si afferma che con la prima sentenza è stato condannato per la partecipazione al clan Contini dal 1998 al 16 maggio 2003, mentre dalla sentenza del 15 giugno 2017 emergerebbe che la condanna riguarderebbe la sua partecipazione al medesimo clan dal gennaio 2000, in cui sarebbe stata perpetrata l'estorsione ai danni di Vinciguerra (capo di imputazione n. 84) e il giorno 1 gennaio 2010. 2. Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 17 febbraio 2022, ha accolto l'istanza affermando la violazione del principio del ne bis in idem, ma questa Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, ha annullato con rinvio detto provvedimento affermando che sussisteva carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali doveva ritenersi sussistente la violazione del ne bis in idem, considerato che era stato dato anche atto che la seconda sentenza aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con il reato associativo giudicato dalla sentenza del 16 giugno 2004. Il Tribunale di Parma, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 649 e 669, comma 6, cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'esecuzione escluso la configurabilità del bis in idem, nonché la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, anche per effetto del travisamento delle risultanze processuali.Il ricorrente afferma che il Tribunale ha rigettato l'istanza affermando che la Corte di appello, con la seconda sentenza, aveva tenuto conto anche delle precedenti condanne irrevocabili ed in particolare di quella relativa al reato associativo, avendo affermato il vincolo della continuazione anche con detto delitto già giudicato; l'affermazione della continuazione escludeva di per se stessa la possibilità del bis in idem. Inoltre, il Tribunale aveva rilevato che il reato associativo per il quale era stata pronunciata la seconda sentenza era stato contestato senza una precisa indicazione della data di inizio della condotta delittuosa ed il mero riferimento ad un reato scopo commesso nel 2000, pure oggetto di imputazione ed esaminato in un punto della seconda sentenza del tutto diverso da quello dedicato al reato associativo, non valeva ad esprimere che con la decisione del 15 giugno 2017 la Corte di appello avesse inteso giudicare anche su condotte sulle quali si era già pronunciata la sentenza del 16 giugno 2004. Deduce, allora, il ricorrente che, in assenza di determinazioni esplicite da parte dei giudici della cognizione, il riconoscimento del vincolo della continuazione non vale di per sé ad escludere che le due sentenze si siano pronunciate su condotte associative in parte sovrapponibili sotto il profilo cronologico o che la Corte di appello, nel pronunciare la seconda sentenza, determinando la pena, abbia eliso il quantum riferibile al periodo già coperto dalla prima sentenza. L'applicazione della disciplina della continuazione non varrebbe ad escludere a priori la violazione del ne bis in idem, come conferma la previsione del comma 6 dell'art. 669 cod. proc. pen. che estende la disciplina prevista nei commi precedenti all'ipotesi in cui per il fatto giudicato due volte siano stati ritenuti sussistenti il concorso formale o la continuazione con altri reati. Nemmeno il Tribunale di Parma chiarisce perché la condotta associativa giudicata con la seconda sentenza e contestata in forma aperta quanto al dies a quo non risalirebbe fino al gennaio 2000, ma si arresterebbe al 16 maggio 2003, data di pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento conclusosi con la prima sentenza della Corte di appello. In realtà, al fine di decidere l'incidente di esecuzione occorreva prendere conoscenza del contenuto della seconda sentenza per ricavarne tutti gli elementi dai quali desumere quale fosse la data di inizio della condotta associativa oggetto di decisione. La prima verifica doveva partire dal tenore del capo di imputazione e poiché nella seconda sentenza l'imputazione era lacunosa quanto alla indicazione del momento iniziale della condotta oggetto di giudizio, occorreva fare riferimento ad altri elementi, che i difensori avevano indicato nella condanna per il reato-fine contestato al capo 84), commesso nel «2000-2001» con metodo mafioso ed al fine di agevolare il sodalizio mafioso, al quale il Bosti aveva partecipato incaricando alcuni membri del clan della sua esecuzione e quindi svolgendo il ruolo di capo dell'associazione che gli era contestato al capo 1), relativo al delitto associativo. In ogni caso, nell'incertezza, l'indeterminatezza della contestazione quanto alla data iniziale della condotta associativa non poteva tradursi in un pregiudizio per il condannato, dovendo comunque trovare applicazione il principio in dubio pro reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Deve preliminarmente osservarsi che con la prima sentenza il Bosti è stato condannato per la partecipazione al clan Contini dal 1998 al 16 maggio 2003, mentre con la sentenza del 15 giugno 2017 egli è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso sino al 2010. Nella imputazione per la quale il Bosti è stato condannato con la seconda sentenza non si precisa la data iniziale della condotta associativa e quindi il Giudice del rinvio doveva stabilire se la seconda sentenza avesse pronunciato condanna anche per una porzione della condotta anteriore al 16 maggio 2003, come denunciato dal Bosti nella sua istanza. La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha correttamente escluso la violazione del ne bis in idem, fornendo adeguata motivazione esente da contraddizioni o da manifeste illogicità. In particolare, la Corte di appello, dopo avere illustrato il contenuto delle due sentenze, ha chiarito che dal tenore delle loro motivazioni non emerge che i periodi di partecipazione alla associazione di tipo mafioso per i quali è stata pronunciata condanna si sovrappongano sia pure solo parzialmente, così come sostenuto dall'odierno ricorrente nella sua istanza al Giudice dell'esecuzione. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la seconda sentenza, in ordine cronologico, pronunciata nei confronti del Bosti, applicando la disciplina del reato continuato in relazione al reato associativo per la quale era stata pronunciata la prima sentenza, ha comunque mostrato di avere apprezzato la relativa condotta di partecipazione al clan Contini e quindi ha necessariamente tenuto conto della sua estensione temporale. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha pure escluso che la condanna, con la seconda sentenza, per uno dei reati fine dell'associazione commesso in un momento incluso nell'arco temporale del reato associativo giudicato con la prima sentenza valesse a far ritenere sussistente una parziale sovrapposizione dei due periodi, in quanto la commissione di tale reato da parte del Bosti non è stata utilizzata quale elemento di prova del reato associativo giudicato con la seconda sentenza, osservando che l'esposizione delle ragioni della condanna per il reato fine e per la condotta associativa occupano parti distinte e del tutto separate della motivazione e sono tra loro anche autonome sia sotto il profilo probatorio, sia sotto il profilo logico. In sostanza, dall'esame delle motivazioni della due sentenze non emerge la sovrapponibilità parziale dei due periodi invocata dal ricorrente. Quest'ultimo sostiene che non è nemmeno dimostrata la non sovrapponibilità e che dovrebbe trovare applicazione il principio in dubio pro reo. In contrario, deve osservarsi che l'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. presuppone la prova della violazione del principio suddetto e quindi la dimostrazione della pronuncia di più sentenze per il medesimo fatto, la cui prova deve essere fornita dall'interessato che invoca la disciplina prevista dalla citata disposizione. Nel caso di specie, non risultando che la seconda sentenza abbia pronunciato condanna anche per la condotta di partecipazione oggetto della prima decisione ed essendo la partecipazione del Bosti al clan Contini dal 1998 al 16 maggio 2003 stata apprezzata dalla Corte di appello con la sentenza del 2017 e ritenuta avvinta dal vincolo della continuazione con la condotta precedente, il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione delle disposizioni che il Bosti lamenta essere state violate. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c
Sentenza Cassazione n. 15778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris