CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 34055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26776/2015R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale delle Milizie n.34; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian.1633/2015, pronunciata il 5 marzo 2015, depositata il 17 aprile2015 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.26776/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resist e con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1633/2015, pronunciata il 5 marzo 2015, depositata il 17 aprile 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello del l a contribuente contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva rigettatoil ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento sintetico del reddito degli anni 2004 e 2005, basato su incrementi patrimoniali che, secondo la ricorrente non esistevano, essendo stata mero prestanome di tale [OSCURATO:PERSONA]; 2. c on la sentenza impugnata, la C.t.r. dava atto che la contribuente era stata assolta dal Tribunale di Varese per carenza di dolo in ordine ai reati finanziari a lei contestati, in quanto l’imputata era solo “una testa di legno” con un ruolo nominale nella vita della società di cui risultava amministratrice; 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 novembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, e 654 cod. proc. pen., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., in quanto il mero riferimento al giudicato penale non poteva costituire sufficiente supporto alla sentenza della C.t.r, stante l’autonomia tra il giudizio penale e quello tributario; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.37 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; r.g. n.26776/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo la ricorrente, ai sensi dell’art.37, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, anche il soggetto interposto fittiziamente doveva ritersi responsabile fiscalmente, salvo l’eventuale diritto al rimborso, qualora avesse provato di aver pagato imposte per redditi che, in base ad accertamento definitivo, erano imputati ad altro soggetto; 2.1. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo; in primo luogo in materia di contenzioso tributario , nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenzapenale irrevocabile, di condanna o di assoluzione , emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sedepenale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processotributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronunciapenale di condanna; ne consegue che il giudicetributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenzapenale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti algiudizio (Cass.n.28174/2017); il giudice tributario, dunque, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su r.g. n.26776/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia deidue giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (cfr. Cass. n.27814/2020); nel caso in esame, il giudice di appello ha semplicemente fatto riferimento all’esito del giudizio penale, senza operare alcuna autonoma valutazione, anche in considerazione delle norme che regolano l’accertamento sintetico dei redditi, le quali prevedono un’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, che è tenuto a dimostrare che le spese contestate - in conseguenz a delle quali l'Amministrazione finanziaria ha ricalcolato il suo reddito complessivo nelle forme dell'accertamentosintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.Rn. 600 del 1973 - sono state in realtà finanziate mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte, oppure esenti, ovvero provenienti da finanziamenti di terzi, e pertanto legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; 2.2. pertanto , il primo m otivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provv