CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 50025/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificare il ricorso come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare dello stesso Tribunale che il 6/6/2023 ha dichiarato non luogo a procedure nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dei fatti (contestati ex art. 640 bis cod. pen.) nell'ipotesi di cui all'art. 7 del D.L. n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in considerazione della disposta abrogazione con legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318, con efficacia di tale effetto abrogativo fissata dal legislatore alla data del 10 gennaio 2014. A sostegno del ricorso, il pubblico ministero ricorrente ha dedotto che l'abolizione dell'art. 7 del D.L. n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], operata dalla legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318, non comporta - nemmeno ad effetto differito - una abolito criminis (con applicazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen.), bensì una abrogatio sine abolitíone, con conseguente applicazione del comma 4 dello stesso art. 2, secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizoni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". Ad avviso del ricorrente, infatti, non sarebbe condivisibile l'orientamento dottrinale, condiviso dal Giudice per le indagini preliminari, secondo cui a decorrere dal 1/1/2014 i fatti incriminati dall'art. 7 del D.L. n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rientrerebbero nell'illecito amministrativo di cui all'art. 316-ter comma 2, configurabile in caso di indebita percezione di erogazioni pubbliche sotto la soglia di 4000 euro, in quanto il reddito di cittadinanza, nella sua erogazione mensile, non supera mai tale soglia, dovendosi, invece, tener conto - nella prospettazione del ricorrente - non già dell'erogazione mensile, bensì della somma complessivamente percepita. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto di riqualificarsi il ricorso come appello, con trasmissione alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. 3. H ricorso deve essere riqualificato come appello, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente evidenziato, infatti, che la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, X.< modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275916). Ciò in quanto, nel vigente ordinamento processuale, il ricorso per saltum è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado e, dunque, il provvedimento con cui si chiude il giudizio di cognizione di primo grado (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, cit., in motivazione). Decisive, al riguardo, sono due altre considerazioni: a) che l'art. 428 cod. proc. pen., prima della modifica ex lege 20 febbraio 2006 n. 46, prevedeva espressamente la possibilità del ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., mentre con la novella ex lege n. 103 del 2017, attribuendo nuovamente alla Corte d'appello la competenza a decidere sulle impugnazioni ex art. 428 cod. proc. pen., non ha più menzionato tale possibilità; b) che quando il legislatore ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen, lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta in cassazione con una apposita previsione normativa (a titolo esemplificativo, v. art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari) (così, testualmente, Sez. 3, Ordinanza n. 5452 del 27/10/2022, Rv. 284138; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426) Deve ritenersi, pertanto, che secondo il regime ad oggi vigente, per espressa volontà del legislatore, avverso la sentenza di non luogo a procedere il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possano proporre - unicamente - atto di appello. Esclusa, per quanto detto, la ricorribilità della sentenza che occupa, rileva il Collegio che, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 26553801) il ricorso in esame deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale, per il relativo giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio. Così deciso