Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 00030/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte cliell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo 7 dell'imputazione provvisoria).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale del riesame aveva omesso ogni valutazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, limitandosi ad ancorare il pronunciato alla gravità della condotta; non era stata considerata la personalità del Viola: egli aveva preso parte a solo due episodi nel contesto della stessa indagine; era soggetto incensurato; per uno degli episodi a suo carico era stato tratto in arresto ed il procedimento si era concluso con applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., in parte espiata ed in regime di affidamento in prova al momento della successiva cattura.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275, comma 2-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che, ai fini del limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, non era stato considerato che l'episodio contestato, in ipotesi di accertamento di responsabilità, doveva essere posto in continuazione con quello per il quale era stata pronunciata sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.(alla pena definitiva di anni cinque di reclusione oltre multa) e, quindi, in tale prospettiva doveva essere valutata l'eventuale pena detentiva da irrogarsi all'esito del giudizio.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, esponendo che il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, pari a 2 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, non poteva integrare il presupposto per ritenere ingente il quantitativo; tale questione non era stata affrontata dal Tribunale del riesame.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

È opportuno muovere dal principio secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46:124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017, Rv.270628).

Ciò vale certamente per l'individuazione dei limiti del sindacato di legittimità rispetto al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, che è censurabile in questa sede soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.204014; Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017, Rv.270628).

Va, poi, evidenziato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità).

Ed è stato precisato che il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla

I. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez.1, n.45659 del 13/11/2015, Rv.265168).

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato (art. 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti), ma rimarcando anche le modalità della condotta, non occasionale ma reiterata, dimostrative di una personalità incline al crimine.

Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare.

Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari.

Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).

L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dalla ricorrente, i contatti con soggetti appartenenti a circuiti criminali, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Altrettanto adeguata e corretta, e perciò incensurabile in questa sede, è la motivazione del provvedimento impugnato riferita alla prognosi di impossibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena in relazione alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere.

Anche per tale aspetto il ricorso si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, delle quali si chiede inammissibilmente la rivalutazione al giudice di legittimità, senza neppure considerare appieno tutte le risposte date.

Bastando qui solo aggiungere che la valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può tenere conto dell'eventuale riconoscimento della continuazione con fatti per i quali sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato (nella specie, peraltro, avente ad oggetto una pena superiore al limite di cui all'art. 163 cod.pen.), afferendo tale aspetto alla cognizione del giudice di merito

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria anche in relazione alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, n. 309/1990, rilevando come le risultanze processuali comprovavano il trasporto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da destinare alla commercializzazione.

Anche per tale aspetto il ricorso si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, delle quali si chiede inammissibilmente la rivalutazione al giudice di legittimità, senza neppure confrontarsi con i rilievi del Tribunale del riesame che ha evidenziato, in aderenza alle risultanze processuali, che il ricorrente aveva svolto in due occasioni il ruolo di corriere in relazione a quantità ingenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in un'occasione trasportava 2 Kg di sostanza stupefacente ed in altra occasione- alla quale seguiva l'arresto in flagranza del prevenuto - trasportava 3,275 Kg di sostanza stupefacente).

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

6. Atteso lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte cliell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo 7 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale del riesame aveva omesso ogni valutazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, limitandosi ad ancorare il pronunciato alla gravità della condotta; non era stata considerata la personalità del Viola: egli aveva preso parte a solo due episodi nel contesto della stessa indagine; era soggetto incensurato; per uno degli episodi a suo carico era stato tratto in arresto ed il procedimento si era concluso con applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., in parte espiata ed in regime di affidamento in prova al momento della successiva cattura. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275, comma 2-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che, ai fini del limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, non era stato considerato che l'episodio contestato, in ipotesi di accertamento di responsabilità, doveva essere posto in continuazione con quello per il quale era stata pronunciata sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.(alla pena definitiva di anni cinque di reclusione oltre multa) e, quindi, in tale prospettiva doveva essere valutata l'eventuale pena detentiva da irrogarsi all'esito del giudizio. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, esponendo che il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, pari a 2 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, non poteva integrare il presupposto per ritenere ingente il quantitativo; tale questione non era stata affrontata dal Tribunale del riesame. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46:124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017, Rv.270628). Ciò vale certamente per l'individuazione dei limiti del sindacato di legittimità rispetto al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, che è censurabile in questa sede soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.204014; Sez.4, n.18795 del 02/03/2017, Rv.269884; Sez.2, n.31553 del 17/05/2017, Rv.270628). Va, poi, evidenziato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). Ed è stato precisato che il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez.1, n.45659 del 13/11/2015, Rv.265168). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato (art. 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti), ma rimarcando anche le modalità della condotta, non occasionale ma reiterata, dimostrative di una personalità incline al crimine. Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dalla ricorrente, i contatti con soggetti appartenenti a circuiti criminali, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Altrettanto adeguata e corretta, e perciò incensurabile in questa sede, è la motivazione del provvedimento impugnato riferita alla prognosi di impossibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena in relazione alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere. Anche per tale aspetto il ricorso si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, delle quali si chiede inammissibilmente la rivalutazione al giudice di legittimità, senza neppure considerare appieno tutte le risposte date. Bastando qui solo aggiungere che la valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può tenere conto dell'eventuale riconoscimento della continuazione con fatti per i quali sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato (nella specie, peraltro, avente ad oggetto una pena superiore al limite di cui all'art. 163 cod.pen.), afferendo tale aspetto alla cognizione del giudice di merito 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria anche in relazione alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, n. 309/1990, rilevando come le risultanze processuali comprovavano il trasporto ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da destinare alla commercializzazione. Anche per tale aspetto il ricorso si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, delle quali si chiede inammissibilmente la rivalutazione al giudice di legittimità, senza neppure confrontarsi con i rilievi del Tribunale del riesame che ha evidenziato, in aderenza alle risultanze processuali, che il ricorrente aveva svolto in due occasioni il ruolo di corriere in relazione a quantità ingenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in un'occasione trasportava 2 Kg di sostanza stupefacente ed in altra occasione- alla quale seguiva l'arresto in flagranza del prevenuto - trasportava 3,275 Kg di sostanza stupefacente). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 6. Atteso lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 00030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris