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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20585/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che è intervenuto per iscritto ai sensi della prorogata disciplina emergenziale e ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. i Ritenuto in fatto

1. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di Palmi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione: per il delitto di omicidio del cognato (coniuge della sorella della moglie) [OSCURATO:PERSONA], contro cui esplodeva due colpi di pistola che lo raggiungevano alla testa, e per il delitto di tentativo di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], commesso mediante l'esplosione, nello stesso contesto spazio temporale, di due colpi di pistola, di cui uno lo raggiungeva al cavo ascellare sinistro, senza poi causarne la morte solo grazie all'intervento tempestivo del personale sanitario.

Entrambi i delitti furono commessi per motivi abietti e futili, aggravante posta in equivalenza con le attenuanti generiche, in Rosarno, nei pressi del campo sportivo, il 4 agosto 2020; per i connessi delitti di illegale detenzione e di porto in luogo pubblico della pistola semiautomatica clandestina, perché con matricola abrasa, comprensiva di un caricatore con otto proiettili, utilizzata per i delitti di omicidio e di tentato omicidio, sempre in Rosarno il 4 agosto 2020.

2. I fatti avvennero all'esito di una discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presente [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di far desistere il cognato dall'atteggiamento a dir poco molesto che teneva nei confronti della moglie, [OSCURATO:PERSONA] - in ragione della volontà di quest'ultima di formalizzare la separazione coniugale e metter così fine al matrimonio durato vent'anni - e della di lei sorella, Cetta, che spesso aveva pedinato, procurando alle due donne un comprensibile fastidio e fato di agitazione.

La sera del 4 agosto 2020, [OSCURATO:PERSONA], ancora fortemente adirato per aver ricevuto una lettera raccomandata dal Tribunale di Palmi relativa al procedimento di separazione giudiziale dalla moglie, ebbe cura, come riferito da [OSCURATO:PERSONA] - suo dipendente con il quale aveva trascorso l'intera giornata del 3 agosto -, di procurarsi una pistola; quindi, fu contattato da [OSCURATO:PERSONA] che gli disse che voleva incontrarlo per p4argli. [OSCURATO:PERSONA] si recò all'appuntamento armato e, giunto sul luogo convenuto, salì a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], ove sul sedile posteriore vi era il figlio Michele.

I tre fecero un giro per le vie di Rosarno, nel corso del quale vi fu un acceso scambio di battute tra i due cognati, interrotto poi da Bersano che, estratta la pistola, esplose due colpi contro [OSCURATO:PERSONA], raggiungendolo alla testa, e immediatamente dopo due colpi in direzione del nipote Michele.Immediatamente dopo scese dall'autovettura e si diresse verso casa, telefonando nel frattempo alla madre per dirle che avrebbe dovuto accompagnarlo rapidamente in ospedale.

3. La Corte di assise di appello ha escluso la ricorrenza della invocata legittima difesa e ha precisato che, al momento in cui Bersano fece uso della pistola, né Antonio né [OSCURATO:PERSONA] impugnavano i coltelli poi rinvenuti occultati sotto i tappetini dell'autovettura.

Ha ancora escluso l'attenuante della provocazione e ha invece affermato sia l'abiezione dei motivi delle condotte omicide, individuabili nella volontà di punire i congiunti, asseritamente responsabili dei suoi problemi coniugali, sia la futilità degli stessi anche per la assoluta sproporzione tra l'azione omicida e la inconsistenza e la riprorevolezza del movente punitivo.

Ha infine negato l'invocata prevalenza delle attenuanti generiche.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi dopo aver illustrato il travisamento: del contenuto dell'interrogatorio dell'imputato del 7 agosto 2020; delle dichiarazioni contraddittorie rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] durante l'esame dibattimentale del 20 luglio 2021; del contenuto del verbale di ispezione sulla scena del crimine e dell'autovettura di proprietà della vittima [OSCURATO:PERSONA], ove si dà atto che erano visibili i coltelli riposti dentro l'autovettura e specificamente uno sotto il tappetino lato guida e l'altro sotto lo zaino collocato sul sedile posteriore ove era seduto [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La tesi della legittima difesa è stata esclusa con motivazione illogica, che non ha tenuto conto che l'imputato sparò non per uccidere ma per minacciare, che uccise per errore, che avvertì il pericolo di una aggressione ai suoi danni, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva con sè dei coltelli, di facile e pronto uso, e che lo aveva condotto in un luogo appartato, ove si trovava, parcheggiata, un'altra autovettura con qualcuno a bordo, che lampeggiò in segno di intesa non appena li vide arrivare.

Queste circostanze convinsero il ricorrente di esser caduto in un agguato.

Egli mirò non alla testa di [OSCURATO:PERSONA] ma al tettuccio dell'autovettura e colpì il cognato per mero errore.

Della presenza di un'autovettura nel luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] arrestò la marcia vi è prova dalla conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, successiva al fatto, di [OSCURATO:PERSONA] con una amica, tale Claudia.

Del resto, Bersano non preordinò l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] ma fu questi che prese l'iniziativa di incontrarsi per parlare e lui ebbe paura perché già in passato era stato minacciato. [OSCURATO:PERSONA] aveva detto a Bersano di essere in possesso di una pistola e lo aveva minacciato di morte quella notte stessa.

L'unica certezza è che Bersano era stato convocato ad un incontro al quale i due Pupo si erano presentati armati. [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato, benché richiesto più volte, la ragione per la quale quella sera il padre gli aveva chiesto di raggiungerlo e ha negato la presenza di armi nell'autovettura, riscontrata invece dal verbale di sequestro dei coltelli.

Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che tra l'imputato e le vittime non vi era malanimo e questo impedisce di ravvisare i motivi abietti e futili e orienta verso la legittima difesa. [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto uccidere non si sarebbe limitato ad esplodere contro [OSCURATO:PERSONA] due colpi e, avendone otto a disposizione, li avrebbe esplosi tutti.

Stessa considerazione vale per il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da un solo colpo.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione dell'aggravante dei motivi abietti e futili.

Come detto, il ricorrente agì in preda al panico e per salvarsi e dunque per legittima difesa e non certo per motivi abietti e futili.

4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa applicazione dell'attenuante della provocazione, che [OSCURATO:PERSONA] pose in essere con minacce di morte fissando l'incontro a tarda ora nel cuore della notte e portando Bersano in un luogo isolato, ove lo aggredì minacciandolo, appunto, di morte.

4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa applicazione del minimo della pena e delle attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

6. Il difensore del ricorrente ha quindi depositato conclusioni scritte con cui ha replicato agli argomenti spesi in requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La tesi della legittima difesa e le deduzioni difensive dell'assenza di volontà omicida e della individuazione della causa della morte di [OSCURATO:PERSONA] nell'errore umano sono state compiutamente esplorate dalla Corte di assise di appello.

Con argomentazioni logiche, complete e coerenti con i dati risultanti dall'istruttoria, si è dimostrata l'assoluta inconsistenza della prospettazione secondo cui l'imputato volle soltanto spaventare i suoi interlocutori, che lo avevano minacciato di morte, e per tale ragione esplose un colpo verso il tettuccio dell'autovettura.

La Corte di assise di appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] fu colpito sul lato destro a livello del volto e ha desunto, senza che il ricorso abbia saputo opporre rilievi capaci di incrinare la tenuta logica della motivazione, che lo sparatore, posizionato sul sedile lato passeggero, puntò l'arma in direzione della vittima con traiettoria diretta e ad una distanza molto ravvicinata, e quindi con chiara volontà di colpirla mortalmente.

Ha poi aggiunto che l'imputato, esplosi i due colpi contro [OSCURATO:PERSONA], si girò in direzione del nipote, [OSCURATO:PERSONA], lo colpì al torace e non ne causò la morte sol perché questi ebbe la prontezza, in quel drammatico frangente, di flettere parzialmente il busto.

Un rilievo di assoluta logicità, che il ricorrente non ha confutato o almeno tentato di porre in crisi, ha arricchito la motivazione della sentenza impugnata: se l'imputato fosse stato mosso soltanto dall'intento di incutere timore, si sarebbe limitato a mostrare la pistola per intimidire cognato e nipote, senza alcuna necessità di passare alle vie di fatto.

2.1. Del tutto inconsistente è la pretesa del riconoscimento della legittima difesa, per evidente difetto di attualità del pericolo e della necessità di difendersi, oltre che del requisito della proporzione tra offesa e difesa. [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Michele, quando furono colpiti con l'esplosione di più colpi a bruciapelo, non erano armati.

Lo stesso ricorrente non è giunto ad affermare che le vittime erano armate e si è limitato a riferire di aver visto dei coltelli occultati sotto i tappetini dell'autovettura, quindi non branditi da Antonio e [OSCURATO:PERSONA], che erano certamente disarmati.

Anche ad ammettere - ha correttamente osservato la Corte di assise di appello - che [OSCURATO:PERSONA] intimò all'imputato di non seguire più sua moglie, non si vede per quale ragione questi avrebbe dovuto avvertire la necessità di difendersi da un pericolo attuale.

La Corte di assise di appello ha poi correttamente osservato che l'imputato, ove si fosse sentito realmente minacciato o in pericolo, ben avrebbe potuto sottrarsi alla richiesta di incontro con il cognato, invece di presentarsi armato, e avrebbe potuto chiedere aiuto all'Autorità.

È dunque evidente che, pur accogliendo la prospettiva della narrazione dell'imputato, mancò del tutto il requisito della necessità di difendersi, perché sarebbe stato agevole evitare la situazione di pericolo.

A ciò si aggiunga che, come puntualizzato in sentenza, non è stato provato che Bersano fu condotto sul luogo dei fatti dalle vittime, dal momento che si è accertato che fu lui a chiedere di appartarsi in una via adiacente al campo sportivo e non si è avuta prova della presenza in quel luogo di una seconda autovettura.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'imputato agì non già per legittima difesa, come invocato, ma in odio ad [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui moglie, a suo dire responsabili della sua crisi coniugale.

La sua azione aggressiva fu del tutto sproporzionata, mossa da una ragione, come ha opportunamente sottolineato la Corte di assise di appello, "lieve, di poco momento" (fl. 21).

L'imputato colse l'occasione per uno sfogo di istinti "violenti, possessivi, aggressivi" e quindi commise i fatti criminosi per un movente abietto e al contempo futile, per la banalità e sproporzione evidente tra il presunto coinvolgimento della vittima nella scelta della moglie di separarsi da lui e la gravissima reazione assunta.

Egli volle punire colui che riteneva corresponsabile della fine del suo matrimonio e si determinò all'azione omicida proprio per questo odioso e banale intento punitivo.

Nei termini in cui la vicenda è stata ricostruita dai giudici di merito, la decisione sull'aggravante si sottrae a censure in sede di legittimità.

4. La Corte di assise di appello ha dato conto, con compiutezza di esame, dell'assenza dei requisiti dell'attenuante della provocazione.

Secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], il confronto tra il padre e l'imputato, al quale il primo aveva chiesto un incontro per discutere di questioni familiari, si era svolto senza toni violenti e minacciosi, e fu l'imputato a tirare fuori, d'un tratto, la pistola e a fare fuoco.

La Corte territoriale ha aggiunto che, se anche [OSCURATO:PERSONA] avesse minacciato di morte l'imputato, si sarebbe trattato di una mera affermazione verbale, del tutto inidonea a sostanziare un "fatto ingiusto", tale da provocare la spropositata reazione di una repentina aggressione armata.

Secondo la ricostruzione dei fatti accolta in sentenza, Bersano fece fuoco quando l'autovettura era ancora in movimento e ciò attesta l'impossibilità che [OSCURATO:PERSONA] potette assumere una qualsivoglia condotta interpretabile come atteggiamento provocatorio.

Era stato piuttosto Bersano a compire il fatto ingiusto del pedinare e infastidire moglie e cognata, in tal modo provocando la reazione, contenuta e proporzionata, di [OSCURATO:PERSONA], che volle incontrarlo per farlo desistere da quegli atteggiamenti molesti.

5. Infine, anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

La Corte di assise di appello ha dato compiuta motivazione della i) decisione di non attribuire prevalenza alle attenuanti generiche (fl. 23 ss.), con argomentazioni coerenti e logiche, che rendono non censurabile in sede di controllo di mera legittimità la statuizione adottata.

Allo stesso modo è a dirsi per la individuazione della pena applicata, conseguente alla impossibilità di accesso al rito abbreviato, pure richiesto, in ragione della preclusione di legge a fronte di una imputazione per reato per il quale è prevista la pena dell'ergastolo.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che è intervenuto per iscritto ai sensi della prorogata disciplina emergenziale e ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. i Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza con cui la Corte di assise di Palmi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione: per il delitto di omicidio del cognato (coniuge della sorella della moglie) [OSCURATO:PERSONA], contro cui esplodeva due colpi di pistola che lo raggiungevano alla testa, e per il delitto di tentativo di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], commesso mediante l'esplosione, nello stesso contesto spazio temporale, di due colpi di pistola, di cui uno lo raggiungeva al cavo ascellare sinistro, senza poi causarne la morte solo grazie all'intervento tempestivo del personale sanitario. Entrambi i delitti furono commessi per motivi abietti e futili, aggravante posta in equivalenza con le attenuanti generiche, in Rosarno, nei pressi del campo sportivo, il 4 agosto 2020; per i connessi delitti di illegale detenzione e di porto in luogo pubblico della pistola semiautomatica clandestina, perché con matricola abrasa, comprensiva di un caricatore con otto proiettili, utilizzata per i delitti di omicidio e di tentato omicidio, sempre in Rosarno il 4 agosto 2020. 2. I fatti avvennero all'esito di una discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presente [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di far desistere il cognato dall'atteggiamento a dir poco molesto che teneva nei confronti della moglie, [OSCURATO:PERSONA] - in ragione della volontà di quest'ultima di formalizzare la separazione coniugale e metter così fine al matrimonio durato vent'anni - e della di lei sorella, Cetta, che spesso aveva pedinato, procurando alle due donne un comprensibile fastidio e fato di agitazione. La sera del 4 agosto 2020, [OSCURATO:PERSONA], ancora fortemente adirato per aver ricevuto una lettera raccomandata dal Tribunale di Palmi relativa al procedimento di separazione giudiziale dalla moglie, ebbe cura, come riferito da [OSCURATO:PERSONA] - suo dipendente con il quale aveva trascorso l'intera giornata del 3 agosto -, di procurarsi una pistola; quindi, fu contattato da [OSCURATO:PERSONA] che gli disse che voleva incontrarlo per p4argli. [OSCURATO:PERSONA] si recò all'appuntamento armato e, giunto sul luogo convenuto, salì a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], ove sul sedile posteriore vi era il figlio Michele. I tre fecero un giro per le vie di Rosarno, nel corso del quale vi fu un acceso scambio di battute tra i due cognati, interrotto poi da Bersano che, estratta la pistola, esplose due colpi contro [OSCURATO:PERSONA], raggiungendolo alla testa, e immediatamente dopo due colpi in direzione del nipote Michele.Immediatamente dopo scese dall'autovettura e si diresse verso casa, telefonando nel frattempo alla madre per dirle che avrebbe dovuto accompagnarlo rapidamente in ospedale. 3. La Corte di assise di appello ha escluso la ricorrenza della invocata legittima difesa e ha precisato che, al momento in cui Bersano fece uso della pistola, né Antonio né [OSCURATO:PERSONA] impugnavano i coltelli poi rinvenuti occultati sotto i tappetini dell'autovettura. Ha ancora escluso l'attenuante della provocazione e ha invece affermato sia l'abiezione dei motivi delle condotte omicide, individuabili nella volontà di punire i congiunti, asseritamente responsabili dei suoi problemi coniugali, sia la futilità degli stessi anche per la assoluta sproporzione tra l'azione omicida e la inconsistenza e la riprorevolezza del movente punitivo. Ha infine negato l'invocata prevalenza delle attenuanti generiche. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi dopo aver illustrato il travisamento: del contenuto dell'interrogatorio dell'imputato del 7 agosto 2020; delle dichiarazioni contraddittorie rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] durante l'esame dibattimentale del 20 luglio 2021; del contenuto del verbale di ispezione sulla scena del crimine e dell'autovettura di proprietà della vittima [OSCURATO:PERSONA], ove si dà atto che erano visibili i coltelli riposti dentro l'autovettura e specificamente uno sotto il tappetino lato guida e l'altro sotto lo zaino collocato sul sedile posteriore ove era seduto [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La tesi della legittima difesa è stata esclusa con motivazione illogica, che non ha tenuto conto che l'imputato sparò non per uccidere ma per minacciare, che uccise per errore, che avvertì il pericolo di una aggressione ai suoi danni, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva con sè dei coltelli, di facile e pronto uso, e che lo aveva condotto in un luogo appartato, ove si trovava, parcheggiata, un'altra autovettura con qualcuno a bordo, che lampeggiò in segno di intesa non appena li vide arrivare. Queste circostanze convinsero il ricorrente di esser caduto in un agguato. Egli mirò non alla testa di [OSCURATO:PERSONA] ma al tettuccio dell'autovettura e colpì il cognato per mero errore. Della presenza di un'autovettura nel luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] arrestò la marcia vi è prova dalla conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, successiva al fatto, di [OSCURATO:PERSONA] con una amica, tale Claudia. Del resto, Bersano non preordinò l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] ma fu questi che prese l'iniziativa di incontrarsi per parlare e lui ebbe paura perché già in passato era stato minacciato. [OSCURATO:PERSONA] aveva detto a Bersano di essere in possesso di una pistola e lo aveva minacciato di morte quella notte stessa. L'unica certezza è che Bersano era stato convocato ad un incontro al quale i due Pupo si erano presentati armati. [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato, benché richiesto più volte, la ragione per la quale quella sera il padre gli aveva chiesto di raggiungerlo e ha negato la presenza di armi nell'autovettura, riscontrata invece dal verbale di sequestro dei coltelli. Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che tra l'imputato e le vittime non vi era malanimo e questo impedisce di ravvisare i motivi abietti e futili e orienta verso la legittima difesa. [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto uccidere non si sarebbe limitato ad esplodere contro [OSCURATO:PERSONA] due colpi e, avendone otto a disposizione, li avrebbe esplosi tutti. Stessa considerazione vale per il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da un solo colpo. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione dell'aggravante dei motivi abietti e futili. Come detto, il ricorrente agì in preda al panico e per salvarsi e dunque per legittima difesa e non certo per motivi abietti e futili. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa applicazione dell'attenuante della provocazione, che [OSCURATO:PERSONA] pose in essere con minacce di morte fissando l'incontro a tarda ora nel cuore della notte e portando Bersano in un luogo isolato, ove lo aggredì minacciandolo, appunto, di morte. 4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa applicazione del minimo della pena e delle attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha quindi depositato conclusioni scritte con cui ha replicato agli argomenti spesi in requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La tesi della legittima difesa e le deduzioni difensive dell'assenza di volontà omicida e della individuazione della causa della morte di [OSCURATO:PERSONA] nell'errore umano sono state compiutamente esplorate dalla Corte di assise di appello. Con argomentazioni logiche, complete e coerenti con i dati risultanti dall'istruttoria, si è dimostrata l'assoluta inconsistenza della prospettazione secondo cui l'imputato volle soltanto spaventare i suoi interlocutori, che lo avevano minacciato di morte, e per tale ragione esplose un colpo verso il tettuccio dell'autovettura. La Corte di assise di appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] fu colpito sul lato destro a livello del volto e ha desunto, senza che il ricorso abbia saputo opporre rilievi capaci di incrinare la tenuta logica della motivazione, che lo sparatore, posizionato sul sedile lato passeggero, puntò l'arma in direzione della vittima con traiettoria diretta e ad una distanza molto ravvicinata, e quindi con chiara volontà di colpirla mortalmente. Ha poi aggiunto che l'imputato, esplosi i due colpi contro [OSCURATO:PERSONA], si girò in direzione del nipote, [OSCURATO:PERSONA], lo colpì al torace e non ne causò la morte sol perché questi ebbe la prontezza, in quel drammatico frangente, di flettere parzialmente il busto. Un rilievo di assoluta logicità, che il ricorrente non ha confutato o almeno tentato di porre in crisi, ha arricchito la motivazione della sentenza impugnata: se l'imputato fosse stato mosso soltanto dall'intento di incutere timore, si sarebbe limitato a mostrare la pistola per intimidire cognato e nipote, senza alcuna necessità di passare alle vie di fatto. 2.1. Del tutto inconsistente è la pretesa del riconoscimento della legittima difesa, per evidente difetto di attualità del pericolo e della necessità di difendersi, oltre che del requisito della proporzione tra offesa e difesa. [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Michele, quando furono colpiti con l'esplosione di più colpi a bruciapelo, non erano armati. Lo stesso ricorrente non è giunto ad affermare che le vittime erano armate e si è limitato a riferire di aver visto dei coltelli occultati sotto i tappetini dell'autovettura, quindi non branditi da Antonio e [OSCURATO:PERSONA], che erano certamente disarmati. Anche ad ammettere - ha correttamente osservato la Corte di assise di appello - che [OSCURATO:PERSONA] intimò all'imputato di non seguire più sua moglie, non si vede per quale ragione questi avrebbe dovuto avvertire la necessità di difendersi da un pericolo attuale. La Corte di assise di appello ha poi correttamente osservato che l'imputato, ove si fosse sentito realmente minacciato o in pericolo, ben avrebbe potuto sottrarsi alla richiesta di incontro con il cognato, invece di presentarsi armato, e avrebbe potuto chiedere aiuto all'Autorità. È dunque evidente che, pur accogliendo la prospettiva della narrazione dell'imputato, mancò del tutto il requisito della necessità di difendersi, perché sarebbe stato agevole evitare la situazione di pericolo. A ciò si aggiunga che, come puntualizzato in sentenza, non è stato provato che Bersano fu condotto sul luogo dei fatti dalle vittime, dal momento che si è accertato che fu lui a chiedere di appartarsi in una via adiacente al campo sportivo e non si è avuta prova della presenza in quel luogo di una seconda autovettura. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'imputato agì non già per legittima difesa, come invocato, ma in odio ad [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui moglie, a suo dire responsabili della sua crisi coniugale. La sua azione aggressiva fu del tutto sproporzionata, mossa da una ragione, come ha opportunamente sottolineato la Corte di assise di appello, "lieve, di poco momento" (fl. 21). L'imputato colse l'occasione per uno sfogo di istinti "violenti, possessivi, aggressivi" e quindi commise i fatti criminosi per un movente abietto e al contempo futile, per la banalità e sproporzione evidente tra il presunto coinvolgimento della vittima nella scelta della moglie di separarsi da lui e la gravissima reazione assunta. Egli volle punire colui che riteneva corresponsabile della fine del suo matrimonio e si determinò all'azione omicida proprio per questo odioso e banale intento punitivo. Nei termini in cui la vicenda è stata ricostruita dai giudici di merito, la decisione sull'aggravante si sottrae a censure in sede di legittimità. 4. La Corte di assise di appello ha dato conto, con compiutezza di esame, dell'assenza dei requisiti dell'attenuante della provocazione. Secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], il confronto tra il padre e l'imputato, al quale il primo aveva chiesto un incontro per discutere di questioni familiari, si era svolto senza toni violenti e minacciosi, e fu l'imputato a tirare fuori, d'un tratto, la pistola e a fare fuoco. La Corte territoriale ha aggiunto che, se anche [OSCURATO:PERSONA] avesse minacciato di morte l'imputato, si sarebbe trattato di una mera affermazione verbale, del tutto inidonea a sostanziare un "fatto ingiusto", tale da provocare la spropositata reazione di una repentina aggressione armata. Secondo la ricostruzione dei fatti accolta in sentenza, Bersano fece fuoco quando l'autovettura era ancora in movimento e ciò attesta l'impossibilità che [OSCURATO:PERSONA] potette assumere una qualsivoglia condotta interpretabile come atteggiamento provocatorio. Era stato piuttosto Bersano a compire il fatto ingiusto del pedinare e infastidire moglie e cognata, in tal modo provocando la reazione, contenuta e proporzionata, di [OSCURATO:PERSONA], che volle incontrarlo per farlo desistere da quegli atteggiamenti molesti. 5. Infine, anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha dato compiuta motivazione della i) decisione di non attribuire prevalenza alle attenuanti generiche (fl. 23 ss.), con argomentazioni coerenti e logiche, che rendono non censurabile in sede di controllo di mera legittimità la statuizione adottata. Allo stesso modo è a dirsi per la individuazione della pena applicata, conseguente alla impossibilità di accesso al rito abbreviato, pure richiesto, in ragione della preclusione di legge a fronte di una imputazione per reato per il quale è prevista la pena dell'ergastolo. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
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