CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 33211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31941/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 158, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.477/2019depositata il 18 . 3 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 898/2016 del 2.3.2016 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della loro proprietà esclusiva delle porzioni immobiliari ubicate in [OSCURATO:PERSONA] (BG), frazione di Esmate, via Dat (nel catasto terreni a foglio 9, particelle 851 e 1824 e nel catasto fabbricati a foglio 6, particella 2046, immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con scrittura privata autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 47698, e poi pervenuti agli attori per successione ad entrambi) e di conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio delle stesse ed al risarcimento dell'indennità di occupazione per € 20.000,00 Riteneva la sentenza di primo grado che gli attori avessero fornito prova dei loro titoli di acquisto a titolo derivativo, ma non del necessario acquisto a titolo originario, ed accoglieva invece la riconvenzionale di usucapione avanzata per le stesse porzioni immobiliari da [OSCURATO:PERSONA], condannando gli attori alle spese processuali ed al pagamento di metà delle spese di CTU. Appellata la sentenza di primo grado da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contrastati da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n.477/2019 del 5/18.3.2019, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'appello. Accertava la Corte d'Appello che gli appellanti erano comproprietari delle porzioni immobiliari sopra indicate sulla base dei titoli di acquisto prodotti e non contestati e della non raggiunta prova dell'acquisto a titolo originario sopravvenuto della controparte (richiamando Cass. n. 8215/2016 e Cass.n.8806/2000). La medesima sentenza respingeva invece la riconvenzionale di usucapione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'attività di sfalcio dell'erba e l'uso per un periodo imprecisato di una stalla per il ricovero di una mucca e di attrezzi imprecisati da parte della medesima, emergente dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non era inequivocabilmente indice dell'esercizio di un possesso uti domina (in proposito veniva richiamata Cass. n. 17376/2018, che aveva negato che all'attività di coltivazione del fondo potesse attribuirsi un significato univoco di esercizio del possesso uti dominus ai fini dell'usucapione), tanto più che dall'istruttoria era emerso che i Guizzetti avevano continuato ad utilizzare il prato ove avveniva lo sfalcio dell'erba, ed aggiungeva che non sarebbe stata fornita la prova dell'interversione della detenzione dei terreni in possesso, e condannava la Pizio al pagamento delle spese processuali del doppio grado. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con controricorso notificato il 21.11.2019. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 381 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1158 e dell'art. 1140 cod. civ. in punto di ritenuta decisività delle statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 17376/2018 circa l'interpretazione di detti articoli. Sostiene la ricorrente che la sentenza n. 17376/2018 della Corte di Cassazione, che ha negato che all'attività di coltivazione del fondo possa attribuirsi un significato univoco di esercizio del possesso uti dominus ai fini dell'usucapione, e che é stata utilizzata dall'impugnata sentenza, non sia espressiva di un orientamento consolidato della Suprema Corte, avendo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5404 del 25.2.2019 e la sentenza n.26984 del 2.12.2013 della medesima Corte ritenuto espressiva di una signoria piena ed indiscussa utile per l'usucapione la coltivazione di un terreno con messa a dimora di piante in contrapposizione all'inerzia del titolare, ed avendo riconosciuto come possesso uti dominus la coltivazione del terreno la sentenza della Suprema Corte n. 15446 del 10.7.2007. Il primo motivo é infondato e gli articoli 1158 e 1140 cod. civ. sono stati correttamente applicati. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, é consolidata nel ritenere che il taglio dell'erba o la rimozione del fogliame, non diversamente dalla stessa coltivazione del fondo, costituiscano attività non sufficienti, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, poiché si tratta di incombenze pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. 13.11.2023 n. 31436; Cass. 22.8.2023 n. 24991; Cass.n.4931/2022; Cass. 20.1.2022 n. 1796; Cass. 5.3.2020 n. 6123; Cass. 3.7.2018 n. 17376; Cass. n. 18215/2013). Da tale orientamento non c'é ragione di discostarsi sulla base di quegli arresti della Suprema Corte (Cass. ord. 25.2.2019 n. 5404; Cass. 2.12.2013 n.26984) che hanno ritenuto che la messa a dimora di piante, unita alla coltivazione del fondo, possa invece risultare indicativa dell'esercizio di un potere di fatto uti dominus sul fondo utile ai fini dell'usucapione, dato che nel caso di specie la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto accertato sulla base delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo lo svolgimento di un'attività di sfalcio dell'erba da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, oltre all'utilizzo per un periodo imprecisato della stalla per il ricovero di una mucca e poi di attrezzi non meglio individuati, e non la messa a dimora di piante, ed ha altresì evidenziato che dall'istruttoria é emerso che i Guizzetti hanno continuato ad utilizzare il prato anche nel periodo in cui veniva praticato il taglio dell'erba. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., all'art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c. ed all'art. 118 commi 1° e 2° disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza, o mera apparenza della motivazione circa la mancata prova del possesso ad usucapionem da lei invocato. Si duole la ricorrente che la Corte d'Appello di Brescia abbia basato la sua decisione solo sulle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza considerare le deposizioni riportate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo é infondato, in quanto benché concisa, la motivazione dell'impugnata sentenza, in ordine al rigetto della domanda di usucapione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], non può considerarsi inesistente, o meramente apparente. La Corte d'Appello di Brescia, infatti, ha ritenuto accertato sulla base delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo lo svolgimento di un'attività di sfalcio dell'erba da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, oltre all'utilizzo per un periodo imprecisato della stalla per il ricovero di una mucca e poi di attrezzi non meglio individuati, ed ha altresì evidenziato che dall'istruttoria é emerso che i Guizzetti hanno continuato ad utilizzare il prato anche nel periodo in cui veniva praticato il taglio dell'erba, concludendo che non é risultato provato un possesso uti domina ultraventennale esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] sulle unità immobiliari oggetto di causa. Quanto alla circostanza che l'impugnata sentenza abbia dato maggior peso alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che peraltro per quanto riportato nel ricorso non hanno evidenziato lo svolgimento di attività svolte sui fondi da parte della Pizio diverse da quelle riferite dalle deposizioni utilizzate o comunque univocamente significative di un possesso uti domina, la doglianza tende ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, il che è inammissibile in questa sede. Si deve poi evidenziare che il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi in tal senso da ultimo Cass. ord. 5.10.2023 n. 28136; Cass. ord.22.9.2023 n. 27150; Cass. ord. 6.4.2023 n.9507; Cass. ord.1.3.2022 n. 6774; Cass. ord. 17.11.2021 n. 34786). Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., all'art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c. ed all'art. 118 comma 1° e 2° disp. att. c.p.c., il mancato rispetto delle norme sul contenuto della sentenza e sulla motivazione della stessa relativamente al secondo motivo fatto valere dagli appellanti in secondo grado. Tale motivo é manifestamente infondato, perché come già si é visto, sulla domanda di usucapione della Pizio, che era stata accolta in primo grado e che é stata fatta oggetto del secondo motivo di appello della controparte, l'impugnata sentenza ha reso una motivazione stringata, ma logica, coerente, plausibile e conforme alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in ordine alla ritenuta esistenza di attestazioni probatorie circa la permanenza dell'utilizzo delle unità immobiliari oggetto di causa da parte dei formali proprietari. Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza, a pagina 7, abbia ritenuto che sia emerso dall'istruttoria che i signori Guizzetti avevano continuato ad utilizzare il prato ove avveniva il taglio dell'erba, circostanza mai emersa in corso di causa e comunque ricavata da fonti di prova non specificate ed inesistenti. Il motivo é infondato perché la circostanza dell'utilizzo dei Guizzetti, per giocare e dedicarsi all'aeromodellismo, del prato che era oggetto dell'attività di sfalcio da parte della Pizio, é emersa per il periodo dal 1950 al 1965 dalle testimonianze riportate dalla stessa ricorrente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per cui non si può sostenere che la Corte d'Appello di Brescia abbia fondato il proprio convincimento su circostanze di fatto prive di riscontro nell'istruttoria svolta, in violazione dell'art. 115 c.p.c., pur non avendo espressamente menzionato nella sua motivazione le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va aggiunto che nell'impostazione della motivazione del rigetto della domanda di usucapione della Pizio, la circostanza del godimento concorrente dei prati da parte dei Guizzetti per un limitato periodo di tempo, concorrente con l'attività di sfalcio del fieno della Pizio, ha avuto un'importanza secondaria rispetto alla circostanza fondamentale che quest'ultima non ha provato di avere svolto, sulle unità immobiliari oggetto di causa, attività univocamente espressive di un possesso uti domina e della sua volontà di escludere i proprietari dal godimento delle stesse. Col quinto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, individuato nel mancato esame delle risultanze testimoniali aventi ad oggetto la maturazione del termine ultraventennale di cui all'art. 1158 cod. civ., nonché delle risultanze testimoniali e documentali aventi ad oggetto il compimento ad opera di [OSCURATO:PERSONA] di atti di dominio sugli immobili diversi ed ulteriori rispetto alla coltivazione del fondo ed all'utilizzo della stalla (realizzazione di opere di straordinaria manutenzione, allevamento di animali, esclusiva e totale disponibilità degli immobili uti dominus). Il quinto motivo é palesemente inammissibile, in quanto pur facendo riferimento al vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non individua fatti storici specifici decisivi che siano stati sottoposti alla discussione delle parti e che non siano stati considerati dall'impugnata sentenza, puntando piuttosto ad una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio da parte della Suprema Corte, giudice di legittimità, basata sull'allargamento delle testimonianze utilizzate dalla Corte d'Appello, che ha motivatamente selezionato le deposizioni ritenute più significative, esaminando comunque le attività espletate dalla Pizio che sono state riferite dai testi escussi e formando il proprio convincimento in modo coerente e logico. Col sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., all'art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c. ed all'art. 118 comma 1° e 2° disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per carenza, o mera apparenza della motivazione circa l'ascrivibilità di una detenzione delle unità immobiliari oggetto di causa e circa la conseguente omessa prova da parte di quest'ultima di un'interversione nel possesso. Col settimo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., all'art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c. ed all'art. 118 comma 1° e 2° disp. att. c.p.c., il mancato rispetto delle norme sul contenuto della sentenza e sulla motivazione della stessa circa l'ascrivibilità di una detenzione delle unità immobiliari oggetto di causa e circa la conseguente omessa prova da parte di quest'ultima di un'interversione nel possesso. Con l'ottavo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1140 e 1141 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. nel giudizio della Corte d'Appello in merito alla detenzione delle unità immobiliari di causa in capo alla Pizio, ed all'omessa prova da parte di lei dell'interversione della detenzione in possesso. Il sesto, settimo ed ottavo motivo, che ruotano tutti attorno al capoverso di pagina 7 della sentenza impugnata, nel quale si é fatto un fugace riferimento ad una non meglio precisata detenzione da parte di un soggetto neppure individuato, ed alla mancata prova sempre da parte di un soggetto non individuato, di un'interversione della detenzione in possesso, censurato sotto vari profili, possono essere esaminati congiuntamente. L'impugnata sentenza effettivamente non ha fornito alcuna motivazione circa le fonti di prova dell'esistenza di un'iniziale e non meglio individuata detenzione delle unità immobiliari oggetto di causa e della conseguente necessità che il non meglio individuato detentore ai fini dell'usucapione fornisse prova dell'interversio possessionis (pagina 7 capoverso), ma il periodo relativo, verosimilmente residuato da una ricerca di giurisprudenza svolta su tematica analoga, dato il richiamo della sentenza della Corte di Cassazione n.1296/2010, che riguardava appunto un caso di preesistenza di un contratto di colonia in cui il colono intendeva usucapire, é stato riportato ad abundantiam nella motivazione del rigetto della domanda di usucapione della Pizio, che in realtà é stato fondato anzitutto ed esaustivamente sulla circostanza che lo sfalcio dell'erba e l'utilizzo per un periodo imprecisato della stalla per il ricovero di una mucca e poi come ricovero di attrezzi imprecisati, emersi dalle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non erano sufficienti a provare l'intento della coltivatrice di possedere uti domina i terreni, ed in secondo luogo sulla circostanza che i Guizzetti avevano comunque continuato ad utilizzare personalmente (almeno per un certo tempo) il prato in cui avveniva il taglio dell'erba, per cui anche prescindendo dall'improprio e generico riferimento alla detenzione ed alla mancata prova della conseguente interversio possessionis, la domanda di usucapione della Pizio sarebbe stata respinta. Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] e distratte in favore dei legali antistatari dei controricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla e [OSCURATO:PERSONA]. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari de