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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21864/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 dicembre 2020, la Corte di appello di Napoli ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa il 21 giugno 2013 dal Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 1 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il 20 gennaio 2010 e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge.

2. Contro la sentenza i difensori dell'imputato hanno proposto due separati ricorsi.

2.1. Il primo ricorso si limita a dolersi del mancato proscioglimento e a sostenere che lo stupefacente era «detenuto ad esclusivo uso personale».

2.2. Il secondo, lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito operativo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Certamente inammissibili sono i motivi dedotti col primo ricorso che si limita a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello e non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853).

A ciò deve aggiungersi che il ricorso è fondato sulla asserita destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente oggetto di imputazione e tale motivo neppure era stato prospettato con l'atto di appello.

3. Nel secondo ricorso ci si duole della mancata applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 . sottolineando che l'attività di spaccio della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile si riferisce a una modesta quantità di sostanza dal valore economico limitato.

Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri».

Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie.

La sentenza impugnata ha compiuto tale valutazione in concreto e, nell'escludere la lieve entità del fatto, ha valorizzato l'esito del servizio di osservazione che condusse all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in flagranza di reato.

Ha sottolineato infatti che i militari operanti osservarono plurime cessioni di sostanza eseguite materialmente da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il quale fermava gli acquirenti che facevano ingresso nella piazzetta prescelta per lo svolgimento dell'attività, riceveva da loro il denaro, li indirizzava verso il complice che stazionava a breve distanza, faceva così «defluire rapidamente e ordinatamente il flusso dei numerosi acquirenti».

Così ricostruita la condotta dell'imputato, la Corte territoriale ne desume che la mole di scambi non fu affatto modesta.

Rileva, poi, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono bloccati dopo che i militari avevano osservato la loro attività, furono perquisiti, e furono trovati in possesso di 17 cilindretti di sostanza stupefacente tipo eroina e morfina e di due frammenti di hashish del peso netto di gr. 2,754.

Sottolinea, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] aveva indosso 315 euro e sostenne, inverosimilmente, di aver trovato il denaro poco prima in un pacchetto di sigarette che qualcuno aveva buttato per terra.

La sentenza impugnata desume da questi elementi che la condotta dell'imputato aveva una elevata potenzialità offensiva per il pericolo, «concreto e palese», di un'ampia diffusione di sostanze droganti destinate a soddisfare una platea estesa di consumatori e ritiene tale offensività «non conciliabile» con la fattispecie prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, tanto più che l'attività si svolgeva in una conosciuta piazza di spaccio e l'imputato è gravato da numerosi precedenti, anche specifici.Si tratta di una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica che non può essere censurata in questa sede di legittimità perché, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, esclude la lieve entità del fatto valutando in concreto le modalità della condotta e la personalità dell'imputato.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consi9liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 dicembre 2020, la Corte di appello di Napoli ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa il 21 giugno 2013 dal Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 1 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il 20 gennaio 2010 e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge. 2. Contro la sentenza i difensori dell'imputato hanno proposto due separati ricorsi. 2.1. Il primo ricorso si limita a dolersi del mancato proscioglimento e a sostenere che lo stupefacente era «detenuto ad esclusivo uso personale». 2.2. Il secondo, lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito operativo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Certamente inammissibili sono i motivi dedotti col primo ricorso che si limita a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello e non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). A ciò deve aggiungersi che il ricorso è fondato sulla asserita destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente oggetto di imputazione e tale motivo neppure era stato prospettato con l'atto di appello. 3. Nel secondo ricorso ci si duole della mancata applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 . sottolineando che l'attività di spaccio della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile si riferisce a una modesta quantità di sostanza dal valore economico limitato. Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. La sentenza impugnata ha compiuto tale valutazione in concreto e, nell'escludere la lieve entità del fatto, ha valorizzato l'esito del servizio di osservazione che condusse all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in flagranza di reato. Ha sottolineato infatti che i militari operanti osservarono plurime cessioni di sostanza eseguite materialmente da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il quale fermava gli acquirenti che facevano ingresso nella piazzetta prescelta per lo svolgimento dell'attività, riceveva da loro il denaro, li indirizzava verso il complice che stazionava a breve distanza, faceva così «defluire rapidamente e ordinatamente il flusso dei numerosi acquirenti». Così ricostruita la condotta dell'imputato, la Corte territoriale ne desume che la mole di scambi non fu affatto modesta. Rileva, poi, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono bloccati dopo che i militari avevano osservato la loro attività, furono perquisiti, e furono trovati in possesso di 17 cilindretti di sostanza stupefacente tipo eroina e morfina e di due frammenti di hashish del peso netto di gr. 2,754. Sottolinea, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] aveva indosso 315 euro e sostenne, inverosimilmente, di aver trovato il denaro poco prima in un pacchetto di sigarette che qualcuno aveva buttato per terra. La sentenza impugnata desume da questi elementi che la condotta dell'imputato aveva una elevata potenzialità offensiva per il pericolo, «concreto e palese», di un'ampia diffusione di sostanze droganti destinate a soddisfare una platea estesa di consumatori e ritiene tale offensività «non conciliabile» con la fattispecie prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, tanto più che l'attività si svolgeva in una conosciuta piazza di spaccio e l'imputato è gravato da numerosi precedenti, anche specifici.Si tratta di una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica che non può essere censurata in questa sede di legittimità perché, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, esclude la lieve entità del fatto valutando in concreto le modalità della condotta e la personalità dell'imputato. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consi9liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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