CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 19528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28981/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4094/2016 depositata il17/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4094/2016, pubblicata il 17/11/2016, ha dichiarato inammissibile l’appello promosso -nel giudizio instaurato dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], volto a sentire accertare la legittimità della propria condotta in ordine alle vicende di cui ai «progetti di investimento nel settore turistico a valere sulle risorse del [OSCURATO:PERSONA] FERS, azione 3.1.1., aiuti investimenti turistici, relative annualità 1997 e 1998 – pubblicato in BURC n. 29 bis del 16/6/1997» e l’insussistenza di inadempienze alle obbligazioni di cui al contributo alla predetta società, concesso ed erogato di € 855.836,00, con domanda riconvenzionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria della legittimità della revoca e condanna della società alla restituzione della somma residua di € 792.030,47 – avverso la sentenza del Tribunale, che aveva respinto le domande attoree e accolto la domanda riconvenzionale della Regione. In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che l’atto di appello, spedito per la notifica il 23/11/2011, articolato in quattro distinti motivi, non conteneva la contestazione dei fatti posti a fondamento della decisione, vale a dire che le irregolarità del cd. business plan (per inserimento di fatture relative ad altre strutture alberghiere, come ammesso dalla società) e nella conformità urbanistica (come da verbale della G.d.F. non contestato e da perizia giurata presentata dalla sessa appellante), per cui erano stati richiesti i finanziamenti, rendevano pienamente legittima la revoca del contributo da parte della Regione e quindi il decreto dirigenziale n. 10/2004, ma con esso ci si doleva solo del fatto che il Tribunale si fosse «appiattito» sulla decisione della Regione, ritenendo tali irregolarità veri e propri inadempimenti ex art.1218 c.c.: ora, a fronte dell’allegazione da parte della Regione dell’inesatto adempimento mediante elementi di fatto che non erano stati contestati, spettava alla società dare prova che «le irregolarità (o inadempimento che dir si voglia) erano causate da circostanze ad essa non addebitabili» e, in mancanza di tale allegazione, correttamente era stata accolta la domanda riconvenzionale della Regione e respinta quella di parte attrice «perché priva di prova (rectius di allegazione)». Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, notificato il 30/11/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 15/1/2018). La ricorrente ha depositato memoria. Per la controricorrente Regione, l’avviso relativo all’adunanza camerale fissata del 3/5/2023, risulta essere stato effettuato, nell’impossibilità di notifica all’unico difensore nominato, in data 14-2-2023/29-3-2023, a mezzo UG, presso la sede legale della Regione stessa, con invito a nominare nuovo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c-., dell’art.342 c.p.c. nel testo antecedente alla riforma del D.L. n. 83/112, conv. in L. 134/2012, nonché degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., in punto di omesso esame dei motivi di gravame, stante la declaratoria di inammissibilità dell’appello; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c-., dell’art.342 c.p.c. e del D.L. n. 83/112, conv. in L. 134/2012, in punto di declaratoria di inammissibilità dell’appello, notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base del nuovo art.342 c.p.c. e non della vecchia formulazione della disposizione; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.112, 115, 191 c.p.c. e 1218 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c., in punto di conferma della statuizione del Tribunale sull’inadempimento di essa [OSCURATO:PERSONA], a fronte della dimostrazione dell’insussistenza di un proprio inadempimento, essendo frutto di mero errore materiale l’allegazione tra le spese, in sede di domanda del contributo, di fatture non inerenti all’[OSCURATO:PERSONA], ma ad altri alberghi, come poi rettificato, nonché in punto di pretermessa disamina della richiesta di CTU al fine di verificare la veridicità e congruità delle allegazioni contabili e tecniche prodotte in primo grado; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.112, 115, 116, 342 c.p.c. e 1218 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione alla ritenuta corretta statuizione di primo grado in punto di rigetto nel merito della domanda attrice «priva di prov , rectius di allegazione», a fronte della dimostrazione della inconfigurabilità del preteso inadempimento di essa [OSCURATO:PERSONA]. 2. In memoria, la ricorrente (e va rammentato che il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, da ultimo Cass. 37719/2022) dà atto che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 201/2019, pur nella consapevolezza che il fallimento della parte nel giudizio di legittimità non comporta conseguenze sul piano processuale. Invero, anche l'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 27143/2017; Cass. 15928/2021). 3. Le censure, in punto di statuizione di inammissibilità dell’appello, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate nei sensi di cui in motivazione. Anzitutto, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello (valutato il tenore delle argomentazioni espresse e il dictum espresso nel dispositivo) non applicando, stante la notifica del gravame nel 2011, il nuovo art.342 c.p.c., introdotto con il d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, che (a differenza del testo vigente sino al settembre 2012, del seguente tenore: «L'appello si propone con citazione contenente la esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte nell'articolo 163 se l'appello e' proposto davanti alla corte d'appello o davanti al tribunale, e quelle prescritte nell'articolo 313 se e' proposto davanti al pretore») prescrive: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Invero, la Corte di merito ha richiamato giurisprudenza del giudice di legittimità, «costante e risalente», del 2007. Sul punto, la doglianza della ricorrente risulta inammissibile, non essendo colta la ratio decidendidella sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con riguardo al testo dell’art.342 c.p.c., anteRiforma 2012, che «Nell'atto d'appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, onde non è sufficiente che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate, ma è necessario pur quando la sentenza impugnata sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare pertanto con la motivazione della sentenza impugnata» (Cass. 3805/1998; Cass. 10680/2002). Si è pure precisato (Cass.9244 /2007; conf. Cass. 18932/2016) che «nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata». La Corte d’appello ha ritenuto che l’atto di appello non era sufficientemente specifico, in relazione alla necessaria componente argomentativa del gravame, vale a dire l’individuazione di quelle argomentazioni in cui il giudice avesse errato. Nella specie, discutendosi di inadempienze che avevano giustificato la revoca, da parte della Regione, del finanziamento, ad avviso della Corte d’appello, non essendo in discussione i fatti posti a fondamento della decisione di primo grado, vale a dire l’inadempimento agli obblighi sanciti nel bando di gara, non contestati, che avrebbero consentito alla Regione addirittura di non concedere il contributo ai sensi del bando di gara ovvero di revocarlo, una volta concesso, sulla base della verifica amministrativa della documentazione prodotta a consuntivo, in sede di rendicontazione finale, a giustificazione delle spese sostenute per il completamento dell’investimento oggetto di cofinanziamento, l’appellante non avrebbe dovuto limitarsi a lamentare «l’appiattimento» sulla decisione della Regione ed ad affermare che si trattava di mere «irregolarità» nell’esecuzione della prestazione (in sede di presentazione della domanda di ammissione al contributo), non sanzionabile con la revoca del finanziamento, e non di inadempimento (grave), espressioni queste che sul piano giuridico «identificano una medesima fattispecie», ma avrebbe dovuto contestare la violazione dell’art.1218 c.c., spettando alla società «provare che le irregolarità (o inadempimento che dir si voglia) erano causate da circostanze ad essa non addebitabili, caso fortuito, fatto del terzo, etc…». Ora, a parte ogni considerazione sulla confusione tra il piano dell’allegazione, la cui mancanza può rilevare ai fini della genericità dell’atto introduttivo del giudizio, e della prova, la cui mancanza dà luogo a pronuncia di merito di infondatezza della domanda o dell’eccezione, alla luce del principio di diritto, sopra richiamato, secondo cui, anche nella vigenza del pregresso testo dell’art.342 c.p.c., l’appellante deveconsentire al giudice superiore di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta, il presente ricorso risulta fondato, laddove si censura la statuizione di inammissibilità del gravame della società [OSCURATO:PERSONA]. L’appellante, a fronte delladecisione di primo grado di rigetto della domanda della società di accertamento negativo delle contestate inadempienze alle obbligazioni di cui al contributo, concesso ed erogato, e di accoglimento della domanda riconvenzionale della Regione, di declaratoria della legittimità della revoca del finanziamento, aveva nei quattro motivi di appello (ritrascritti nel presente giudizio e nella parte in fatto della sentenza impugnata): a) contestato la sussistenza di gravi inadempienze tali da legittimare la revoca del finanziamento, deducendo, rispetto alla affermata «irregolarità nella fatturazione», di avere allegato e dimostrato la correzione, in sede di rendicontazione finale, dell’errore «di calcolo commesso in sede di presentazione dell’istanza», con esclusione delle fatturazioni estranee al progetto finanziato, riguardante l’[OSCURATO:PERSONA], e documentazione di una spesa complessiva cui corrispondeva il contributo di € 855.836,49 concesso; b) contestato che le irregolarità nella presentazione della domanda di ammissione al contributo fosse elemento sufficiente per cristallizzare un inadempimento rilevante ai sensi dell’art.10 del bando di gara, ai fini della revoca del contributo, considerata la prevalenza da attribuirsi alla rendicontazione finale circa le fatturazioni dimostrative dell’investimento; c) contestato l’inadempienza relativa alla «non conformità urbanistica della struttura», rilevando che tale fatto non aveva costituito un presupposto della revoca del contributo e che comunque il programma lavori era stato realizzato in virtù di concessione edilizia in sanatoria; d) censurato la statuizione del Tribunale circa l’impossibilità di una revoca parziale del contributo; e) censurato la mancata considerazione circa il comportamento inadempiente della Regione per non avere compiuto accertamenti al fine di verificare la sussistenza degli inadempimenti del beneficiario del finanziamento; f) lamentato la mancata ammissione della CTU, richiesta in primo grado. Risulta pertanto che i motivi dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] esplicitassero in maniera chiara ed esauriente le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado e l’atto di appello fosse pertanto pienamente ammissibile, sicché la Corte territoriale doveva vagliare nel merito la censura. 4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio,