CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1993
Cassazione n. 43059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/07/1993 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato, essendosi trattato di resistenza passiva e non diretta contro gli operatori di polizia. 2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze tutte già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, con le cui argomentazioni il ricorso elude qualsiasi confronto critico. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 202