CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24710/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 giugno 2012 N Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca o alla declaratoria di inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal locale Procuratore della Repubblic:a il 9 maggio 2022 con riferimento alle sanzioni irrogategli, rispettivamente, dal Tribunale di Trieste il 19 giugno 2019 e dal Tribunale di Pavia il 3 febbraio 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di tener conto di altro, precedente emissione ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, emesso il 16 dicembre 2019 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e notificato il 3 febbraio 2022, a seguito del quale egli ha presentato, il 3 marzo 2022, richiesta di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione. Eccepisce, al riguardo, che la sopravvenuta definitività della seconda condanna non avrebbe legittimato il pubblico ministero, in pendenza dell'istanza finalizzata all'accesso a misura alternativa, a revocare l'originario ordine di esecuzione ed il conseguente decreto di sospensione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. In fatto — e circoscrivendo l'attenzione ai profili salienti di una vicenda esecutiva complessa e non priva di tratti di singolarità, che il giudice dell'esecuzione ha ricostruito con certosina precisione ed in termini che il ricorrente si astiene dal confutare — risulta che il 16 dicembre 2019 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha emesso, una volta divenuta irrevocabile la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, inflittagli con sentenza n. 974/2019 del 19 giugno 2019, un ordine di esecuzione sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. che, tuttavia, è stato notificato al destinatario solo il 3 febbraio 2022, in conseguenza del suo arresto, avvenuto il giorno precedente, per altro reato, commesso nel circondario del Tribunale di Pavia. Tale secondo procedimento penale, nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, è stato definito mediante applicazione concordata della pena di due anni di reclusione, in forza di provvedimento divenuto definitivo il 24 febbraio 2022. Il 3 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della facoltà prevista nell'ordine di esecuzione del 16 dicembre 2019, ha presentato richiesta di ammissione a misura alternativa al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Il 23 marzo 2022 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha emesso un nuovo ordine di esecuzione, relativo alla sola pena applicata con sentenza del 3 febbraio 2022, che non ha sospeso, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen., in considerazione della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA], al momento del passaggio in giudicato della sentenza, alla misura cautelare della custodia in carcere. Il 9 maggio 2022, infine, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., del quale, tenuto conto della condizione detentiva del condannato, non ha disposto la sospensione e che, per quanto concerne la pena più risalente, ha sostituito, revocandolo, quello emesso dall'autorità giudiziaria triestina nel 2019. 3. Sostiene il ricorrente che tale ultimo provvedimento, la cui legittimità è stata contestata con la proposizione dell'incidente di esecuzione sfavorevolmente valutato dal Tribunale di Pavia, non avrebbe potuto essere adottato, giacché egli, all'atto della notifica del primo ordine di esecuzione, con contestuale sospensione, si trovava, per il fatto più recente, in stato di custodia cautelare in carcere, non essendo ancora stato il relativo procedimento definito con sentenza irrevocabile In proposito, argomenta, a contrario, dal pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo» (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283688 - 01; Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267325 - 01; Sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, Rv. 261458 - 01) e rivendica l'applicazione del principio, del quale assume la generale applicabilità, dell'intangibilità — pure in caso di sopravvenienza di nuovo titolo, ostativo alla sospensione — della sospensione dell'ordine di esecuzione, con la cui emissione il potere esecutivo della Procura della Repubblica deve intendersi esaurito.4. Il ragionamento sotteso all'istanza disattesa dal giudice dell'esecuzione e, quindi, al presente ricorso non persuade. L'art. 663 cod. proc. pen. prevede, rispettivamente al primo ed al secondo comma, che «Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene» e che «Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4». Le richiamate disposizioni impongono, dunque, al pubblico ministero competente (correttamente individuato, nel caso in esame, in quello pavese, in ragione della posteriorità del passaggio in giudicato della sentenza del 3 febbraio 2022), di provvedere — così compiendo attività di natura amministrativa più che giurisdizionale (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro, Rv. 276488 - 01; Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami, Rv. 248298 - 01; Sez. 1, n. 9708 del 09/01/2007, Facella, Rv. 236240 - 01) — al cumulo delle pene in esecuzione. La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di sottolineare, a più riprese, l'obbligatorietà della tempestiva adozione dell provvedimento di cumulo ed ha specificato che «nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione, di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta» (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, Rv. 270618 - 01; Sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003, Marino, Rv. 224000 - 01; Sez. 1, n. 6322 del 17/11/1999, Veneranda, Rv. 215028 - 01). L'orientamento ermeneutico testé citato poggia, con ogni evidenza, sul rilievo, espressamente ribadito nel precedente citato nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 20498 del 15/06/2020, Jehnani, non massimata), secondo il quale, muovendo dal disposto dell'art. 76 cod. pen., che prevede che «Le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico», si perviene alla conclusione che «il condannato è soggetto ad esecuzione di tutte le condanne confluite nell'unico titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti che non possono essere scisse nella prospettiva della sospensione e della misura alternativa». Il cumulo delle pene comporta, dunque, l'unificazione di sanzioni che perdono la loro originaria autonomia, così producendo un effetto che impone la nuova valutazione dell'esistenza di eventuali cause ostative alla sospensione che, in relazione ad alcune di esse, sia stata concessa o sia, comunque, concedibile. Tale principio, già affermato con riferimento al caso in cui la sospensione risulti preclusa dal superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è senz'altro suscettibile di applicazione nell'ipotesi in cui l'ostatività discenda, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen., dallo status libertatis del condannato che, nel momento in cui la sentenza di condanna diviene definitiva, si trovi, per quel fatto, in stato di custodia cautelare in carcere. Posto, allora, che [OSCURATO:PERSONA] — il quale„ il 24 febbraio 2022, era sottoposto alla misura cautelare di massimo rigore per il fatto commesso il 3 febbraio 2022 — non avrebbe potuto fruire della sospensione della carcerazione per quel reato, l'unificazione, determinata dal cumulo, con la pena già oggetto del precedente ordine di esecuzione per la carcerazione, ha legittimamente determinato la preclusione alla sospensione anche dell'originaria sanzione. Conclusione, questa, cui non ostano la pretesa intangibilità del più risalente ordine di esecuzione per la carcerazione del 16 dicembre 2019, sicuramente revocabile e modificabile, in funzione della sopravvenienza di nuovi titoli ed in ragione della sua natura eminentemente amministrativa (espressamente riconosciuta, tra le tante, da Sez. 5, n. 19647 del 19/04/2011, Gagliardi, Rv. 250179 - 01) né il precedente invocato dal ricorrente (Sez. 1, n. 48499 del 20/09/2019, Vitale, Rv. 277797 - 01), che afferisce al diverso tema della sopravvenienza al provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e in pendenza del termine per proporre istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, di disciplina ampliativa del catalogo dei reati ostativi alla sospensione. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M.