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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 44107/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA], udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'infondatezza del ricorso; udita l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 giugno 2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico facente parte del c.d. [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti di cui agli artt. 80 d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1).

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame, riportando in modo acritico le argomentazioni dell'ordinanza genetica, ha fondato la gravità indiziaria sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contrastanti sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi rapporti con i fornitori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), prive di riscontri e silenti sul suo ipotetico contesto associativo.

Infatti, i rapporti emersi erano occasionali e intrattenuti con diversi gruppi dai quali, peraltro, si era costretti ad acquistare circostanze tali da escludere il ruolo partecipativo e stabile del ricorrente anche in ragione della brevità del periodo.

Inoltre, l'ordinanza impugnata non rappresenta la circostanza che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], luogotenente di [OSCURATO:PERSONA], avesse indicato come spacciatori del gruppo i fratelli Turboli, ma non il ricorrente.

Infine, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero riscontrate dalle intercettazioni che, però, da un lato, non corrispondono in termini temporali, non sono state utilizzate per contestare reati-fine e non hanno visto la partecipazione diretta di Germano (captazione n. 196 del 24 maggio 2019 e dialogo in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna) che all'epoca era detenuto, dall'altro lato, non offrono elementi di certezza sul fatto che fosse proprio lui il "Paco" menzionato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, atteso che le condotte di Germano, gravato da un solo precedente, si arrestano al 2019 e che egli è un mero partecipe cui non sono contestati reati-fine. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha collocato le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA], detto Paco, nel più ampio contesto di un organigramma associativo definito "[OSCURATO:PERSONA]", nella compagine facente capo a [OSCURATO:PERSONA], volto alla gestione di una parte del mercato di stupefacenti a Cosenza controllata dalla criminalità mafiosa locale.

2.1. In particolare, i numerosi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), interni al [OSCURATO:PERSONA] e ritenuti attendibili da sentenze definitive, hanno rivelato soprattutto il funzionamento complessivo della struttura criminale e delle sue sotto- articolazioni, mentre, con riferimento alla figura di Germano, hanno riconosciuto come egli fosse uno spacciatore al dettaglio alle dipendenze di svariati gruppi criminali e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] prima del 2018 e di [OSCURATO:PERSONA], del clan di [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2018 e 2019.

2.2. Dalle intercettazioni sono emersi i rapporti di Germano sia con i fratelli Turboli (pagg. 16 e 17) che con [OSCURATO:PERSONA], oltre che il suo coinvolgimento in occasione di un episodio di distribuzione dello stupefacente a lui riferibile in quanto il soprannome "Paco", menzionato nelle intercettazioni, non risulta attribuito ad altri indagati.

2.3. A fronte di tali, scarni e disarticolati, elementi di fatto, espressivi, al più, dell'attività di spacciatore del ricorrente con soggetti appartenenti a diversi sottogruppi criminali, e in considerazione dell'assenza di reati-fine ascritti al ricorrente, si mostrano incerti e assertivi i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato nella parte in cui concludono per la gravità indiziaria della sua condotta partecipativa.

2.4. Deve al riguardo essere richiamata la costante linea interpretativa di questa Corte (tra le tante Sez. 6 n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114), secondo la quale integra la partecipazione nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perché agevolando lo svolgimento dell'attività assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che la condotta dell'agente sia posta in essere avvalendosi delle risorse dell'organizzazione e vi siano la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, Bocci, Rv. 27 e 3319).

3. Sulla base delle suesposte considerazioni si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. affinchè colmi le lacune della motivazione in ordine agli elementi da cui evincere la condotta partecipativa di Germano soprattutto sotto il profilo dell'affectio societatis.

4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende logicamente assorbente la residua censura relativa alle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA], udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'infondatezza del ricorso; udita l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico facente parte del c.d. [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti di cui agli artt. 80 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1). 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame, riportando in modo acritico le argomentazioni dell'ordinanza genetica, ha fondato la gravità indiziaria sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contrastanti sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi rapporti con i fornitori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), prive di riscontri e silenti sul suo ipotetico contesto associativo. Infatti, i rapporti emersi erano occasionali e intrattenuti con diversi gruppi dai quali, peraltro, si era costretti ad acquistare circostanze tali da escludere il ruolo partecipativo e stabile del ricorrente anche in ragione della brevità del periodo. Inoltre, l'ordinanza impugnata non rappresenta la circostanza che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], luogotenente di [OSCURATO:PERSONA], avesse indicato come spacciatori del gruppo i fratelli Turboli, ma non il ricorrente. Infine, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero riscontrate dalle intercettazioni che, però, da un lato, non corrispondono in termini temporali, non sono state utilizzate per contestare reati-fine e non hanno visto la partecipazione diretta di Germano (captazione n. 196 del 24 maggio 2019 e dialogo in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna) che all'epoca era detenuto, dall'altro lato, non offrono elementi di certezza sul fatto che fosse proprio lui il "Paco" menzionato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, atteso che le condotte di Germano, gravato da un solo precedente, si arrestano al 2019 e che egli è un mero partecipe cui non sono contestati reati-fine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha collocato le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA], detto Paco, nel più ampio contesto di un organigramma associativo definito "[OSCURATO:PERSONA]", nella compagine facente capo a [OSCURATO:PERSONA], volto alla gestione di una parte del mercato di stupefacenti a Cosenza controllata dalla criminalità mafiosa locale. 2.1. In particolare, i numerosi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), interni al [OSCURATO:PERSONA] e ritenuti attendibili da sentenze definitive, hanno rivelato soprattutto il funzionamento complessivo della struttura criminale e delle sue sotto- articolazioni, mentre, con riferimento alla figura di Germano, hanno riconosciuto come egli fosse uno spacciatore al dettaglio alle dipendenze di svariati gruppi criminali e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] prima del 2018 e di [OSCURATO:PERSONA], del clan di [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2018 e 2019. 2.2. Dalle intercettazioni sono emersi i rapporti di Germano sia con i fratelli Turboli (pagg. 16 e 17) che con [OSCURATO:PERSONA], oltre che il suo coinvolgimento in occasione di un episodio di distribuzione dello stupefacente a lui riferibile in quanto il soprannome "Paco", menzionato nelle intercettazioni, non risulta attribuito ad altri indagati. 2.3. A fronte di tali, scarni e disarticolati, elementi di fatto, espressivi, al più, dell'attività di spacciatore del ricorrente con soggetti appartenenti a diversi sottogruppi criminali, e in considerazione dell'assenza di reati-fine ascritti al ricorrente, si mostrano incerti e assertivi i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato nella parte in cui concludono per la gravità indiziaria della sua condotta partecipativa. 2.4. Deve al riguardo essere richiamata la costante linea interpretativa di questa Corte (tra le tante Sez. 6 n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114), secondo la quale integra la partecipazione nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perché agevolando lo svolgimento dell'attività assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che la condotta dell'agente sia posta in essere avvalendosi delle risorse dell'organizzazione e vi siano la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, Bocci, Rv. 27 e 3319). 3. Sulla base delle suesposte considerazioni si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. affinchè colmi le lacune della motivazione in ordine agli elementi da cui evincere la condotta partecipativa di Germano soprattutto sotto il profilo dell'affectio societatis. 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende logicamente assorbente la residua censura relativa alle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Cos
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