CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. per essersi impossessato di un telefono cellulare sottraendolo al legittimo proprietario, con destrezza consistita nello sfilare l'apparecchio telefonico dalla tasca del giubbino della persona offesa. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di causa di non punibilità» ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso non spiega quale causa di non punibilità si intenda invocare né per quali ragioni l'art. 120 cod. proc. pen darebbe applicabile, dunque non si confronta in alcun modo con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] né' tensore