CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Firenze del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per i delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, come a lui contestati. Respingendone il gravame proposto avverso tale decisione e relativo al capo riguardante l'affermazione di responsabilità ed a vari aspetti del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di Firenze, con sentenza dell'Il gennaio scorso, ha tenuto ferma la pena inflittagli in primo grado, ma ha riqualificato come delitto di rapina impropria le condotte contestategli. 2. Con un unico motivo di ricorso, egli lamenta la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza convenzionale e di legittimità sul punto e deducendo: che la riqualificazione giuridica del fatto non fosse concretamente dal lui prevedibile; che ciò ha determinato un vulnus di effettività della sua difesa; e che, infine, ne è derivato un peggioramento della sua posizione, in ragione del più severo trattamento sanzionatorio previsto per il diverso reato ritenuto e del più lungo termine di prescrizione che ne consegue. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non ha fondamento giuridico e dev'essere perciò respinto. 2. Il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame e salvo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena, sotto il profilo della sua specie e quantità (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578). Secondo il chiaro disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., tale divieto non è diretto a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena, sotto il profilo della specie, della quantità e della sua complessiva determinazione (Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep. 2021, Loffredo, Rv. 280560, in fattispecie relativa alla riqualificazione da insolvenza fraudolenta a truffa, con conseguente perdita della possibilità, per l'imputato, di beneficiare della causa estintiva del reato dell'adempimento dell'obbligazione, ex art. 641, comma secondo, cod. pen.; così, pure, Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772, per il caso in cui la riqualificazione del fatto da parte del giudice di appello comporti una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione). 3. E' noto al Collegio il diverso indirizzo manifestatosi in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui, nella prospettiva convenzionale e secondo le indicazioni provenienti dalla Corte EDU, il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione dì far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius non solo del trattamento sanzionatorio ma anche del computo della prescrizione (tra altre, Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143; Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Borselli, Rv. 277087; Sez. 4, n. 23186 del 13/04/2016, Suffer, Rv. 268995; Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262285). Tale indirizzo, però, sebbene molte pronunce che vi aderiscono la richiamino espressamente a conforto, non si misura criticamente con la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438: la quale, dopo aver ricordato come i giudici di Strasburgo abbiano effettivamente censurato come contrarie alla Convenzione le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito, in concreto, assuma le caratteristiche di atto a sorpresa, precisa come, secondo la stessa Corte EDU, il diritto di difesa e quello al contraddittorio non debbano tuttavia ritenersi vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato fossero già presenti nella originaria imputazione, e ciò anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse stata di per sé prevedibile per l'imputato (v. fra le tante, sentenze 1° marzo 2001, Dallos c. Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c. Francia; 7 gennaio 2010, Penev c. Bulgaria; 12 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. Romania; 3 maggio 2011, Giosakis c. Grecia; 15 gennaio 2015, Mihei c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento). Secondo le Sezioni unite, dunque, nell'impostazione tutt'altro che formalistica della Corte di Strasburgo, la riqualificazione del fatto deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito, tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti: situazione - puntualizza la "sentenza Lucci" - che non ricorre quando, dall'esame dell'imputazione originaria, emerga con chiarezza l'intero quadro di riferimento fattuale su cui si è articolato il contraddittorio e il diritto alla prova.4. Ciò è quanto è accaduto nel caso specifico, in cui neppure il ricorrente adduce che la diversa qualificazione giuridica dei fatti all'esito del giudizio di appello si sia fondata su circostanze di fatto od elementi di prova che non fossero a lui già noti sin dal momento in cui gli è stata elevata l'imputazione. A tanto aggiungasi, per altro verso, che, salve eccezionali contingenze fattuali, la riqualificazione unitaria delle originarie imputazioni di furto e resistenza a pubblico ufficiale nel reato di rapina impropria si presenta sufficientemente prevedibile, considerando il tratto comune tra le fattispecie astratte (impiego di della violenza o minaccia) e l'istituzionale compito di prevenzione e repressione dei reati - tra cui quelli, statisticamente assai frequenti, contro l'altrui patrimonio - attribuito alle forze di polizia (in termini di prevedibilità di una siffatta riqualificazione si è pronunciata proprio una delle sentenze espressione dell'indirizzo più rigoroso dianzi richiamate, ovvero Sez. 2, n. 2884 del 2015, Peverello). 5. Inconferente, infine, si presenta il riferimento compiuto dal ricorrente ai principi stabiliti dalla Corte EDU nel noto "caso Drassich", il quale riguarda la diversa ipotesi di una riqualificazione giuridica intervenuta senza che all'imputato sia stata offerta alcuna possibilità d'interlocuzione su tale aspetto nel corso del processo. Nella specifica vicenda in esame, invece, tale possibilità d'interlocuzione e di difesa è stata garantita proprio dalla facoltà di impugnare la decisione con il ricorso per cassazione, attraverso il quale l'imputato avrebbe potuto - e dovuto - contestare l'avvenuta riqualificazione del fatto in peius per mano della Corte d'appello (in questo senso, tra altre, Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Rv. 256652, relativa proprio alla vicenda Drassich). Il ricorso in disamina, invece, nulla ha dedotto sulla correttezza o meno della diversa qualificazione giuridica dei fatti operata dalla sentenza impugnata, risultando perciò aspecifico sul punto. 6. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna dei proponente a sostenere le spese del giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r