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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 48559/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Bari del 19-25.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19-[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha rigettato l'istanza di restituzione nei termini proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione della impugnazione contro la sentenza del 27.4.2011, definitiva il 12.6.2011 che aveva confermato la sentenza del 10.10.2001 del Tribunale di Tra n i;

2. ricorre per cassazione il difensore del Daloia lamentando omessa motivazione: rileva che l'istanza di restituzione nel termine aveva evidenziato la omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio che il Daloia aveva eletto all'atto della scarcerazione per essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed invece erroneamente tentata al precedente domicilio ove non era stata eseguita essendosi perciò fatto ricorso alla notifica ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; segnala che la Corte non ha preso posizione su tale questione incentrando la sua decisione su un altro aspetto della vicenda e, in particolare, sulla idoneità dell'ordine di traduzione a consentire al prevenuto di avere contezza del procedimento a suo carico presso la Corte di Appello; segnala come non possa essere condivisa la affermazione secondo cui la nullità sarebbe ormai coperta da giudicato; aggiunge che l'interesse a proporre impugnazione su fonda sulla possibilità di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione nonostante abbia ormai scontato l'intera condanna inflitta con la sentenza;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso avendo la Corte adeguatamente motivato sulla conoscenza del procedimento da parte dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su argomentazioni manifestamente infondate.

1. La Corte di Appello di Bari era stata adita dal Daloia con istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 27.4.2011 con cui quel medesimo ufficio aveva confermato quella del 10.10.2001 del Tribunale di Trani che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione; il difensore aveva in particolare sottolineato che l'imputato non aveva mai ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto (in via [OSCURATO:PERSONA] n. 10 in Barletta) avendo invece avuto conoscenza soltanto dell'ordine di traduzione e che era stato indotto a rinunciare ad essere presente in aula non avendo avuto notizia dell'esistenza del processo fissato in appello del cui esito non aveva poi saputo nulla.

2. La Corte ha respinto l'istanza di restituzione nel termine sostenendo che, mentre la omessa citazione dell'imputato aveva determinato una nullità ormai coperta da giudicato, non si poteva nel contempo sostenere che il Daloia non avesse avuto contezza del processo poiché la rinuncia a comparire e ad essere presente in aula, formalizzata con dichiarazione del 26.4.2011, era intervenuta a séguito dell'ordine di traduzione in cui erano stati riportati gli estremi del processo che ha giudicato sufficienti e idonei a garantire al destinatario la possibilità di sapere di quale vicenda processuale si trattasse.

Ha sostenuto, quindi, che con l'istanza di rimessione nel termine non si poteva evidentemente "recuperare" una questione di nullità ormai definitivamente preclusa.

3. L'ordinanza impugnata non presta il fianco ai rilievi sollevati dalla difesa in questa sede.

La difesa, infatti, non contesta la idoneità dell'ordine di traduzione ricevuto dal Daloia a dare contezza al predetto dell'esistenza e della natura processo di cui si trattava; la difesa si lamenta, infatti, del fatto che la Corte di Appello non abbia affrontato la questione di nullità che, tuttavia, del tutto correttamente, il provvedimento impugnato ha considerato come una questione ben distinta rispetto a quella concernente la mancata conoscenza del processo e della sentenza che ne è scaturita.

Lo stesso ricorso conferma che l'atto di citazione era stato recapitato ai difensori di fiducia ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. e non si verteva, perciò, in un caso di nullità assoluta ma, come è pacifico, di una nullità a regime intermedio che andava tempestivamente eccepita (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 50389 del 27/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277808 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46638 del 13/09/2019, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278002 - 01).

Va pur precisato, a tal proposito, come sia assolutamente incontroverso che il difensore di fiducia - che aveva ricevuto la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello sia per sé che, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anche per l'imputato - fosse certamente a conoscenza della data del processo in cui, tuttavia, non era comparso e non aveva sollevato la questione della omessa notifica al proprio assistito.

Altro, invece, è il profilo della mancata conoscenza dell'esito del processo su cui, peraltro, la difesa non si è soffermata affatto essendo allora appena il caso di ribadire che l'istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione, mentre va proposta l'impugnazione tardiva qualora si adduca l'esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto (cfr., in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 18198 del 21/03/2018, K., Rv. 272907 - 01 in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine, sul presupposto che, pur potendosi configurare, come nel caso di specie, la nullità del decreto di citazione in appello, tale vizio risultava assorbito dall'intervenuto giudicato, a fronte del quale l'imputato non aveva dedotto alcuna doglianza concernente l'esistenza e validità formale del titolo; conf., Sez. 6, Sentenza n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv. 257028 - 01; cfr., anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751 - 01, in cui la Corte ha chiarito che la restituzione in termini, attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore, non è ammessa allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza dal termine).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Bari del 19-25.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19-[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha rigettato l'istanza di restituzione nei termini proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione della impugnazione contro la sentenza del 27.4.2011, definitiva il 12.6.2011 che aveva confermato la sentenza del 10.10.2001 del Tribunale di Tra n i; 2. ricorre per cassazione il difensore del Daloia lamentando omessa motivazione: rileva che l'istanza di restituzione nel termine aveva evidenziato la omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio che il Daloia aveva eletto all'atto della scarcerazione per essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed invece erroneamente tentata al precedente domicilio ove non era stata eseguita essendosi perciò fatto ricorso alla notifica ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; segnala che la Corte non ha preso posizione su tale questione incentrando la sua decisione su un altro aspetto della vicenda e, in particolare, sulla idoneità dell'ordine di traduzione a consentire al prevenuto di avere contezza del procedimento a suo carico presso la Corte di Appello; segnala come non possa essere condivisa la affermazione secondo cui la nullità sarebbe ormai coperta da giudicato; aggiunge che l'interesse a proporre impugnazione su fonda sulla possibilità di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione nonostante abbia ormai scontato l'intera condanna inflitta con la sentenza; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso avendo la Corte adeguatamente motivato sulla conoscenza del procedimento da parte dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su argomentazioni manifestamente infondate. 1. La Corte di Appello di Bari era stata adita dal Daloia con istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 27.4.2011 con cui quel medesimo ufficio aveva confermato quella del 10.10.2001 del Tribunale di Trani che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione; il difensore aveva in particolare sottolineato che l'imputato non aveva mai ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto (in via [OSCURATO:PERSONA] n. 10 in Barletta) avendo invece avuto conoscenza soltanto dell'ordine di traduzione e che era stato indotto a rinunciare ad essere presente in aula non avendo avuto notizia dell'esistenza del processo fissato in appello del cui esito non aveva poi saputo nulla. 2. La Corte ha respinto l'istanza di restituzione nel termine sostenendo che, mentre la omessa citazione dell'imputato aveva determinato una nullità ormai coperta da giudicato, non si poteva nel contempo sostenere che il Daloia non avesse avuto contezza del processo poiché la rinuncia a comparire e ad essere presente in aula, formalizzata con dichiarazione del 26.4.2011, era intervenuta a séguito dell'ordine di traduzione in cui erano stati riportati gli estremi del processo che ha giudicato sufficienti e idonei a garantire al destinatario la possibilità di sapere di quale vicenda processuale si trattasse. Ha sostenuto, quindi, che con l'istanza di rimessione nel termine non si poteva evidentemente "recuperare" una questione di nullità ormai definitivamente preclusa. 3. L'ordinanza impugnata non presta il fianco ai rilievi sollevati dalla difesa in questa sede. La difesa, infatti, non contesta la idoneità dell'ordine di traduzione ricevuto dal Daloia a dare contezza al predetto dell'esistenza e della natura processo di cui si trattava; la difesa si lamenta, infatti, del fatto che la Corte di Appello non abbia affrontato la questione di nullità che, tuttavia, del tutto correttamente, il provvedimento impugnato ha considerato come una questione ben distinta rispetto a quella concernente la mancata conoscenza del processo e della sentenza che ne è scaturita. Lo stesso ricorso conferma che l'atto di citazione era stato recapitato ai difensori di fiducia ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. e non si verteva, perciò, in un caso di nullità assoluta ma, come è pacifico, di una nullità a regime intermedio che andava tempestivamente eccepita (cfr., Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 50389 del 27/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277808 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46638 del 13/09/2019, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278002 - 01). Va pur precisato, a tal proposito, come sia assolutamente incontroverso che il difensore di fiducia - che aveva ricevuto la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello sia per sé che, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anche per l'imputato - fosse certamente a conoscenza della data del processo in cui, tuttavia, non era comparso e non aveva sollevato la questione della omessa notifica al proprio assistito. Altro, invece, è il profilo della mancata conoscenza dell'esito del processo su cui, peraltro, la difesa non si è soffermata affatto essendo allora appena il caso di ribadire che l'istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione, mentre va proposta l'impugnazione tardiva qualora si adduca l'esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto (cfr., in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 18198 del 21/03/2018, K., Rv. 272907 - 01 in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine, sul presupposto che, pur potendosi configurare, come nel caso di specie, la nullità del decreto di citazione in appello, tale vizio risultava assorbito dall'intervenuto giudicato, a fronte del quale l'imputato non aveva dedotto alcuna doglianza concernente l'esistenza e validità formale del titolo; conf., Sez. 6, Sentenza n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv. 257028 - 01; cfr., anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751 - 01, in cui la Corte ha chiarito che la restituzione in termini, attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore, non è ammessa allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza dal termine). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur
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