CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 agosto 1990
Cassazione n. 29230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale di Napoli; letti gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede a questa Corte di annullare l'ordinanza del Tribunale di Napoli dello scorso 23 aprile, che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 6 marzo precedente, che aveva rigettato la sua istanza di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in atto nei suoi confronti in relazione a delitti in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha concluso per il permanere del concreto pericolo di recidiva e dell'esclusiva adeguatezza della misura carceraria, per le seguenti ragioni: - quest'ultima è stata disposta in aggravamento rispetto agli arresti domiciliari originariamente applicatigli, per essere stato sorpreso in casa nel possesso di sostante stupefacenti; - già un precedente appello analogo è stato respinto, avendo il Tribunale allora rilevato che, pur essendo stato egli assolto per tale episodio (essendo stata ritenuta la destinazione all'uso personale della sostanza detenuta), esso integrava comunque la violazione del divieto di comunicare con persone diverse da coloro che coabitano con lui; - non è rilevante che l'ordinanza originaria, con la quale gli erano stati applicati gli arresti domiciliari, non avesse previsto nel dispositivo il divieto di comunicazione con persone non coabitanti, poiché tanto era stato indicato nella relativa motivazione, che si salda in un tutt'uno inscindibile con il primo; - in ogni caso, la disponibilità di stupefacente, quand'anche per uso personale, attestava i suoi perduranti contatti con contesti criminali e confermava la sua personalità trasgressiva; - i fatti per cui è indagato denotano una non comune spregiudicatezza, avendo egli trattato il commercio di vari tipi di stupefacenti per conto di gruppi criminali organizzati; - egli vanta precedenti penali per vari reati, anche della stessa specie oltre che per evasione. 2. Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 276, cod. proc. pen., e vizi di motivazione, osservando: - che il divieto di comunicazione con i terzi non coabitanti dev'essere indicato nel dispositivo del provvedimento, che, in caso di contrasto, prevale sulla motivazione, la quale, peraltro, nello specifico, conteneva solo il riferimento alla relativa disposizione di legge, senza altro specificare; - che l'ipotesi del Tribunale, secondo cui la droga detenuta in costanza di arresti domiciliari l'indagato se la sarebbe eventualmente procurata evadendo, è una pura congettura, mai adombrata neanche nel provvedimento di aggravamento; - che l'art. 276, cod. proc. pen., non prevede l'applicazione automatica di una misura cautelare più grave in caso di trasgressione di quella in atto. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze generiche e manifestamente infondate, in quanto eccentriche rispetto alla natura ed alla motivazione del provvedimento impugnato. Anzitutto, va rilevato che quest'ultimo non è stato reso a seguito di appello avverso l'ordinanza di aggravamento ex art. 276, cod. proc. pen., ma di impugnazione di un'ordinanza successiva, emessa a seguito di distinta istanza di revoca o sostituzione a norma dell'art. 299, stesso codice: non è questa, dunque, la sede per lagnarsi di eventuali violazioni del citato art. 276. In secondo luogo, a prescindere dal fatto che il divieto di comunicazione risulta essere stato previsto nel dispositivo dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari (come deduce il Procuratore generale nella sua requisitoria e come è possibile rilevare anche dalla lettura dell'estratto allegato al ricorso), l'imposizione o meno dello stesso non è stata essenziale ai fini della decisione impugnata, avendo quest'ultima negativamente valorizzato — in modo ragionevole, e quindi qui non censurabile — il solo fatto delle perduranti relazioni dell'indagato con quei contesti criminali pur in costanza di arresti domiciliari. Per questa stessa ragione, insignificante risulta la censura del passaggio argomentativo relativo all'eventuale evasione dell'indagato per procurarsi quella droga, trattandosi soltanto di argomento dialettico e puramente ipotetico e non di una ricostruzione alternativa in fatto ritenuta probabile e qualificante. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c