CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 13 aprile 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi A) e C) e, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato in anni sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa e mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione al residuo reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (offerta di mari- juana del valore di euro duemila da destinare al mercato di Gela - capo B). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B). 2.2. Violazione di legge con riferimento all'omessa riqualificazione del reato con- testato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è generico, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giu- dice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione logica ed immune da censure, ha evidenziato l'inequivoco significato del riferimento nelle conversazioni intercettate alla persona di [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto soste- nuto dalla difesa, non era basato sul solo riferimento degli interlocutori a tale "zio Francesco", ma anche alle indicazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente della Polizia di Stato, ai dati emergenti dal GPS e ad ulteriori elementi (vedi pag. 5 e ss. della sentenza impugnata). Dalla motivazione della sentenza si evince come il tenore delle conversazioni fosse assolutamente chiaro ed incontestabile. Va ricordato, peraltro, che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercet- tazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del tra- visamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incon- testabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno ed altro, Rv. 237994), il che non risulta essersi verificato nel caso in esame. In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, .se risulta logica in relazione alle Massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sinda- cato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Il ricorrente non formula nessuna specifica critica alla ricostruzione dei fatti ope- rata dall'organo giudicante, limitandosi a censurare l'interpretazione del contenuto dei colloqui captati e vari elementi fattuali, tutte doglianze non consentite in sede di legittimità. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un apriori- stico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere osta- tivo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rile- vanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il coinvolgimento del Chiesa in ulteriori vendite di partite di stupefacenti (reati contestati ai capi A e C della rubrica, per i quali è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione); b) l'esistenza di collegamenti con la criminalità del settore (vedi l'impossibilità di rifornire nell'immediato il Maran- golo e il tentativo di sopperire alla carenza contattando altri fornitori); c) la non oc- casionalità dell'attività di spaccio, desumibile dalla disponibilità del Chiesa nel rice- vere gli acquirenti Marangolo, Vizzini e Peritore, che si spostavano da Gela a Catania per rifornirsi da lui. Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato in questione è stato logicamente considerato quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo rudimen- tale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da repe- rire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. Il ricorrente si limita ad evidenziare la necessità di valutare separatamente i vari reati contestati ai fini della loro qualificazione, senza però riuscire ad apportare ele- menti utili a disarticolare il ben più ampio apparato argomentativo, indicativo di un contesto allarmante e del suo stabile coinvolgimento in affari illeciti di vasta portata. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di