CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 32516/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8088-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8088/2020 Numero sezionale 9074/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32516/2021Data pubblicazione 08/11/2021 La Corte d'appello di Bologna con decreto dell’11 luglio 2019 ha ri- gettato l’opposizione proposta, tra gli altri, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del Consigliere delegato del 13 marzo 2019 con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta dalle ricorrenti per la viola- zione della durata ragionevole della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., iniziata il 17/06/2004 dinanzi al Tribunale di Bolo- gna e conclusasi con decreto del 10/8/2017, non notificato né co- municato. La Corte distrettuale rilevava che in relazione alle procedure con- corsuali, il dies a quo del termine semestrale di decadenza per le domande di cui alla legge n. 89/2001 decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello e che al reclamo ex art. 119 l. fall., invocabile per il decreto di chiu- sura del fallimento (essendo applicabile la disciplina ante riforma della legge fallimentare), trovava sì applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ma nella durata semestrale prevista dalla no- vella del 2009, occorrendo avere riguardo alla natura endofallimen- tare della procedura di impugnazione della chiusura del fallimento, ed alla circostanza che occorreva quindi guardare non già alla data dell’inizio della procedura, ma a quella dell’impugnazione del decre- to. Ne derivava che, trovando applicazione per l’impugnazione il termi- ne semestrale, e non anche quello annuale, la proposizione della domanda di equo indennizzo era stata avanzata solo in data 11 febbraio 2019, ben oltre il termine di decadenza di cui all’art. 4 del- la legge n. 89/2001. Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. Il Ministero ha resistito con controricorso. Con il motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 6 par. 1 della CEDU ed 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8088/2020 all’art. 1 del primo protocollo addizionale, nonché degli artt. 111 e Numero sezionale 9074/2021Numero di raccolta generale 32516/2021 117 Cost., con violazione dell’art. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 della Data pubblicazione 08/11/2021 legge n. 69/2009 e dell’art. 150 co. 1 del D. Lgs. n. 5/2006. Deducono le ricorrenti che, trattandosi di procedura fallimentare già pendente alla data di entrata in vigore della riforma del 2006, alla stessa trovano applicazione le norme previgenti che prevedono che, in assenza di comunicazione e notificazione il decreto di chiu- sura sia impugnabile entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., da calcolarsi secondo la previsione anteriore alla novella del 2009, vertendosi sempre in tema di procedimento incidentale endofalli- mentare. Il motivo è fondato. Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi ap- plicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fal- limentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del 2007, che hanno in- trodotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va de- terminato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare. Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente artico- lo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interes- sati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme pre- scritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla co- municazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera rac- comandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre mo- dalità di comunicazione previste dalla legge. Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni ca- 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8088/2020 Numero sezionale 9074/2021 so trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., Numero di raccolta generale 32516/2021Data pubblicazione 08/11/2021 che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione. In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualo- ra il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non ope- ra il termine di cui all'art. 26 l. fall., bensì quello annuale, decorren- te dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scaden- za ( in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013). Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, questi diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospesone feriale dei termini), occorrendo avere riguardo, e non condividendo il Collegio quanto affermato da Cass. n. 3824/2019, richiamata dalla difesa erariale, in merito all’applicazione del diverso termine semestrale - sul pre- supposto che si tratti di un subprocedimento camerale autonomo - alla prevalenza ai fini della pendenza della data di dichiarazione del fallimento, di cui il decreto in questione costituisce l’esito. Occorre ricordare che la possibilità di invocare il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, è in contra- sto con la chiara volontà del legislatore (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di co- municazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass.n. 8816/2018). Infatti, atteso che il decreto di chiusura del fallimento è stato pro- nunciato in data 10 agosto 2017 e che la domanda di equo inden- 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8088/2020 Numero sezionale 9074/2021 nizzo è stata invece proposta in data 11 febbraio 2019, la stessa Numero di raccolta generale 32516/2021Data pubblicazione 08/11/2021 deve ritenersi comunque tempestiva a prescindere dall’applicazione o meno della sospensione feriale, posto che anche ove si reputi ap- plicabile la disposizione di cui all’art. 36 bis della legge fallimentare, il decreto di chiusura è divenuto definitivo in data 10 agosto 2018, risultando quindi rispettata la previsione di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 ( essendo il 10 febbraio 2019 una domenica). Il ricorso deve pertanto essere accolto (in senso conforme si veda Cass. n. 8088/2019) ed il decreto va cassato, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna che prov- vederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvede- rà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C