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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34699/2026

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omaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’impugnazione, ha dichiaratoinammissibile, ai sensi degli artt. 591, 605 cod. proc. pen. e 37 d.lgs. 274/2000,l’appello promosso dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessadal Giudice di pace di Roma in data 24/1/2024, con cui il predetto era statoritenuto responsabile del reato di lesioni colpose e condannato alla pena di euro400 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa.2.

Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazionel’imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi didoglianza.I) Violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 37d.lgs. 74/2000 in relazione all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen.La sentenza impugnata sarebbe censurabile sotto diversi profili.

Aprescindere dalla non corretta definizione della tipologia di provvedimentoadottato, che avrebbe dovuto essere qualificato come ordinanza, il Tribunalesarebbe incorso in una palese violazione dell’art. 37 d.lgs 274/2000, checonsente la proposizione dell’appello avverso le sentenze del Giudice di pace cheapplicano la pena pecuniaria ove sia intervenuta condanna al risarcimento deldanno.Del tutto erronea, pertanto, sarebbe l’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato, secondo la quale, nel caso che occupa, la sentenzadel Giudice di pace sarebbe insuscettibile di impugnazione, ai sensi dell’art. 37del citato decreto, limitando detta norma l’impugnazione dell’imputato allesentenze che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.Meritevole di censura è anche l’affermazione secondo la quale i rilieviriguardanti la condanna al risarcimento del danno sarebbero fondati suargomentazioni generiche ed ipotetiche.

Al riguardo, in base a consolidatainterpretazione dell’art. 37 cit., in combinato con il disposto di cui all’art. 574,comma 4, cod. proc. pen., l’impugnazione proposta avverso i punti dellasentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti ancheagli altri punti della sentenza concernenti la condanna al risarcimento del danno,che ha quale necessario presupposto l’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato.II) Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 581cod. proc. pen.Il giudice ha erroneamente qualificato come generico il motivo di appellorelativo alla condanna risarcitoria.L’articolato atto di appello conteneva doglianze specifiche in ordineall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, da cui è dipesa laconseguente condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale non si èconfrontato con tali doglianze, esprimendo una valutazione del tutto priva diargomenti a sostegno.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.La difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte, nelle quali hachiesto la conferma della sentenza impugnata; ha chiesto inoltre la liquidazionedelle spese di rappresentanza nel giudizio di legittimità come da allegata notaspese.4.

Il ricorso, fondato, deve essere accolto nei termini di seguito indicati.L’art. 37 d. lgs. 274/2000, consente la proposizione dell’appello avverso lesentenze del Giudice di pace, con le quali sia stata irrogata la sola penapecuniaria, ove, come nel caso in esame, sia intervenuta condanna alrisarcimento del danno.Pertanto, è erronea l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnatosecondo la quale il citato articolo consentirebbe di promuovere appello avverso lesentenze del Giudice di pace limitatamente ai casi nei quali sia stata applicatauna pena diversa da quella pecuniaria.Inoltre, sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove siaintervenuta condanna al risarcimento del danno, la impugnazione dei capi dellasentenza riguardanti l’affermazione di penale responsabilità si estende al capoconcernente la condanna al risarcimento del danno, essendo la primapresupposto indefettibile della seconda, con la conseguenza che è ammissibilel’appello della sentenza del Giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniariaanche nel caso in cui non vi sia stata una esplicita impugnazione del capoconcernente la condanna al risarcimento (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 7707 del19/11/2025, dep. 2026, C., Rv. 289505:”E' ammissibile l'appello propostodall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla penapecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna alrisarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 del d.lgs. n.274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574,comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i puntidella sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effettiagli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelliconcernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presuppostol'affermazione della responsabilità penale”; conforme a Sez. 4, n. 27460 del15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459).5.

Nel caso che occupa, la difesa aveva espressamente impugnato il caporelativo alla condanna al risarcimento del danno oltre ai punti relativiall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, muovendo articolatecritiche al contenuto della sentenza di primo grado.Il Tribunale ha, in sostanza, svuotato di significato l'art. 37 d.lgs. n. 274 del2000, disapplicandone la portata.

Infatti, dopo avere erroneamente sostenutol’assoluta inappellabilità della sentenza del giudice di pace di condanna alla penapecuniaria - postulato smentito dalla formulazione letterale della norma, nellaparte in cui ne prevede l’appellabilità ove sia stata pronunciata condanna alrisarcimento – ha, in modo assertivo, sostenuto che il motivo relativo allestatuizioni civili fosse privo di argomenti a sostegno.

Con ciò ha interrotto ognilegame con i motivi che riguardavano l’affermazione di penale responsabilità delricorrente, da cui discendono le statuizioni civili, abdicando al compito di valutarele ragioni di doglianza che afferivano alla responsabilità e, in via mediata, allacondanna al risarcimento del danno.6.

Da tutto quanto precede discende l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Roma - cui è rimessaanche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità- per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli attial Tribunale di Roma per l'ulteriore corso e rimette al medesimo anche laregolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’impugnazione, ha dichiaratoinammissibile, ai sensi degli artt. 591, 605 cod. proc. pen. e 37 d.lgs. 274/2000,l’appello promosso dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessadal Giudice di pace di Roma in data 24/1/2024, con cui il predetto era statoritenuto responsabile del reato di lesioni colpose e condannato alla pena di euro400 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa.2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazionel’imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi didoglianza.I) Violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 37d.lgs. 74/2000 in relazione all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen.La sentenza impugnata sarebbe censurabile sotto diversi profili. Aprescindere dalla non corretta definizione della tipologia di provvedimentoadottato, che avrebbe dovuto essere qualificato come ordinanza, il Tribunalesarebbe incorso in una palese violazione dell’art. 37 d.lgs 274/2000, checonsente la proposizione dell’appello avverso le sentenze del Giudice di pace cheapplicano la pena pecuniaria ove sia intervenuta condanna al risarcimento deldanno.Del tutto erronea, pertanto, sarebbe l’affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato, secondo la quale, nel caso che occupa, la sentenzadel Giudice di pace sarebbe insuscettibile di impugnazione, ai sensi dell’art. 37del citato decreto, limitando detta norma l’impugnazione dell’imputato allesentenze che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.Meritevole di censura è anche l’affermazione secondo la quale i rilieviriguardanti la condanna al risarcimento del danno sarebbero fondati suargomentazioni generiche ed ipotetiche. Al riguardo, in base a consolidatainterpretazione dell’art. 37 cit., in combinato con il disposto di cui all’art. 574,comma 4, cod. proc. pen., l’impugnazione proposta avverso i punti dellasentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti ancheagli altri punti della sentenza concernenti la condanna al risarcimento del danno,che ha quale necessario presupposto l’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato.II) Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 581cod. proc. pen.Il giudice ha erroneamente qualificato come generico il motivo di appellorelativo alla condanna risarcitoria.L’articolato atto di appello conteneva doglianze specifiche in ordineall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, da cui è dipesa laconseguente condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale non si èconfrontato con tali doglianze, esprimendo una valutazione del tutto priva diargomenti a sostegno.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.La difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte, nelle quali hachiesto la conferma della sentenza impugnata; ha chiesto inoltre la liquidazionedelle spese di rappresentanza nel giudizio di legittimità come da allegata notaspese.4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto nei termini di seguito indicati.L’art. 37 d. lgs. 274/2000, consente la proposizione dell’appello avverso lesentenze del Giudice di pace, con le quali sia stata irrogata la sola penapecuniaria, ove, come nel caso in esame, sia intervenuta condanna alrisarcimento del danno.Pertanto, è erronea l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnatosecondo la quale il citato articolo consentirebbe di promuovere appello avverso lesentenze del Giudice di pace limitatamente ai casi nei quali sia stata applicatauna pena diversa da quella pecuniaria.Inoltre, sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove siaintervenuta condanna al risarcimento del danno, la impugnazione dei capi dellasentenza riguardanti l’affermazione di penale responsabilità si estende al capoconcernente la condanna al risarcimento del danno, essendo la primapresupposto indefettibile della seconda, con la conseguenza che è ammissibilel’appello della sentenza del Giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniariaanche nel caso in cui non vi sia stata una esplicita impugnazione del capoconcernente la condanna al risarcimento (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 7707 del19/11/2025, dep. 2026, C., Rv. 289505:”E' ammissibile l'appello propostodall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla penapecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna alrisarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 del d.lgs. n.274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574,comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i puntidella sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effettiagli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelliconcernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presuppostol'affermazione della responsabilità penale”; conforme a Sez. 4, n. 27460 del15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459).5. Nel caso che occupa, la difesa aveva espressamente impugnato il caporelativo alla condanna al risarcimento del danno oltre ai punti relativiall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, muovendo articolatecritiche al contenuto della sentenza di primo grado.Il Tribunale ha, in sostanza, svuotato di significato l'art. 37 d.lgs. n. 274 del2000, disapplicandone la portata. Infatti, dopo avere erroneamente sostenutol’assoluta inappellabilità della sentenza del giudice di pace di condanna alla penapecuniaria - postulato smentito dalla formulazione letterale della norma, nellaparte in cui ne prevede l’appellabilità ove sia stata pronunciata condanna alrisarcimento – ha, in modo assertivo, sostenuto che il motivo relativo allestatuizioni civili fosse privo di argomenti a sostegno. Con ciò ha interrotto ognilegame con i motivi che riguardavano l’affermazione di penale responsabilità delricorrente, da cui discendono le statuizioni civili, abdicando al compito di valutarele ragioni di doglianza che afferivano alla responsabilità e, in via mediata, allacondanna al risarcimento del danno.6. Da tutto quanto precede discende l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Roma - cui è rimessaanche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità- per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli attial Tribunale di Roma per l'ulteriore corso e rimette al medesimo anche laregolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA]